Cass. pen., sez. II, 27/01/2026 (ud. 27/01/2026, dep. 26/02/2026), n. 7687 (Pres. Verga, Rel. Agostinacchio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia configurabile il tentativo di riciclaggio.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Nola nei confronti degli imputati appellanti, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo A) nel reato di cui agli artt. 110, 56-648-bis cod. pen, rideterminava la pena nei confronti di uno di essi in anni 2, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 3.200 di multa, mentre assolveva l’altro dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena con riguardo al capo A), come riqualificato, in anni 2, mesi 11, giorni 16 di reclusione ed euro 4.400 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati i quali, tra i motivi ivi addotti, contestavano in buona sostanza la legittimità di accertare il reato di riciclaggio in forma tentata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti infondati.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024; Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024; Sez. 1, n. 22437 del 22/02/2022; Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018; Sez. 2, n. 1960 del 11/12/2014; Sez. 5, n.17694 del 14/01/2010).
I risvolti applicativi
Il tentativo di riciclaggio è configurabile, poiché il reato di cui all’art. 648‑bis c.p., nella formulazione vigente, non è costruito come delitto a consumazione anticipata.





