Cass. pen., sez. I, 9/10/2025 (ud. 9/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37848 (Pres. Santalucia, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di tentato omicidio, per escludere il dolo basti che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli – in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Avellino che, tra i reati contestati e accertati, aveva condannato l’imputato per quello di tentato omicidio del coniuge e del figlio – riqualificava codesto illecito penale in lesioni aggravate in danno di entrambe le persone offese, rideterminando la pena complessiva inflitta in 4 anni di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale di Napoli il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stata compiuta siffatta riqualificazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l’azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l’effetto avuto di mira (conforme, Sez. 1, Sentenza n. 52043 del 10/06/2014), e “non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti” (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013).
I risvolti applicativi
Nel tentato omicidio, per escludere il dolo non basta il danno subito dalla vittima, ma occorre valutare se l’azione offensiva sia stata posta in essere con l’intento di produrre l’effetto verificatosi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37848 Anno 2025
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 09/10/2025
Data Deposito: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
BARBARA CALASELICE
FRANCESCO ALIFFI
GIOVANBATTISTA TONA
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso Corte d’appello di Napoli
nel procedimento a carico di:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
lette le conclusioni del difensore dell’imputata, avv. A. T., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 14 marzo 2025 la Corte di appello di Napoli – in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino del 19 gennaio 2021 che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXX per i reati di tentato omicidio del coniuge XXXXXXXXXXXXX e del figlio XXXXXXXXXXXXXXXX (capo 1), maltrattamenti in famiglia del coniuge (capo 2) e della figlia minorenne XXXXXXXXXXXXX (capo 3) – ha riqualificato i reati di cui al capo 1. In quello di lesioni aggravate in danno di entrambe le persone offese, e rideterminato la pena complessiva inflitta all’imputata in 4 anni di reclusione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Napoli con unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha riqualificato in lesioni aggravate i reati di cui al capo 1; nel senso della sussistenza degli estremi del tentativo di omicidio deponevano la portata micidiale dell’arma utilizzata e la natura vitale dei distretti corporei attinti, nello stesso senso deponeva la reiterazione dei colpi che erano stati sferrati all’indirizzo del marito; la motivazione della sentenza di appello secondo cui ciò che sarebbe decisivo è che le lesioni riportate dal marito siano state giudicate guaribili in soli 15 giorni viola il criterio legale di accertamento della idoneità degli atti del tentativo di cui all’art. 56 cod. pen.; inoltre,
la motivazione della sentenza di appello secondo cui, se l’imputata avesse voluto realmente uccidere il marito, avrebbe potuto farlo in altro momento non tiene conto del fatto che l’omicidio non è stato portato a termine soltanto per l’intervento del figlio della vittima.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Con nota scritta di conclusioni il difensore dell’imputata, avv. A. T., ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. La sentenza di appello ha riqualificato in lesioni aggravate i fatti contestati al capo 1 dell’imputazione con la seguente motivazione: “gli atti posti in essere non paiono univocamente orientati obiettivamente a provocare l’evento morte delle vittime perché (…) in sede di prima visita viene segnalata una prognosi di soli 15 giorni senza specificare se le ferite da taglio (in zone indubbiamente letali quali volto e polso) siano state inferte di striscio o meno. Infine, non deve sottovalutarsi che l’imputata ben avrebbe potuto portare a termine l’eventuale proposito omicidiario in altro contesto (trattandosi di familiari conviventi) ovvero anche successivamente ai primi colpi inferti (ed invero la prevenuta veniva ritrovata dagli operanti mentre ancora maneggiava l’arma per lavarla). Esistono pertanto più indicazioni contrastanti rispetto alla idoneità ed univocità dei colpi inferti a cagionare la morte”.
Il ricorso deduce che, in presenza di un’arma di tipo micidiale (il coltello) e di un punto del corpo attinto di tipo vitale (il volto per il padre, l’addome per il figlio), il riferimento alla durata delle lesioni non sarebbe decisivo per escludere la sussistenza del tentativo.
Il ricorso deduce anche che nella valutazione complessiva del fatto non è stato tenuto conto che nel corso dell’azione in danno del marito è intervenuto il figlio della vittima che ha cercato di difendere il padre.
Il motivo è fondato.
Gli argomenti usati dal giudice del merito costruiscono una motivazione che nel complesso è manifestamente illogica in punto di qualificazione giuridica del fatto.
