Cass. pen., sez. I, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 24/09/2026), n. 34425 (Pres. Centonze, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa richiede il reato di danneggiamento seguito da incendio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del locale Tribunale, confermava una condanna per il reato di incendio e, detratto dalla pena inflitta in primo grado l’aumento a titolo di continuazione applicato per il reato di maltrattamenti (di cui al capo B) (in relazione al quale, ritenuto il fatto diverso da come descritto nell’imputazione, si dichiarava la nullità della sentenza, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore sede), riduceva la pena ad anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’accertamento del delitto di cui all’art. 423 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 17558 dell’08/03/2017).
I risvolti applicativi
Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede quale elemento costitutivo il pericolo di incendio, la cui assenza, qualora il fuoco non presenti caratteristiche idonee a generarlo o qualora l’intento di danneggiare la cosa altrui si realizzi senza cagionare un incendio o il relativo pericolo, comporta la configurabilità del solo reato di danneggiamento; diversamente, l’insorgenza del pericolo o il verificarsi dell’incendio determinano la transizione della fattispecie da delitto contro il patrimonio a delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguente applicazione, rispettivamente, degli articoli 424 e 423 del codice penale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34425 Anno 2026
Presidente: CENTONZE ALESSANDRO
Relatore: GRIECO TERESA
Data Udienza: 02/07/2026
Data Deposito: 24/09/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXX nato a Bologna il 22/08/1993;
avverso la sentenza del 19/03/2026 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Stefano Tocci che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, ha confermato la condanna per il reato di incendio (di cui al capo A) nei confronti di XXXXXXXXXXXX e detratto dalla pena inflitta in primo grado l’aumento a titolo di continuazione applicato per il reato di maltrattamenti (di cui al capo B) (in relazione al quale, ritenuto il fatto diverso da come descritto nell’imputazione, ha dichiarato la nullità della sentenza, ordinando la trasmissione degli atti al Procuratore sede) ha ridotto la pena ad anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. R. F., deducendo due motivi di ricorso di seguito indicati.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’accertamento del delitto di cui all’art. 423 cod. pen.
Rileva la difesa che la Corte di appello, attraverso una motivazione viziata da manifesta illogicità, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di incendio, in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti e ha erroneamente omesso di riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 424 cod. pen.
Si osserva che già con l’atto di appello era stato eccepito che dalla annotazione di servizio della Polizia giudiziaria intervenuta sui luoghi non emergeva in modo univoco la sussistenza di una situazione di “fuoco” capace di generare pericolo per la pubblica incolumità secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato di incendio.
In particolare, la difesa rileva che contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata alle pagine 14 e 15, ritenuta «piegata su quella di primo grado», il fuoco appiccato dal XXXXXX al divano della sua abitazione non ha sviluppato fiamme divoratrici e non governabili, essendosi, invece, trattato di un piccolo fuoco che ha interessato il divano e la finestra adiacente allo stesso, come confermato dal fascicolo fotografico acquisito durante il giudizio d’appello, e che ha sprigionato fiamme che sono state domate in poco meno di un’ora dal personale antincendio. Né rileva la difesa è risultato che siano state adottate misure di sicurezza a tutela della incolumità pubblica.
Inoltre, la difesa esclude il dolo di incendio, evidenziando come le dichiarazioni confessorie del ricorrente non siano idonee a supportare l’elemento soggettivo del dolo di incendio avendo riferito alla presenza dei Carabinieri di essere l’autore dell’incendio e di voler essere portato in carcere.
Secondo la difesa, la motivazione resa a pagina 15 della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà atteso che l’assunto secondo cui l’obiettivo del XXXXXX – ovvero la ricerca di attenzione da parte della madre e dalle Istituzioni non riuscendo a sopportare la solitudine – potesse raggiungersi esclusivamente appiccando un fuoco devastante e non anche attraverso il semplice danneggiamento, costituirebbe una mera congettura non fondata su elementi di fatto; si osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto escludere il dolo di incendio e ritenere provata soltanto l’intenzione di danneggiare l’abitazione giacché l’imputato in altre occasioni in cui si era trovato in condizioni di disagio psichico era solito danneggiare l’abitazione in cui dimorava scaraventando gli arredi per la strada e imbrattando i muri.
