Cass. pen., sez. II, 24/06/2026 (ud. 24/06/2026, dep. 30/07/2026), n. 29099 (Pres. Coscioni, Rel. Florit)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, si attribuisca una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una sentenza del locale Tribunale di condanna dell’imputato alla pena di due anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria per i reati di truffa e di sostituzione di persona.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva di dovere annullare il provvedimento su emarginato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale che non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, si attribuisca una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020).
I risvolti applicativi
La falsa attribuzione di una qualifica professionale, priva di specifici effetti giuridici, non integra il delitto di sostituzione di persona.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29099 Anno 2026
Presidente: COSCIONI GIUSEPPE
Relatore: FLORIT FRANCESCO
Data Udienza: 24/06/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
C. V. nata a … il …
avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE D’APPELLO DI TORINO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria della Sostituta Procuratrice MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 22 gennaio 2025 di condanna di V. C. alla pena di due anni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria per i reati di truffa e di sostituzione di persona.
2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo con due motivi quanto segue.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. c ed e, cod. proc. pen.) in relazione alla affermata responsabilità dell’imputata in particolare con riferimento alla attendibilità dell’individuazione fotografica, in difetto di riscontri.
2.2 La denuncia della violazione di legge e di vizi di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.) innerva altresì il secondo motivo, relativo alla aggravante della minorata difesa.
3. Come memoria inviata per mail la Sostituta Procuratrice generale Maria Luisa Miranda ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fronte di un ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, la sentenza impugnata deve essere comunque annullata senza rinvio per l’insussistenza di una delle ipotesi delittuose ascritte all’imputata.
2. Il primo motivo di ricorso è, come detto, manifestamente infondato, oltre che generico in quanto ripetitivo, riproducendo la medesima doglianza già formulata con il secondo motivo di appello, cui la Corte di merito aveva fornito adeguata risposta.
Quanto al tema sollevato dalla difesa, della insufficienza del riconoscimento predibattimentale e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella querela, acquisite a seguito del decesso della signora M., la Corte osserva che l’evoluzione giurisprudenziale successiva alla pronuncia Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199 – 01, citata nel ricorso, ha portato al superamento dei principi ivi affermati, al fine di adeguare la giurisprudenza di legittimità agli sviluppi ermeneutici europei
Se, infatti, la decisione delle Sezioni Unite aveva consacrato il principio secondo cui “le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 Conv. EDU, fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale”, un deciso
mutamento di prospettiva si è reso necessario, in epoca successiva, in ragione della pronuncia della Corte di Strasburgo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito. La sentenza Corte EDU stabilì, infatti, che la violazione del principio di equità processuale espresso dall’art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU, vada esclusa quando sussistano elementi sufficienti, ovvero solide garanzie procedurali, idonee a controbilanciare l’applicazione della regola della prova unica o determinante.
Introducendo un elemento di flessibilità che smussava il rigore del precedente orientamento, la Corte dei Diritti Umani si pose nell’ottica dell’equità complessiva dell’intero processo, disponendo che fossero apprezzati contestualmente tutti quei contrappesi idonei a compensare, nel loro insieme, l’oggettiva restrizione delle prerogative della difesa derivata dall’utilizzazione di una prova decisiva ancorché non verificata in contraddittorio. Più recentemente, sulla stessa linea si è posta la sentenza Corte EDU, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili c. Germania, che, nel ribadire il revirement giurisprudenziale, ha confermato la necessità che il giudice scrutini la compatibilità delle dichiarazioni rese da un testimone assente con le garanzie convenzionali.
Di tale evoluzione giurisprudenziale avvenuta a livello europeo si trova un riflesso in una serie di pronunce di questa Corte (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, omissis, Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148). In esse, nel solco della lettura adeguatrice delle norme interne, si sono puntualizzate la nozione di “garanzie procedurali” idonee a compensare il deficit di contraddittorio, l’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e la compatibilità di tali contenuti con i dati di contesto, quali parametri necessari alla corroborazione o convalida del narrato non esposto al contraddittorio dibattimentale.
