Cass. pen., sez. II, 1/07/2026 (ud. 1/07/2026, dep. 16/07/2026), n. 26734 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di truffa contrattuale, sussista l’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una condanna per un caso di truffa contrattuale, ritenendo altresì sussistente l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020).
I risvolti applicativi
Nella truffa contrattuale, non ricorre l’aggravante della minorata difesa quando la trattativa, avviata online, prosegua con incontri personali tra le parti, poiché manca la condizione di costante distanza idonea a determinare una situazione di particolare vulnerabilità dell’acquirente.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26734 Anno 2026
Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO
Relatore: RECCHIONE SANDRA
Data Udienza: 01/07/2026
Data Deposito: 16/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. M. G., nato a … il …
avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Reggio Calabria confermava la condanna di M. G. S. per il reato di truffa contrattuale consumata sulla piattaforma telematica “…” ritenendo sussistente l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa poiché il reato era stato perpetrato attraverso contatti avvenuti su piattaforme telematiche senza alcun contatto personale anche solo di tipo telefonico. La Corte precisava che i contatti telefonici intervenuti tra l’offeso e lo S. erano stati successivi all’incasso della somma fraudolentemente carpita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di M. G. S. che deduceva: 2.1. travisamento della prova: dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa all’udienza del 21.6.2023, emergerebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, le trattative “telefoniche” ostative al riconoscimento dell’aggravante sarebbero state precedenti al versamento della somma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il Collegio riafferma che il vizio di travisamento della prova si risolve nella utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 146 del 16/1/2014, omissis, Rv. 258774-01). Quanto all’ipotesi della “doppia conforme”, è stato, inoltre, affermato che il vizio in questione può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, omissis, RV. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, L., Rv. 272018).
A ciò si aggiunge che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01)
1.2. Con specifico riferimento all’aggravante della minorata difesa, contestata con il ricorso, la Cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che in tema di truffa contrattuale, non sussiste l’aggravante della minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, n. 5), cod. pen., nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, omissis Rv. 280515 – 01).
Nel caso in esame la Corte d’appello, nell’esaminare la doglianza avanzata con la prima impugnazione circa la sussistenza dell’aggravante contestata, ha utilizzato un dato probatorio travisato ovvero la circostanza – ritenuta erroneamente accertata – che il ricorrente fosse stato contattato dalla persona offesa “successivamente” alla conclusione del contratto; invero dalla prova allegata al ricorso, ovvero dalla trascrizione della testimonianza della persona offesa assunta il 21 giugno 2023, emerge con chiarezza che il contatto personale telefonico tra i contraenti era avvenuto “prima” della conclusione del contratto e dell’invio del denaro con il bonifico.
Dunque, nel caso oggetto di giudizio, l’aggravante deve essere esclusa. Tenuto conto che la querela è stata ritualmente proposta e che sussiste la condizione per procedere in assenza dell’aggravante, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena. L’affermazione di responsabilità deve invece essere dichiarata irrevocabile.
P. Q. M.
Esclusa la sussistenza della circostanza ex art. 61 n. 5) cod. pen., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2026






