Cass. pen., sez. V, 19/05/2026 (ud. 19/05/2026, dep. 2/07/2026), n. 24864 (Pres. Belmonte, Rel. Cuoco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la res che è destinata al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto di energia elettrica, sia (anche) il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catania, esclusa la circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. (per essere destinata la cosa sottratta al pubblico servizio), dichiarava non doversi procedere, per difetto di querela, per un caso di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo che la manomissione del contatore dell’energia elettrica, ex se, non integrasse l’aggravante contestata, essendo il contatore strumento finalizzato alla sola misurazione dei consumi e, con essa, alla quantificazione del prezzo della prestazione contrattuale.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge (in relazione all’art. 625 n. 7 del cod. pen.), nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica a prescindere dal sistema attraverso il quale si è realizzato l’allaccio abusivo.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la res che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto (di energia elettrica), non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale è stata effettuata la manomissione (strumentale ad alterare il conteggio del consumo), ma l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini (Sez. 5, n. 15400).
I risvolti applicativi
In tema di furto di energia elettrica, la “res” destinata al servizio e all’utilità pubblica non coincide con il contatore condominiale o dell’unità abitativa, bensì con l’energia elettrica in sé e per sé considerata, quale bene erogato dal gestore del pubblico servizio ai singoli utenti, mentre il contatore rileva solo quale strumento di misurazione dei consumi e non invece quale oggetto materiale della sottrazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 24864
Anno 2026
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: CUOCO MICHELE
Data Udienza: 19/05/2026
Data Deposito: 02/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catania
nel procedimento a carico di
S. A. M. nato a … il …;
avverso la sentenza del 16 ottobre 2025 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le memorie depositate nell’interesse dell’imputato il 2 maggio e il 12 maggio 2026 dagli avv.ti L. A. e D. P. S., con le quali, anche in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, è stato chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, esclusa la circostanza aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. (per essere destinata la cosa sottratta al pubblico servizio), ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di A. M. S., per il reato di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo che la manomissione del contatore dell’energia elettrica, ex se, non integrasse l’aggravante contestata, essendo il contatore strumento finalizzato alla sola misurazione dei consumi e, con essa, alla quantificazione del prezzo della prestazione contrattuale.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, articolando un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione di legge (in relazione all’art. 625 n. 7 del cod. pen.), nella parte in cui il Tribunale non avrebbe considerato che l’energia elettrica conserva la sua connotazione pubblicistica a prescindere dal sistema attraverso il quale si è realizzato l’allaccio abusivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La natura pubblicistica del servizio di fornitura dell’energia elettrica è pacifica ed è espressamente riconosciuta da una pluralità di fonti normative e non viene meno né per il fatto che il suo consumo viene misurato da un contatore, né per la previsione di un corrispettivo, né per le modalità della sottrazione, essendo rilevante, ai fini della configurabilità dell’aggravante, solo la destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio o a una pubblica utilità (Sez. 5, n. 15652 del 27/01/2026, n.m.; Sez. 5, n. 15400 del 26/02/2026, n.m.; Sez. 5, n. 27646 del 21/05/2025, omissis, n.m.; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, omissis, Rv. 285422; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, omissis, Rv. 282543).
Sicché non può essere condiviso quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, che pare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell’aggravante in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica sia stata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico in quanto “ormai” convogliata, alla fine del flusso, nell’ambito “domestico” della proprietà privata, circostanza che può rilevare solo sotto il diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede.
D’altronde, la res che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale è stata effettuata la manomissione (strumentale ad alterare il conteggio del consumo), ma l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini (Sez. 5, n. 15400 cit.).
3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Così deciso il 19 maggio 2026






