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Pena principale di riferimento per l’interdizione dai pubblici uffici in caso di reato continuato.

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Cass. pen., sez. I, 28/06/2024 (ud. 28/06/2024, dep. 7/11/2024), n. 41127 (Pres. Di Nicola, Rel. Toscani)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a quale pena principale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di condanna per reato continuato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Trani, in accoglimento di una richiesta volta all’applicazione della continuazione tra reati separatamente giudicati, rideterminava la pena unica da espiare.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta esistenza dei presupposti per la comminazione delle pene accessorie.

In particolare, secondo il ricorrente, siffatte pene dovevano essere applicate con riferimento al reato più grave, e non alla pena complessiva derivata dall’applicazione dell’istituto della continuazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale, alla quale si deve far riferimento per determinare la durata della conseguente pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva, comprensiva cioè dell’aumento per la continuazione, ma quella inflitta in concreto per la violazione più grave, tenendo conto della incidenza delle circostanze attenuanti e del bilanciamento eventualmente operato con le circostanze aggravanti, oltre che della diminuente per la scelta del rito speciale, e, quindi, prescindendo dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale (tra le altre, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998; Sez. 1, n. 18149 del 04/04/2014; Sez. 6, n. 22508 del 24/05/2011; Sez. 1, n. 12894 del 06/03/2009; Sez. 6, n. 21113 del 25/03/2004). 

I risvolti applicativi

In caso di condanna per reato continuato, la pena principale, per determinare la durata dell’interdizione dai pubblici uffici, non è quella complessiva (inclusiva dell’aumento per la continuazione), ma quella inflitta per il reato più grave, considerando le circostanze attenuanti, le aggravanti e eventuali benefici per il rito speciale, senza tenere però conto dei modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale.

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