Valutando il motivo di ricorso in base ai principi sopra delineati, occorre innanzi tutto evidenziare che, al di là della contestazione di principio, il motivo non critica le modalità acquisitive della denuncia con le relative dichiarazioni. Quanto all’individuazione fotografica, ne vengono effettivamente contestate le modalità esecutive. Si tratta tuttavia di critiche che riguardano l’esito dell’accertamento, ed in particolare l’impatto delle modalità esecutive sull’attendibilità della testimonianza, cioè il risultato probatorio, e che esulano pertanto dal perimetro del vaglio consentito in questa sede, refluendo piuttosto nella valutazione della prova, senza una critica di manifesta illogicità delle considerazioni che il giudice ne abbia tratto. Altrettanto dicasi dell’argomento secondo cui il riconoscimento da parte della persona offesa sarebbe stato suggestionato dall’intervenuto arresto della C. ad una settimana di distanza per un fatto analogo: si tratta di una asserzione priva di qualsivoglia riscontro, oltre che di valenza in sede di legittimità.
Per contro, la Corte di merito ha verificato la sussistenza di adeguate garanzie procedurali, verificando la compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, in particolare costituiti dalle deposizioni dei testimoni indiretti (figlio della persona offesa e pubblico ufficiale), che hanno percepito in ambiente pre- ed extra- processuale le dichiarazioni accusatorie della anziana, confermandone in dibattimento la portata.
Unitamente alle constatate modalità operative della imputata, adusa a ‘pescare’ tra le donne anziane le proprie vittime, tanto da venir arrestata per un fatto analogo a distanza di pochi giorni, le prove indirette della deposizione della anziana costituiscono i tasselli di un mosaico che, adeguatamente ricomposto nel tessuto motivazionale della sentenza, consente di ritenere assolto da parte della Corte di merito l’onere dimostrativo richiesto.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla contestazione della circostanza aggravante dell’approfittamento delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa, per l’età avanzata.
Sul punto si è formata una doppia conforme, avendo entrambi i giudici opinato che, a dispetto della lucidità e della capacità di memorizzare le fattezze della persona che era entrata nella sua casa, e che con lei aveva a lungo interloquito, la persona offesa dovesse essere stata vittima della sua stessa fragilità morale, cioè della incapacità a resistere alle pressioni ed alla suadenza della C.. Si tratta di una valutazione di carattere empirico ed esperienziale – non manifestamente illogico e quindi non sindacabile in questa sede – che valorizza da un lato, l’età estremamente avanzata della persona offesa, e, dall’altro, le modalità attuative della truffa, che una persona dotata di maggior prontezza e reattività avrebbe certamente inteso ed evitato.
4. Come detto v’è comunque una ragione di annullamento della decisione impugnata, ed essa risiede nella insussistenza del reato di sostituzione di persona.
Trattandosi di questione di diritto (non viene in gioco la ricostruzione fattuale della vicenda, così come definita dai giudici di merito), essa può essere esaminata in questa sede, anche in assenza di devoluzione: iura novit curia; da mihi factum, tibi dabo ius.
È stato invero chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che non integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi, come nel presente caso, si attribuisca una falsa qualifica professionale cui la legge non ricollega alcuno specifico effetto giuridico (Sez. 2, n. 29636 del 20/07/2020, omissis, Rv. 279855 – 01).
L’imputata si è presentata come funzionaria di un istituto di credito, titolo cui non consegue alcun effetto giuridico.
Né si può sostenere che il reato sia comunque integrato a seguito della spendita, da parte della donna, di un nome altrui o di un nome falso: la circostanza, priva di riscontri tanto in primo come in secondo grado, non risulta riferita dalla persona offesa, e pare semplicemente il frutto delle (erronee) modalità redazionali del primo capo di imputazione, con l’inserimento dell’intero testo della norma incriminatrice, a “coprire” ogni ipotesi, senza ‘fare i conti’ con la realtà, costituita dal testo della querela.
La condotta della C. non ha prodotto alcuna immutatio veri, attraverso una sostituzione di persona, ma si è semplicemente risolta nell’artificio necessario a realizzare il reato di truffa ai danni dell’anziana.
Per tali ragioni, la sentenza va annullata, per insussistenza di uno dei reati contestati alla imputata.
All’annullamento non segue il rinvio, essendo sufficiente procedere in questa sede ex art. 620 lett. l) cod. proc. pen. alla rideterminazione della pena finale, sottraendo dalla pena irrogata in primo grado (e confermata in appello) il quantum sanzionatorio determinato in relazione al reato ex art. 494 cod. pen. posto in continuazione (quattro mesi di reclusione e € 85,00 di multa), per giungere così alla pena finale indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 494 cod. pen. ed elimina la relativa pena di mesi 4 di reclusione ed euro 85,00 di multa, rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 515,00 di multa.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso, 24 giugno 2026