Pertanto, ad avviso della difesa, anche l’episodio in questione va ascritto alla lunga serie di danneggiamenti, sebbene con l’utilizzo del fuoco, che il ricorrente era solito porre in essere nei momenti di scompenso psico – patologico, dovuto all’interruzione della terapia farmacologica e all’abuso di sostanze.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce l’inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 20-bis cod. pen., 545–bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello non ha, contraddittoriamente e illogicamente, sostituito la pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria sostitutiva, ricorrendone i presupposti di legge.
Rileva la difesa che alla luce del quadro normativo in tema sostituzione delle pene detentive brevi, la sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato non può essere ritenuta elemento ostativo alla concessione delle pene sostitutive e ciò perché il legislatore ha stabilito, quali condizioni ostative,
circostanze indipendenti dalla negativa personalità desumibile dai precedenti penali, potendo le pene sostitutive essere applicate anche ai recidivi pur se reiterati.
Inoltre, si deduce la pena irrogata poteva essere sostituita con la pena pecuniaria ex art. 56-quater legge n. 689 del 1981, in quanto l’unica prescrizione sarebbe quella di adempiere all’obbligazione pecuniaria, da adeguarsi alle condizioni economiche del reo, non essendovi nel caso di specie motivi per ritenere che il XXXXXX non avrebbe adempiuto.
3. Con requisitoria scritto, il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo, con il quale si contesta la valutazione del compendio probatorio in punto di qualificazione giuridica dei fatti, ai sensi dell’art. 423 cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 424 cod. pen. non è fondato.
La Corte di appello, con motivazione immune da aporie logiche, ha evidenziato la sussistenza di un compendio probatorio univocamente orientato alla qualificazione del fatto in termini di incendio. In particolare, ha rimarcato che, all’atto dell’intervento dei Carabinieri, i quali procedevano all’arresto dell’imputato, le fiamme avvolgevano l’intero immobile e fuoriuscivano dalla finestra di una delle stanze, rendendo necessario un complesso intervento dei Vigili del fuoco sopraggiunti sul posto. Ha inoltre valorizzato la documentazione fotografica raccolta dai militari operanti, dalla quale emergevano gli effetti devastanti provocati dal fuoco, essendo il divano risultato completamente distrutto, fino a lasciare scoperta la sola struttura metallica, mentre gli arredi erano stati bruciati e le fiamme avevano interessato i muri, il soffitto e l’impianto elettrico, determinando altresì la distruzione degli infissi e della serranda.
In questi termini, la possibilità di ricondurre il comportamento di XXXXXX alla fattispecie dell’art. 424 cod. pen. risulta correttamente esclusa alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell’appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l’intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l’incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, omissis, Rv. 260832 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 17558 dell’08/03/2017, omissis, Rv. 269466 – 01).
In termini parimenti esaustivi si articola la motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La volontà di appiccare l’incendio è stata desunta non solo dalle concrete modalità della condotta, giacché l’atto di dare fuoco a un divano costituisce indice significativo della consapevole rappresentazione della facile propagazione delle fiamme, ma anche dal valore probatorio attribuito alle dichiarazioni rese da XXXXXX ai Carabinieri, puntualmente valorizzate nella sentenza impugnata.
La Corte di appello ha altresì attribuito, con motivazione immune da vizi logici, significativo rilievo alle dichiarazioni confessorie rese da XXXXXX, il quale aveva manifestato l’intento di essere condotto in carcere, desumendo da tale da tale circostanza la volontà di porre in essere un gesto eclatante idoneo a determinare tale esito, osservando come un mero danneggiamento non sarebbe stato, per la sua limitata offensività, suscettibile di provocare le conseguenze perseguite dall’imputato.
Alla luce di tale quadro motivazionale, le doglianze difensive non risultano meritevoli di accoglimento dovendo al riguardo ricordare che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (tra le altre, Sez. 3, n. 17395 del24/01/2023, omissis, Rv. 284556 – 01).
E che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le altre, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza in questione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione oggetto di vaglio.
Non risulta, infatti, che la richiesta sia stata formulata al Giudice di appello, dovendosi al riguardo ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione “ex officio” nel caso in cui non sia stata formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello, come affermato da Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, omissis, Rv. 288792 – 01, che, in motivazione, ha altresì affermato che l’appellante è onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi, conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l’inammissibilità originaria della richiesta.
4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere quindi rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 02/07/2026






