Cass. pen., sez. V, 9/04/2026 (ud. 9/04/2026, dep. 25/06/2026), n. 23639 (Pres. Pezzullo, Rel. Muscarella)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se possa integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche l’omessa tenuta della contabilità nella fase finale della vita dell’impresa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione gli accusati i quali, con un unico motivo, deducevano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine ai presupposti applicativi del reato di cui all’art. 216 R.D. 267/1942.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale può integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche l’omessa tenuta della contabilità nella fase finale della vita dell’impresa (Cass. Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022).
I risvolti applicativi
L’omessa tenuta delle scritture contabili nella fase finale della vita dell’impresa può integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 23639
Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA
Data Udienza: 09/04/2026
Data Deposito: 25/06/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
N. N. nato a … il …
N. A. nato a … il …
avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore N. Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
letta la memoria e le repliche del difensore, avv. A. C., che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 giugno 2021, che condannava N. N. e A. N. alla pena ritenuta di giustizia, per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione di beni rispettivamente ceduti da C. soc. coop. a r.l., per euro 250.000, e da A. T. soc. agr. S.r.l., per euro 245.000, e del veicolo, targato …), e documentale (tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari, occultando la documentazione relativa ai crediti iscritti in bilancio, omessa scrittura per l’anno 2012, omessa tenuta delle scritture contabili per il periodo successivo al 2011, di esposizione in bilancio di crediti inesistenti o inesigibili verso clienti del valore di euro 261.129,459, nella qualità, il primo, di amministratore, il secondo, di socio, della E. F. s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 marzo 2013.
2. Avverso la suindicata sentenza, gli imputati propongono ricorso, affidato ad un unico motivo, che lamenta violazione di legge e correlati vizi motivazionali, in ordine ai presupposti applicativi del reato di cui all’art. 216 R.D. 267/1942.
Si deduce carenza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte d’appello fondato il giudizio di penale responsabilità degli imputati per la bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, sulla mancanza di adeguata documentazione in merito ai crediti vantati dalla società nei confronti dei debitori.
Quanto alla bancarotta distrattiva, si deduce che la Corte d’appello non avrebbe considerato che, solo nel secondo semestre 2010, la società si trovava in difficoltà per il mancato pagamento di ingenti forniture di prodotti ittici, ordinate dagli imputati a dicembre 2010, da parte di clienti storici della società, crediti non recuperati perché i debitori risultavano irreperibili o trasferiti in sedi sconosciute, mentre la merce non poteva essere restituita in quanto deteriorabile, ma gli imputati sarebbero stati disponibili ad elaborare un piano di riparto, non completato per il definitivo dissesto finanziario della E. F. s.r.l.
Con riguardo alla distrazione, si deduce che tutti i veicoli in possesso della fallita mediante contratto di leasing venivano riconsegnati alla curatela per la restituzione alla società proprietaria, mentre un solo veicolo, datato e di scarso valore, non veniva riconsegnato in quanto non nella disponibilità degli imputati.
Con riguardo alla bancarotta documentale, si deduce erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da cui emergerebbe una regolare tenuta delle scritture contabili sino a quando la società è stata attiva, ossia sino al 2011, e, sul punto, si richiamano le dichiarazioni del curatore e del consulente fiscale della società.
In punto di elemento soggettivo, si deduce la insussistenza del dolo specifico, e, in subordine, si chiede riqualificare il fatto nell’ipotesi di cui all’art.217 R.D.267/1942.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- I ricorsi sono inammissibili.
1.1 I ricorsi ripropongono censure già sviluppate in appello. Le deduzioni svolte sono meramente reiterative, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico-argomentativo dei giudici di appello, che richiamano interamente la sentenza del Tribunale nel ritenere la natura distrattiva della cessione di ramo d’azienda.
2. Il primo ed unico motivo di ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla bancarotta distrattiva il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la sentenza impugnata.
2.1 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questa Corte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene, attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, omissis, Rv. 241830; conf. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, omissis, Rv. 260486), ora la specifica offensività insita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, omissis, Rv. 233413, in motivazione) e, dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del 19/09/1995, omissis, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragione dell’attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione di una funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diverso dall’occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dalla fraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, omissis, Rv. 179047; conf. Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, omissis, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alla definizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.
2.2. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorso non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata che, con motivazione corretta ed immune da vizi logico-giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti quali gli esiti degli accertamenti compiuti dal curatore sulla scorta delle scritture contabili disponibili unitamente alle ulteriori prove nonché motivando in modo puntuale e confrontandosi sulle deduzioni difensive, ritenute meramente assertive, peraltro prive di alcun supporto probatorio.
Invero, la ricostruzione dei fatti come operata nella sentenza impugnata, in relazione alla quale -si ribadisce- questa Corte non può compiere alcuna valutazione nel merito, consente senza alcun dubbio di ricondurre la condotta dell’imputato nella fattispecie della bancarotta patrimoniale distrattiva in esame.
Il motivo ripropone in sostanza censure già sviluppate in appello riconducibili all’assenza dell’elemento oggettivo del reato contestato al capo 1.
2.3 Quanto alla condotta distrattiva avente ad oggetto i beni acquistati dalla fallita, nel mese di dicembre 2010, rispettivamente da C.soc. coop. a r.l. per euro 250.000, e da A. T. soc. agr. S.r.l., per euro 245.000, il motivo ricorso non si confronta con la motivazione, che ha sottolineato non solo il mancato rinvenimento degli ingenti quantitativi della merce acquistata o quantomeno del ricavo dell’alienazione, in quanto avente ad oggetto beni di facile deperibilità e, quindi, suscettibili di pronta successiva rivendita, dietro pagamento di corrispettivi, distratti dall’attivo societario, ma anche il mancato pagamento nei confronti delle società fornitrici, alle quali gli imputati comunicavano, nel successivo mese di gennaio 2011, l’impossibilità di fronteggiare i pagamenti, a fronte di merce acquistata a Natale 2010.
