Integra il dolo della falsità ideologica in atto pubblico la dichiarazione sostitutiva di chi neghi di avere riportato condanne penali, pur avendo ottenuto sentenze di applicazione della pena?

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Cass. pen., sez. V, 25/06/2026 (ud. 25/06/2026, dep. 30/07/2026), n. 29073 (Pres. Pistorelli, Rel. Frau)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se integri gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condanne penali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bari ribaltava il giudizio assolutorio espresso, in primo grado, dal locale Tribunale, condannando quindi l’imputato.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condanne penali, in considerazione della peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento della penale responsabilità dell’imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 12/11/2018).

I risvolti applicativi

Non integra il dolo richiesto per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la dichiarazione sostitutiva con cui il soggetto, pur avendo riportato sentenze di applicazione della pena, neghi di aver riportato condanne penali.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 29073

Anno 2026

Presidente: PISTORELLI LUCA

Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA

Data Udienza: 25/06/2026

Data Deposito: 30/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: L. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d’appello di Bari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che si riporta alla requisitoria depositata in atti e conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; udito l’avvocato F. L., anche quale sostituto processuale dell’avvocato D. R., entrambi difensori di fiducia di L. G., che si associa alle conclusioni del Procuratore generale ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 ottobre 2025 la Corte d’appello di Bari ha ribaltato il giudizio assolutorio espresso, in primo grado, dal Tribunale di Bari con sentenza del 16 dicembre 2022.

L’imputazione riguarda la fattispecie di cui all’art.483, comma 1, cod. pen.; il medico dr.G. L., all’atto dell’iscrizione all’Ordine dei medici di Bari, il 24 luglio 2018 aveva prodotto un’autocertificazione con la quale dichiarava di non aver mai riportato condanne laddove, invece, aveva concordato una pena ex art.444 cod. proc. pen. per un delitto di appropriazione indebita commesso nel 2000 (sentenza divenuta definitiva in data 28 dicembre 2004).

In primo grado il giudice lo aveva assolto, ritenendo deficitario l’elemento soggettivo del reato, rilevando che il L. aveva compilato un modulo prestampato in cui il requisito relativo all’incensuratezza non era valorizzato attraverso un’autonoma «spunta», che la precedente condanna era molto risalente nel tempo e che, trattandosi di «patteggiamento», ne era già intervenuta l’estinzione.

La Corte d’appello, valorizzando il livello culturale dell’imputato e sulla base delle circostanze del caso concreto, ha invece ritenuto che sussistessero gli elementi costitutivi della fattispecie contestata e ha condannato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. L., per mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge con riferimento all’art.483 cod.pen., in quanto l’assoluzione di primo grado era fondata su specifici elementi fattuali, mentre la condanna in fase d’appello sarebbe intervenuta sulla base di una mera presunzione conseguente al «livello culturale» dell’imputato.

2.2. Il secondo motivo deduce analoghi vizi sotto il profilo di un’intrinseca contraddizione logica. Il giudice dell’appello, infatti, al fine di rigettare l’istanza di rinnovazione istruttoria, ha affermato che non vi era contestazione sul fatto che il medico avesse compilato il modulo distrattamente; il decidente avrebbe poi contraddetto tale asserzione, fondando la condanna proprio sulla malafede dell’interessato.

2.3. Il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge con riferimenti all’art.131-bis cod.pen. atteso che, pur sussistendo tutti i presupposti per l’applicazione dell’istituto, la Corte territoriale non si è pronunciata sul punto

3. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Va premesso che la sentenza di «patteggiamento» resta annotata nello storico del casellario, ma non viene menzionata nel certificato penale ostensibile per usi esterni al circuito giudiziario (in forza di quanto previsto dagli artt.24 e ss dal d.p.r. n. 313 del 14 novembre 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, nella previsione vigente al luglio 2018; con d.lgs. n.122 del 2018, la previsione è stata limitata alle ipotesi di condanna non superiore agli anni 2 di reclusione). Se, in ipotesi del tipo indicato, il datore di lavoro o la Pubblica amministrazione richiedessero copia del certificato penale a fini lavorativi o concorsuali, esso sarebbe, dunque, negativo.

Ne discende che, in sede di autocertificazione ai medesimi fini, non può pretendersi che il privato dichiari più di quello che il privato o una Pubblica amministrazione sia abilitato a conoscere.

Quale corollario di tale sistema normativo, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che, avendo riportato sentenze di applicazione della pena, in sede di dichiarazione sostitutiva, affermi di non avere riportato condanne penali, in considerazione della peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 445, comma primo bis, cod. proc. pen., non implica un accertamento della penale responsabilità dell’imputato (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 12/11/2018 Rv. 275300 – 01).

Si osserva, ulteriormente, che in applicazione di quanto disposto dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., se nei cinque anni successivi al «patteggiamento» di una pena non superiore ad anni due di reclusione, il reo non commette nuovi reati della stessa indole, si estingue il reato e ogni effetto penale di esso.

Qualora, come nel caso in esame, dalla sentenza di applicazione della pena sia decorso il termine di cinque anni alle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi, dunque, che neppure sussista l’elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie, ovvero la falsità della dichiarazione resa.

Nel caso che ci occupa, pertanto, l’attestazione di non avere precedenti penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva preordinata all’iscrizione ad un albo professionale da parte del medico che, ad oltre cinque anni di distanza, aveva concordato una pena e che nelle more non aveva più commesso alcun tipo di reato, non integra il delitto di falsità del privato in atto pubblico di cui all’art.483, comma 1, cod. pen. in quanto, prima ancora dell’elemento soggettivo della fattispecie, difetta l’oggettiva falsità della dichiarazione resa.

Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, con assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Così è deciso, 25/06/2026

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