Che la vittima sia stata o meno in pericolo di vita è, infatti, irrilevante nel percorso logico sull’idoneità dell’azione, che, come nota il ricorso, deve essere valutata ex ante (Sez. 1, Sentenza n. 20601 del 17/03/2023, D., Rv. 284722: in tema di tentato omicidio, per escludere il dolo non rileva che la vittima sia stata attinta dai colpi dell’aggressore e abbia subito un “vulnus” della propria integrità psico-fisica, essendo sufficiente, a tal fine, che l’azione offensiva, con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, sia stata attuata in modo da conseguire l’effetto avuto di mira; conforme Sez. 1, Sentenza n. 52043 del 10/06/2014, omissis, Rv. 261702), e “non può essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti” (Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, omissis, Rv.
256991 – 01).
Il riferimento, inoltre, alla natura (se da taglio o meno) delle ferite riportate dal marito è una motivazione manifestamente illogica per giudicare della idoneità dell’azione, posto che non tiene conto del fatto che la vittima si è difesa bloccando il colpo, e che è intervenuto il figlio ad impegnare ulteriormente la madre.
Nel percorso logico della sentenza impugnata manca, infatti, il riferimento alle concrete modalità con cui si è svolto l’atto lesivo; si tratta di un passaggio logico decisivo nella valutazione della idoneità di un’azione ex art. 56 cod. pen., che non può prescindere dalla valutazione del comportamento difensivo tenuto dalla vittima e da eventuali ulteriori circostanze che abbiano turbato lo svolgimento dell’azione criminosa (cfr. sul punto, per un precedente simile, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, omissis, Rv. 283390 – 01).
La circostanza, invece, che la imputata avrebbe potuto portare a termine l’azione in altro momento, se avesse voluto, non è di per sé decisiva per valutare il dolo, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (Sez. 1, Sentenza n. 45332 del 02/07/2019, omissis, Rv. 277151: La mancata inflizione di più coltellate non esclude la sussistenza della volontà omicida, qualora sia accertato che, per le modalità operative e per l’arma impiegata, l’azione sia stata idonea a causare la morte della vittima e tale evento non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; conformi, più di recente, Sez. 1, n. 19880 del 26/02/2025, P., n.m.; Sez. 5, n. 8907 del 02/12/2024, dep. 2025, G., n.m.).
La sentenza, da ultimo, non motiva in alcun modo sulle ragioni della riqualificazione del reato commesso nei confronti del figlio, delitto che è stato riqualificato da tentato omicidio in lesioni senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di primo grado, che a pag. 25 aveva spiegato perché riteneva che l’azione della madre di colpire il figlio all’addome fosse anch’essa sorretta dal dolo alternativo di morte o lesioni.
In definitiva, la sentenza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto limitatamente alla sola parte in cui la stessa ha qualificato i fatti contestati al capo 1) come lesioni aggravate; tale giudizio, libero nell’esito, rinnoverà la valutazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, che dovrà essere condotta sulla base dei principi di diritto riportati di seguito:
– la idoneità dell’azione esprime la potenzialità lesiva dell’azione e nei reati di danno consiste nella verifica della capacità dell’azione di «causare il risultato intenzionale senza il concorso di altri fattori eventuali» (Sez.2, n. 38715 del 05/04/2023, omissis, non mass., che riprende Sez. U, n. 1 del 18/03/1970, omissis, Rv. 115786 – 01), e deve essere valutata “con riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, in base alle condizioni meramente prevedibili nel caso particolare” (sentenza omissis già citata);
– la univocità dell’azione deve essere ricavata da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Sez. 1, Sentenza n. 30466 del 07/07/2011, omissis, Rv. 251014: “la sussistenza del dolo nel delitto di tentato omicidio può desumersi, in mancanza di attendibile confessione, dalle peculiarità intrinseche dell’azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali, a titolo esemplificativo, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi”).
All’esito di questa doppia valutazione complessiva dell’azione, il giudice del merito deve, pertanto, giungere a formulare un giudizio sulla esistenza nell’imputata di una “cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige” (Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/04/2016, omissis, Rv. 266915).
2. In conformità ai principi del giudicato progressivo (Sez. U, Sentenza n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, omissis, rv. 280261), l’accertamento dei reati diversi dal capo 1, e la responsabilità per essi dell’imputata, diventa irrevocabile.
Al giudizio di rinvio è devoluto, invece, il complessivo trattamento sanzionatorio inflitto all’imputata, in quanto punto della decisione che è ricompreso nel capo oggetto della pronuncia di annullamento (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, omissis, Rv. 216239, in motivazione: “ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l’accertamento del fatto; l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio”).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo 1, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 09/10/2025