Quale ulteriore indice della condotta distrattiva dolosa dei beni acquistati dalla E. F.soc. coop a r.l., la Corte territoriale ha richiamato la mancanza di idonea documentazione degli asseriti crediti verso eventuali clienti, cui sarebbe stata rivenduta la merce oggetto delle indicate forniture, crediti che non venivano recuperati dalla curatela perché i debitori si erano resi irreperibili o trasferiti in sedi sconosciute.
Con motivazione immune da vizi e censure la Corte d’appello ha disatteso le deduzioni difensive circa la rilevanza dell’assoluzione degli imputati dal reato truffa nei confronti della C.L.A.M. in quanto tra i debitori della E. F. s.r.l. per euro 60.000 vi era una società riconducibile ad A. N., ed ha sottolineato invece l’esito dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore N. N., conclusasi con una conciliazione, con pagamento dell’importo di euro 20.000.
Con riguardo alla distrazione del veicolo indicato nella imputazione, la Corte d’appello ha rilevato che le argomentazioni difensive, sulla vetustà e scarso valore del bene, non contestano ma anzi confermano la distrazione del mezzo di proprietà della fallita.
2.4 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, la Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivo di gravame, ha sottolineato che la irregolare tenuta delle scritture contabili era evincibile dalla mancanza di idonea documentazione dei crediti, derivanti dalla rivendita degli ingenti quantitativi di prodotti ittici acquistati a dicembre 2010.
Dagli elementi esposti il giudice dell’appello desume anche la sussistenza della prova del necessario coefficiente soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso la condotta di sottrazione e di omessa tenuta delle scritture contabili (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Il coefficiente soggettivo ricercato in concreto, in ogni caso, regge al confronto con i parametri giurisprudenziali ai quali il Collegio si è richiamato, poiché la Corte d’appello ha motivato l’attribuzione psicologica del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ed omessa tenuta della contabilità in coerenza con i caratteri del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ovvero mancata tenuta delle scritture contabili.
La Corte territoriale ha ritenuto integrata l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione ed omessa tenuta della contabilità, ad integrare la quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario l’elemento psicologico del dolo specifico, vale a dire il fine di recare pregiudizio ai creditori che, nella specie, è stato logicamente desunto dalla mancanza di documentazione adeguata degli asseriti crediti ni confronti di eventuali clienti con riguardo agli ingenti ordinativi di merce, effettuati durante le festività natalizie del 2010, ed oggetto di successiva rivendita, senza premunirsi di idonea documentazione – dall’estensione del comportamento omissivo certamente volontario, consapevole e finalisticamente orientato – del tutto incompatibile con la fattispecie meno grave della bancarotta semplice. Tale impostazione in diritto è corretta.
3. E’ noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, 3. E’ noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione o falsificazione di libri o altre scritture contabili alla scopo di ricavarne ingiusto profitto o di recarne danno ai creditori, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, omissis, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, omissis, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, omissis, Rv. 276650).
Quanto poi alle condotte sanzionate, mentre la prima parte dell’art. 216 comma 1 numero 2 l.f. prevede in modo alternativo la sottrazione, la distruzione o la falsificazione delle scritture, la seconda parte individua la condotta rappresentata dalla tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, con ciò disegnando una condotta residuale. L’impossibilità cui fa riferimento la norma in questione non è certamente da intendersi in senso assoluto bensì come notevole difficoltà superabile solo con l’uso di particolare diligenza (da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Rv. 274455 – 01), proprio come avvenuto nel caso di specie, dove solo con la diligenza del curatore si è potuto ricostruire il passivo per un ammontare di circa oltre due milioni di euro.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, per le condotte previste dalla prima parte della disposizione vi è la necessità di un dolo specifico, viceversa per le ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili di cui alla seconda parte, occorre il semplice dolo generico sebbene in forma intenzionale.
Tanto premesso deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna, quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020), omissis, Rv. 279179 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01); (cfr. motivazione della sentenza M., cit., in cui si impernia la ricostruzione dell’elemento soggettivo del dolo specifico sull’attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali […].).
Nel caso di specie, con riferimento alla E. F. soc. coop. a r.l., il capo di imputazione deve ritenersi riferito alla prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, essendovi richiamo al dolo specifico ed essendo indicata la mancata consegna di ogni tipo di documentazione, non diversamente deponendo l’ulteriore riferimento all’impossibilità della curatela di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (si comprende dalla sentenza di primo grado che il curatore poté usufruire solo dei bilanci depositati fino all’anno 2010), connaturata alla stessa mancata messa a disposizione della contabilità.
E sul dolo specifico, necessario rispetto alle contestazioni, la Corte territoriale ha motivato, richiamando il fine di coprire l’accertamento delle illecite distrazioni realizzate.
Si rileva da ultimo che può integrare la bancarotta fraudolenta documentale anche l’omessa tenuta della contabilità nella fase finale della vita dell’impresa (Cass. Sez. 5, n. 39808 del 23/09/2022, Rv. 283801 – 01), in disparte la circostanza che non risulta che sia questo il caso per la fallita, per cui come detto non fu consegnata alcuna documentazione contabile, posto che l’omissione riguarda l’anno 2012 sino alla data del fallimento.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, omissis, Rv. 249651; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, omissis, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, omissis, Rv. 235507Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, omissis, Rv. 216260).
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9/04/2026.





