Cass. pen., sez. IV, 10/09/2026 (ud. 10/09/2026, dep. 17/09/2026), n. 33676 (Pres. Dovere, Rel. D’Auria)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, sia necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Messina che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Codice della strada.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 116, commi 15 e 17, Codice della strada e 5 d.lgs. n. 8 del 2016.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, in motivazione; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024).
I risvolti applicativi
In tema di guida senza patente, ai fini della configurabilità della recidiva nel biennio preclusiva della depenalizzazione ex art. 5 d.lgs. n. 8/2016[1], non è richiesta la produzione di un’attestazione documentale formale sulla definitività dell’accertamento del pregresso illecito amministrativo.
In effetti, sebbene l’onere probatorio gravi sull’accusa, la dimostrazione della definitività può essere fornita tramite elementi indiziari di sicuro valore probatorio, purché l’interessato non deduca o alleghi elementi contrari, quali la pendenza di un ricorso avverso la sanzione o di un’istanza di oblazione non ancora respinta.
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33676 Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: D’AURIA DONATO
Data Udienza: 10/09/2026
Data Deposito: 17/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 09/03/2026 della Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D’Auria;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 09/03/2026, la Corte di appello di Messina, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 14/11/2024, che aveva condannato G. B. per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Codice della strada.
2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 116, commi 15 e 17, Codice della strada e 5 d.lgs. n. 8 del 2016. Rileva che la recidiva nel biennio, rientrando nella struttura dell’illecito deve essere rigorosamente provata dal pubblico ministero; che, nel caso di specie, la prova è insufficiente, essendo fondata sulle dichiarazioni rese dall’accertatore dell’ultima violazione in relazione ad una verifica effettuata presso le banche dati; che, invece, solo il dato documentale avrebbe offerto la prova certa in ordine alla definitività delle precedenti violazioni.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis cod. pen. Evidenzia che, a fronte delle specifiche censure mosse con l’appello, la Corte territoriale avrebbe dovuto rendere una motivazione puntuale, dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto; che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., dovendo tenersi conto anche del comportamento successivo del ricorrente; che, invero, pur essendo la novella della norma successiva ai fatti per cui si procede, afferendo ad un istituto di diritto penale sostanziale, va applicata retroattivamente.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 175 cod. pen. Osserva che è stata del tutto omessa la motivazione con riferimento al motivo specifico in punto di riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2.4. In data 28/07/2026, sono pervenute conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermare che, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, omissis, Rv. 287732 – 01, in motivazione; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, omissis, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, omissis, Rv. 286200 – 01).
Nel caso di specie, per un verso, la sentenza impugnata, quanto alla prova della recidiva nel biennio, ha richiamato la testimonianza dell’agente accertatore, che aveva riferito alla verifica effettuata a mezzo delle banche dati e, per altro verso, il ricorrente non ha dedotto di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa.
1.2. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la trama motivazionale del provvedimento impugnato.
La Corte territoriale, invero, ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. valorizzando l’assenza del requisito della non abitualità della condotta e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, Codice della strada, nel solo caso di recidiva nel biennio. Ha, inoltre, evidenziato come l’odierno ricorrente fosse stato poi colto nuovamente alla guida di autoveicoli senza patente in data 12/12/2021, dunque, successivamente al reato per cui si procede.
Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza di appello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo si limita a evidenziare l’astratta sussistenza dei presupposti e l’omessa valutazione del comportamento successivo al reato, senza peraltro specificare in cosa si sia estrinsecato e senza indicarne la concreta incidenza, così ignorando gli snodi decisivi della motivazione, in tal modo condannandosi all’inammissibilità. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268822 – 01).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile, per essere ab origine il corrispondente motivo di appello generico ed astratto.
Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, omissis, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, omissis, Rv. 270316 – 01).
In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, omissis, Rv. 283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, omissis, Rv. 283268 – 01). Del resto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Orbene, nel caso di specie, il motivo di appello era del tutto generico, facendo riferimento – ai fini dell’applicabilità del beneficio della non menzione – solo all’entità della pena irrogata, ma nulla evidenziava in ordine alla sussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dall’art. 175 cod. pen., vale a dire la mancanza di precedenti condanne per le quali il ricorrente non abbia ottenuto il beneficio stesso, risultando viceversa dalla sentenza di primo grado i numerosi precedenti penali, anche specifici, da cui il B. risulta gravato. Dunque, sotto quest’ultimo profilo, il motivo di appello era anche aspecifico.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.






