Cass. pen., sez. II, 17/07/2026 (ud. 17/07/2026, dep. 30/07/2026), n. 29091 (Pres. Agostinacchio, Rel. Aielli)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integri l’elemento degli artifici e raggiri.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna confermava una sentenza emessa del locale Tribunale che, a sua volta, aveva condannato l’imputato alla pena di legge in relazione al delitto di truffa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale deduceva violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015).
I risvolti applicativi
In tema di truffa contrattuale, la violazione delle modalità di esecuzione pattuite, accompagnata da condotte artificiose idonee a cagionare un danno e procurare un ingiusto profitto, integra gli artifici e raggiri richiesti dall’art. 640 c.p..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29091 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO L.
Relatore: AIELLI LUCIA
Data Udienza: 17/07/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. L. nato a … il …
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 09/12/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli
lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice Flavia Alemi che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica dell’avv. A. S. depositata in data 09/07/2026
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del locale Tribunale che aveva condannato R. L. alla pena di legge in relazione al delitto di truffa.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso R. L. tramite difensore il quale con il primo motivo lamenta:
2.1. violazione di legge avendo i giudici di merito ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., senza che l’imputato avesse posto in essere artifici o raggiri ai fini dell’atto di disposizione patrimoniale, posto che egli sarebbe intervenuto in una fase successiva alla stipula del contratto di fornitura, limitandosi a rassicurare la ditta fornitrice circa l’adempimento dell’obbligazione.
2.2. violazione di legge con riferimento al travisamento del dato probatorio consistente nella testimonianza di S. T., il quale aveva riferito di avere incontrato il R. una o due volte quando, successivamente alla stipula del contratto di fornitura, nella fase esecutiva, lo rassicurava circa l’affidabilità del debitore facendo riferimento ad un bonifico e non al pagamento del titolo, risultato, poi, insoluto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, tra loro connessi, appaiono generici e manifestamente infondati.
1. Essi hanno ad oggetto questioni attinenti alla responsabilità concorsuale del R. intervenuto nella fase esecutiva del contratto, deducendo vizi di violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, che in realtà mirano a sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito, non tenendo conto del fatto che, con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo; conseguentemente, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).
2. Deve poi anche rilevarsi che i motivi risultano reiterativi di censure già dedotte in appello e motivatamente disattese. Questa Corte costantemente afferma che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, omissis, Rv. 243838-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259425- 01).
3. Tanto premesso, deve rilevarsi che la Corte di appello, con motivazione del tutto congrua e non manifestamente illogica, ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di truffa a carico di R., evidenziando che il contraente inadempiente non si era limitato a tranquillizzare il creditore circa l’esecuzione della prestazione dovuta, ma aveva posto in essere un’ulteriore attività decettiva, prima presentando un appoggio bancario alle RI.BA rivelatosi inesistente, poi consegnando un assegno bancario risultato privo di provvista allo scopo di ostacolare l’azione recuperatoria della somma per la fornitura di materiale elettrico, integrante gli artifizi e raggiri del reato di truffa.
Si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi elaborati da questa Corte che ha affermato che, in tema di truffa contrattuale, l’induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l’attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell’esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280563-02; in senso conforme, Sez. 2 n. 4849 del 01/02/1974, omissis, Rv. 127456-01). Ed invero, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, omissis, Rv. 262801-01), considerando altresì che la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, omissis, Rv. 279908-01).
4. Ne consegue che, correttamente, la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di truffa a carico dell’imputato poiché in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l’altra parte, unito a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto,
integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all’art. 640 cod. pen. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801 – 01).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così è deciso, 17/07/2026






