Cass. pen., sez. I, 16/04/2026 (ud. 16/04/2026, dep. 9/07/2026), n. 25799 (Pres. Aprile, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il riconoscimento della continuazione necessiti di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli respingeva un’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017).
I risvolti applicativi
Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, richiede l’accertamento rigoroso di concreti elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, analogia delle modalità esecutive e delle finalità perseguite, nonché la prova della preventiva programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi, mentre la mera presenza di singoli indici convergenti non è sufficiente, qualora le condotte risultino frutto di autonome determinazioni estemporanee.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1
Num. 25799 Anno 2026
Presidente: APRILE STEFANO
Relatore: MAGI RAFFAELLO
Data Udienza: 16/04/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
A. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Napoli
vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Luigi Giordano ha
chiesto il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 17 settembre 2025 la Corte di Appello di Napoli ha respinto l’istanza introdotta da A. A., tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
In motivazione si evidenzia che non si rinvengono indicatori di unitaria deliberazione delle violazioni di legge che si pretende di unificare.
In particolare, viene evidenziato che le ragioni del tentato omicidio commesso in danno di N. A. (lite per una non buona qualità della sostanza stupefacente oggetto di cessione dall’A. al N.) furono del tutto contingenti e occasionali, non programmate al momento della adesione dell’A. al sodalizio avente ad oggetto l’attività di narcotraffico separatamente giudicata. Analogamente non può esservi comune ideazione tra il porto dell’arma utilizzata nella occasione del tentato omicidio e i fatti oggetto delle ulteriori decisioni (pur se già unificati tra loro, trattandosi di episodi di porto di arma commessi in un ristretto arco temporale).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – A. A.. Il ricorso è affidato a due motivi, che vanno unitariamente esposti, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte di Appello avrebbe sottovalutato la esistenza di indicatori di una deliberazione unitaria. Tra questi, la comune appartenenza dell’A. e del N. al sodalizio criminale dedito allo smercio di sostanze stupefacenti, la già riconosciuta continuazione tra le violazioni in tema di armi, la stretta connessione
logica esistente tra la condotta partecipativa (art. 74 dPR n.309 del 1990) e la scelta di sopprimere soggetti che ostacolavano l’esercizio di simile attività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare un diverso apprezzamento – non consentito – da parte di questa Corte di circostanze di fatto.
2. Ed invero, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire – ove rinvenuti – la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862).
Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato.
3. La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori – tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.
Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati.
Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno” porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.
Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.
La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, Rv 246838).
4. Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
5. Nel caso in esame la Corte di Appello di Napoli ha posto in evidenza le specifiche caratteristiche dei fatti oggetto di giudizio, con inquadramento del tutto logico e coerente, non sindacabile nella presente sede di legittimità. La specificazione della marcata occasionalità del contrasto insorto tra A. e N. consente di ritenere pienamente in linea con i parametri legali – prima illustrati – il diniego della continuazione, per impossibilità logica di individuare i tratti di una deliberazione unitaria dei distinti propositi criminosi. Le sollecitazioni difensive risultano pertanto inconferenti, data la coerenza logica e giuridica della decisione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/04/2026






