La negligenza della persona offesa esclude il reato di truffa?

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Cass. pen., sez. II, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 9/07/2026), n. 25794 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Leopizzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le eventuali negligenza e superficialità della persona offesa escludano la configurabilità del reato di truffa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale di Velletri, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. a lui ascritto al capo B) e dichiarava non doversi procedere in ordine alla truffa contestata sub A), limitatamente ai fatti commessi in un dato arco temporale, in quanto estinti per prescrizione, concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando conseguentemente la pena (con concessione dei doppi benefici di legge), mentre confermava nel resto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le eventuali negligenza e superficialità della persona offesa non escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che la rilevanza penale della fraudolenta induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025; Sez. 2, n. 9943 del 16/02/2024; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019; Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016).

I risvolti applicativi

La negligenza o superficialità della persona offesa non esclude la configurabilità della truffa, poiché l’induzione fraudolenta in errore mantiene rilevanza penale anche in presenza di una mancata attivazione di strumenti difensivi da parte della vittima, restando la responsabilità ancorata alla condotta dell’agente e indipendente dalla cooperazione colposa del deceptus.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25794 Anno 2026

Presidente: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO

Data Udienza: 02/07/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di

O. R., nato a … il …

avverso la sentenza del 27/02/2026 della Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 11 giugno 2024 dal Tribunale di Velletri, ha assolto R. O. dal reato di cui all’art. 483 cod. pen. a lui ascritto al capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla truffa contestata sub A), limitatamente ai fatti

commessi sino al 2 agosto 2017, in quanto estinti per prescrizione, concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza e rideterminando conseguentemente la pena (con concessione dei doppi benefici di legge), con conferma nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione R. O., a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione degli artt. 40, secondo comma, e 640 cod. pen. e carenza di motivazione, con riferimento alla ribadita sussistenza degli elementi costitutivi della truffa.

Tenuto conto della possibilità per l’Amministrazione di controllare la veridicità delle affermazioni del richiedente (anzi di un vero e proprio dovere istituzionale in tal senso, non ottemperato per negligenza, come emerso in istruttoria), difetterebbe ogni squilibrio, anche in punto di conoscenza dello stato matricolare, nell’interazione tra le parti, di modo che non potrebbe ipotizzarsi alcuna induzione in errore. Prima ancora, non sarebbero ravvisabili artifici o raggiri, in presenza, al più, di una mera inerzia, a fronte dell’obbligo di controllo ex ante da parte del datore di lavoro; incongruamente, sarebbe pertanto stata stigmatizzata una condotta priva di connotazioni antigiuridiche, senza che potesse ritenersi operare la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, secondo

comma cod. pen. Alla luce di queste considerazioni, infine, non risulterebbe configurabile neppure il dolo di legge.

2.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza delle domande di congedo, prive di fede privilegiata, nonostante l’assoluzione dalla falsità ideologica.

All’esito dell’assoluzione per il capo B) (essendosi così riconosciuto che le dichiarazioni non avevano efficacia probatoria qualificata), difetterebbe la stessa condotta di artifici e raggiri, avuto riguardo alla formale contestazione che non costruirebbe i due delitti come semplicemente in concorso, ma delineerebbe il secondo come ineliminabile e necessario antecedente del primo.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. I due motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende dare seguito, – i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali, da chi abbia l’obbligo, anche in forza di una norma extrapenale, di farle conoscere; in tal caso, il comportamento dell’agente non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l’inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente; in tal modo, il soggetto attivo non pone in essere un semplice “silenzio-inerzia”, ma un “silenzio eloquente”, concretizzatosi in un comportamento concludente idoneo a ingannare la persona offesa (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, omissis, Rv. 285442-01; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04; Sez. 2, Sentenza n. 23079 del 09/05/2018, omissis, Rv. 272981-01);

– le eventuali negligenza e superficialità della persona offesa non escludono la configurabilità del reato di truffa, posto che la rilevanza penale della fraudolenta induzione in errore non viene meno per il solo fatto che il deceptus abbia a sua disposizione strumenti di difesa, in ipotesi non compiutamente

utilizzati, poiché in siffatta situazione la responsabilità penale è sempre collegata al fatto dell’agente, ed è indipendente dalla eventuale cooperazione, più o meno colposa, della vittima negligente (Sez. 2, n. 26906 del 12/06/2025, omissis, Rv. 288460-01; Sez. 2, n. 9943 del 16/02/2024, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01; Sez. 2, n. 42867 del 20/06/2017, omissis, Rv. 271241-01; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, omissis, Rv. 268960-01);

– una volta accertato il nesso di causalità tra l’artificio e il raggiro e l’altrui induzione in errore, l’effettiva idoneità decettiva della condotta truffaldina assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo, ma non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, il risultato conseguito la dimostra di per sé (Sez. 2, n. 21108 del 06/05/2026, omissis, non mass.; Sez. 3, n. 2274 del 21/11/2025, dep. 2026, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, omissis, Rv. 278011-01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, omissis, Rv. 274299-01).

2.2. La sentenza impugnata (con cui il ricorrente non si confronta compiutamente), conformandosi appieno a tali insegnamenti, ha chiarito che le false dichiarazioni oggetto di contestazione erano state rese dopo esplicito invito dell’Amministrazione – accortasi, al momento, solo di una minima parte dei pregressi permessi rilasciati ex art. 42, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – a rettificare le proprie premesse, indicando l’esatto numero dei giorni di congedo già goduti anche presso la precedente sede di servizio; l’obbligo di esplicitare il  dato viceversa poi occultato, dunque, deriva storicamente e giuridicamente dall’espressa richiesta interinale in sede di istruttoria amministrativa.

L’accoglimento delle istanze, con il conseguimento dell’ingiusto profitto con altrui danno, è disceso direttamente dalla maliziosa omissione di tali dati.

La tesi difensiva di un comportamento sorretto da buona fede e, al più, riconducibile a mera superficialità è stata congruamente disattesa, ritenendo implausibile una dimenticanza ricaduta su un’assenza lavorativa di quasi un biennio (evenienza, peraltro, meramente supposta negli atti di parte, ma non supportata da emergenze istruttorie, e anzi contraddetta dall’inserimento dei soli «154 giorni già “scoperti”»).

L’assoluzione per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. è stata pronunciata sul presupposto che l’atto sottoscritto non avesse – per maliziosa predeterminazione – valore fidefaciente, ferma restandone la natura mendace del contenuto.

Nessuna incongruenza ne deriva, pertanto, rispetto alla conferma della condanna per la truffa.

2.3. Le censure del ricorrente – laddove non già originariamente non consentite, in quanto meramente fattuali e rivalutative – sono, dunque, infondate in punto di diritto.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 02/07/2026

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