Cass. pen., sez. I, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 18/06/2026), n. 22653 (Pres. Casa, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della rilevazione della recidiva, la valutazione del giudice possa fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 e, conseguentemente, disposto la confisca di una ingente somma di denaro ovvero, in via subordinata, la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell’accusato.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione di legge in punto di ribadita sussistenza della recidiva.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016).
I risvolti applicativi
In tema di recidiva, il giudice non può fondare la valutazione esclusivamente sulla gravità dei fatti e sul tempo di commissione, ma deve procedere a un apprezzamento concreto ex art. 133 c.p. del rapporto tra reato e precedenti condanne, verificando l’effettiva attitudine della pregressa attività criminosa a evidenziare una persistente inclinazione a delinquere rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22653 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 13/03/2026
Data Deposito: 18/06/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
F. M., nato a … il …
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
udito il Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’avv. T. che chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Firenze ha confermato quella con la quale il Tribunale di Arezzo, in data 19 giugno 2023, aveva condannato M. F. alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 commessi il 2 maggio 2013 e il 31 gennaio 2014, e per il reato di cui all’art. 31 legge n. 646 del 1982 commesso nell’anno 2014 e conseguentemente, disposto la confisca della somma di 105.657,94 euro ovvero, in via subordinata, la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità dell’imputata.
2. Ricorre F. per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. T., sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 625-bis n. 4 cod. proc. pen.
Osserva che a p. 3 della sentenza resa dalla Corte di appello di Firenze si fa erroneo riferimento alla sentenza di primo grado come emessa dal Tribunale di Grosseto, essendo invece incontestato che l’Autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna è il Tribunale di Arezzo.
Trattandosi di errore materiale rilevabile ictu oculi e ritenuto che lo stesso possa essere foriero di confusione, svolge istanza di correzione dell’errore materiale.
2.1. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in punto di ribadita sussistenza della recidiva.
Premette che il Pubblico ministero, all’udienza del 13 aprile 2023, ha chiesto la modifica dell’imputazione di uno solo dei procedimenti riuniti, ritenendo di dover contestare la recidiva
specifica invece di quella reiterata originariamente indicata nell’imputazione.
Lamenta che l’aggravante potrebbe essere ritenuta al più nella forma di cui all’art. 99, primo comma, cod. pen. e che, comunque, la stessa sarebbe stata ritenuta sussistente in spregio ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, ampiamente citata nel ricorso, laddove «nessuno dei parametri individuati dalle Sezioni unite (ndr Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, omissis, Rv. 247838 – 01) è ascrivibile all’imputata».
Prova di tanto si rinverrebbe da altro procedimento, celebrato dinanzi allo stesso Tribunale di Arezzo, in occasione del quale è stata esclusa la recidiva a ragione della distanza temporale tra i fatti per cui vi era stata condanna e quelli oggetto di scrutinio.
Quale conseguenza dell’esclusione della recidiva, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 531 cod. proc. pen., dichiarare la prescrizione dei reati, essendo decorso il termine di sette anni e sei mesi decorrente dal 1° gennaio 2015 (nel ricorso, per mero refuso, è indicato l’anno 2025).
3. Il Sostituto Procuratore della repubblica, M. Francesca Loy, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa della ricorrente, in data 20 febbraio 2026, ha depositato memoria con la quale ha concentrato l’approfondimento del secondo motivo di ricorso, ulteriormente articolando il già dedotto vizio di motivazione ed evidenziando gli effetti, in punto di misure reati applicate con la condanna, per il caso di declaratoria di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo è fondato e assorbente.
1. Questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha da tempo chiarito che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga, sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251690). L’onere motivazionale da parte del giudice può, tuttavia, essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, Sentenza n. 20271 del 27/04/2016, omissis, Rv. 267130).
Si è inoltre chiarito che, più in generale, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284425 – 01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270419 – 01). Il principio è stato espresso anche per l’ipotesi di recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, comma quinto, cod. pen., in relazione alla commissione dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., precisandosi che – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 – l’aumento di pena apportato per la recidiva non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Sez.3, n. 30591del08/06/2022, omissis, Rv.283414 – 01).
2. Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio come nel caso in esame i Giudici del merito non abbiano assolto il richiesto onere motivazionale.
Invero, il Tribunale ha ritenuto sussistente la recidiva specifica e l’ha considerata equivalente alle attenuti generiche senza motivare esplicitamente sul perché il fatto giudicato costituiva sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.
La Corte di appello (p. 4 della sentenza impugnata) ha fornito una motivazione manifestamente illogica, reputando sintomo di una ricaduta non occasionale nel delitto una condanna per favoreggiamento risalente al 1999, in quanto “coeva” all’epoca di militanza della ricorrente nel sodalizio di cui al 416-bis cod. pen. (contestato fino a novembre 1999), senza avere riguardo all’evidente frattura temporale (di ben quindici anni) tra la fine della condotta associativa e la condotta di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, contestata nell’anno 2014.
3. L’operatività della recidiva è stata erroneamente ritenuta sussistente e i reati devono essere dichiarati estinti per prescrizione.
Muovendo, invero, dal reato più antico, cioè l’omessa variazione nei trenta giorni dell’acquisto della quota commesso il 3 aprile 2013, che si è consumato il 4 maggio 2013, lo stesso è prescritto nel febbraio del 2021, avuto riguardo al tempo necessario a prescrivere di sette anni e sei mesi, cui vanno aggiunti quattrocento quarantasei giorni di sospensione. Ad analoga conclusione si giunge per il reato più recentemente commesso entro il 31 gennaio 2014 e consumatosi il 1° febbraio 2015, che si è prescritto novembre 2023.
4. Alla estinzione del reato conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della confisca.
È pacifica, infatti, la natura sanzionatoria della confisca prevista dalle disposizioni qui in rilievo (art. 31 I. n. 646 del 1982 e art. 76, settimo comma, d. Igs. n. 159 del 2011), atteso che non si tratta di beni direttamente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità o frutto di condotte illecite precedenti alla loro acquisizione.
D’altro canto la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, quarto comma, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, ha natura sostanziale e non può, pertanto, trovare applicazione, trattandosi di fatto avvenuto prima della sua entrata in vigore (cfr. Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284209 – 01).
Va disposta l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè, esclusa l’aggravante della recidiva, i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Revoca la disposta confisca e manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c.p.p.
Così è deciso, 13/03/2026






