Cass. pen., sez. I, 8/09/2026 (ud. 8/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34256 (Pres. Rocchi, Rel. Aprile)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa debba fare il giudice qualora intenda discostarsi dal minimo edittale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso in una sentenza emessa dal Tribunale di Genova in ragione del passato in giudicato di una decisione emessa dal primo Tribunale, accogliendo invece al contempo un’istanza di continuazione in sede esecutiva proposta dal condannato e, per l’effetto di ciò, rideterminava la pena complessiva finale in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 14.300 di multa.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 163, 164, 168 cod. pen., 671 e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della pena.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008).
I risvolti applicativi
L’obbligo di motivazione in ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena aumenta progressivamente in misura proporzionale all’entità dello scostamento dal minimo edittale, imponendo l’espressa e specifica indicazione dei parametri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 cod. pen.[1] concretamente ritenuti rilevanti.
[1]Ai sensi del quale: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta: 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34256 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: APRILE STEFANO
Data Udienza: 08/09/2026
Data Deposito: 23/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 07/04/2026 del TRIBUNALE di Salerno
Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione,
– ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale concesso a XXXXXXXXXXXXXXXXX con sentenza del Tribunale di Genova in data 19 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 15 marzo 2025, per un fatto commesso il 26 febbraio 2021, con condanna alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa, in ragione del passaggio in giudicato in data 6 dicembre 2025 della sentenza del Tribunale di Salerno del 5 novembre 2025 che lo aveva condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 14.200 di multa per un reato commesso il 3 marzo 2021;
– ha accolto l’istanza di continuazione in sede esecutiva proposta dal condannato, unificando i suddetti reati e rideterminando la pena complessiva finale in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 14.300 di multa.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. C. R., che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando:
– la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671 e 666 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale sulla pena unificata ex art. 671 cod. proc. pen. Inoltre, il giudice dell’esecuzione non ha verificato i presupposti per la revoca di diritto perché non ha compulsato il fascicolo del merito per verificare se, quando è stata concessa la sospensione condizionale, il Tribunale di Genova fosse a conoscenza della causa ostativa.
D’altra parte, la vicinanza temporale tra i fatti, del tutto omogenei, doveva condurre alla concessione del beneficio richiesto;
– la violazione di legge, in riferimento agli artt. 163, 164, 168 cod. pen., 671 e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulle ragioni, allegate dalla difesa, per le quali il condannato è meritevole del richiesto beneficio della sospensione condizionale;
– la violazione di legge, in riferimento agli artt. 132, 133, 163, 164, 168 cod. pen., 671 e 674 cod. proc. pen., essendo stata del tutto omessa la motivazione sulla proporzionalità e adeguatezza della pena, anche tenuto conto che la seconda condanna riguarda una truffa di soli euro 389;
– l’errore materiale perché il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento alla condizione di tossicodipendenza dalla quale sarebbe affetto il condannato, il quale tuttavia mai ha allegato una tale evenienza che non risulta dagli atti del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena unificata ex art. 81 cpv cod. pen.
1.1 Va premesso che il provvedimento impugnato, nella enunciazione delle richieste delle parti, fa riferimento allo “stato di tossicodipendenza dell’interessato” che, come correttamente evidenzia il ricorrente, non risulta dagli atti né tanto meno è stato dedotto dal ricorrente.
Si tratta di un errore materiale che, cadendo su una condizione personale che rileva ai fini della riservatezza, va emendato dal provvedimento. L’emenda, che non ha avuto effetti sulle statuizioni, sarà curata dal giudice di rinvio.
2. Tanto premesso, risulta non controverso che, dopo la concessione del beneficio della sospensione condizionale concesso a XXXXXXXX con sentenza del Tribunale di Genova, irrevocabile il 15 marzo 2025, è divenuta irrevocabile in data 6 dicembre 2025 la sentenza del Tribunale di Salerno che lo ha condannato per un reato commesso il 3 marzo 2021.
2.1. Si tratta, perciò, di una sentenza di condanna per un delitto anteriormente commesso, in quanto l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio (ex multis, Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 dep. 2016, omissis, Rv. 265724).
Deve, infatti, essere ricordato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 dep. 2018, omissis, Rv. 274333).
2.2. Ricorreva, cioè, la causa di revoca obbligatoria ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., che deriva dal superamento del cumulo biennale delle pene.
Ciò, per un verso, palesa l’errore nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione, che ha invece ritenuto sussistente l’ipotesi di revoca obbligatoria dell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Tuttavia, mancando una specifica censura sull’errore nel quale è incorso il giudice dell’esecuzione, deve prendersi atto che, indipendentemente dal nomen iuris, sussiste la causa di revoca della sospensione condizionale concessa con la citata sentenza del Tribunale di Genova, sicché, ferma la correzione del provvedimento qui disposta ex art. 619 cod. pen., la decisione di revoca del beneficio è corretta sotto l’angolo visuale dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.
2.3. Per altro verso, le censure difensive ─ che riguardano la necessità di accertare la conoscenza, da parte del primo giudice, dell’esistenza di un precedente ostativo, come richiesto nel diverso caso regolato dall’art. 164, ultimo comma cod. pen., a mente del principio di diritto espresso da Sez. U, n.
37345 del 23/04/2015, omissis, Rv. 264381 – 01 ─, sono manifestamente infondate; non ricorrevano, infatti, le condizioni per procedere a tale accertamento posto che al momento della concessione del beneficio non era passata in giudicato la condanna ostativa.
3. Non sono fondati i motivi di ricorso sulla quantificazione della pena determinata dal giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen.
3.1. Giova premettere che, secondo il massimo consesso di questa Corte, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269); è stato parimenti affermato dalla medesima decisione che l’appena individuato impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene e, dunque, non sempre del massimo grado.
Del resto, già su un piano generale, risulta consolidato il principio secondo il quale, nel caso in cui venga irrogata una pena di vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; in effetti, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, omissis, Rv. 256464).
E, per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, omissis, Rv. 241189).
Principi non dissimili, poi, sono stati espressi con particolare riferimento alle pene determinate in materia di continuazione: se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obbligo motivazionale si fa più stringente e il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non mass. sul punto).
Ne discende che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, quando, individuata la pena base e motivato il quantum della stessa, non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, primo comma, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, oppure i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali e omogenee (in tal senso v., Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, omissis, Rv. 279770).
3.2. Le doglianze sviluppate dal ricorso sono quindi infondate perché la discrezionalità del giudice dell’esecuzione, che ha incrementato la pena di tre mesi di reclusione ed euro 100 di multa (a fronte degli originari otto mesi di reclusione ed euro 300 di multa), appare rientrare nei limiti di legge e nei
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
4. È, invece, fondata la doglianza sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale alle pene così unificate.
4.1. Va anzitutto registrata la totale assenza di risposta da parte del giudice dell’esecuzione sulla specifica istanza avanzata dalla difesa.
4.2. In presenza di un beneficio e della disposta unificazione delle pene, che rientra nei limiti biennali, il giudice dell’esecuzione, pure compulsato dalla parte, avrebbe dovuto assumere le necessarie determinazioni ex art. 671, comma 3, cod. proc. pen., valutando, nell’ambito dei propri poteri di accertamento e delle valutazioni di merito che gli competono, se ricorrono i presupposti per la concessione del beneficio invocato, anche in ragione degli elementi valorizzati dalla difesa.
4.3. Il provvedimento impugnato va, quindi, annullato, limitatamente alla sospensione condizionale, con rinvio al giudice dell’esecuzione che, in diversa persona fisica, procederà a nuovo giudizio nella piena libertà delle valutazioni di merito.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 08/09/2026





