Cass. pen., sez. VI, 17/02/2026 (ud. 17/02/2026, dep. 11/03/2026), n. 9435 (Pres. De Amicis, Rel. Tondin)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il braccialetto elettronico sia qualificabile come «cosa destinata a un pubblico servizio».
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza del Tribunale di Macerata che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato l’imputato per i delitti di cui agli artt. 635 e 385 cod. pen., per essere evaso dagli arresti domiciliari dopo aver distrutto il braccialetto elettronico.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 635 cod. pen. e 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 31/1994, essendo il reato di danneggiamento -contestato senza alcun riferimento ad aggravanti- procedibile a querela, nel caso di specie non presentata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il braccialetto elettronico è qualificabile come «cosa destinata a un pubblico servizio», con conseguente procedibilità d’ufficio del reato di danneggiamento, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività (Sez 6, n. 5986 del 16/01/2026, n. 5986).
I risvolti applicativi
Il braccialetto elettronico è qualificabile come «cosa destinata a pubblico servizio», poiché strumento funzionale al controllo del soggetto sottoposto a misura cautelare nell’interesse della collettività, il che comporta la procedibilità d’ufficio del reato di danneggiamento.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9435 Anno 2026
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: TONDIN FEDERICA
Data Udienza: 17/02/2026
Data Deposito: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
K. S. (…) nato in … il …
avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte di appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste dell’avvocato S. R. M., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata che, in sede di rito abbreviato, aveva condannato S. K. per i delitti di cui agli artt. 635 e 385 cod. pen., per essere evaso dagli arresti domiciliari dopo aver distrutto il braccialetto elettronico.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 635 cod. pen. e 1, comma 1, lett. b) d. Igs. n. 31/1994, essendo il reato di danneggiamento -contestato senza alcun riferimento ad aggravanti- procedibile a querela, nel caso di specie non presentata.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e difetto di motivazione.
2.3. Violazione degli artt. 133, 20-bis cod. pen. e 53 I. 689/1981, difetto di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, essendo stata dimostrata la solvibilità dell’imputato attraverso la documentazione relativa all’attività lavorativa svolta in carcere e non essendo la condizione economica disagiata sufficiente, di per sé, a fondare detto rigetto.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e il difensore dell’imputato ha depositato memoria di replica con cui ha ribadito il primo e il secondo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce che il reato di danneggiamento del braccialetto elettronico sarebbe punibile a querela di parte, è manifestamente infondato.
La procedibilità a querela di parte, limitata ai casi di danneggiamento non aggravato di cui al comma 1 dell’art. 635 cod. pen., «salvo che il fatto (sia) commesso in occasione del delitto previsto dall’art. 331 cod. pen. ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità», è stata, dall’art. 1, lett. b) del d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31, estesa anche alle ipotesi di danneggiamento aggravato di cui all’art. 625, comma 2, n. 1 «limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, numero 7)».
L’art. 625, comma 1 n. 7, cod. pen. si riferisce alle ipotesi in cui «il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza».
Per effetto della novella sopra richiamata, è, quindi, divenuto procedibile a querela di parte il danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, mentre è rimasto procedibile d’ufficio il danneggiamento commesso sulle altre categoria di cose elencate dall’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. sopra riportato, tra cui quella delle cose «destinate a pubblico servizio».
Questa Corte, con indirizzo che il Collegio condivide, ha già avuto modo di affermare che il braccialetto elettronico è qualificabile come «cosa destinata a un pubblico servizio», con conseguente procedibilità d’ufficio del reato di danneggiamento, posto che tale strumento risulta funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell’interesse della collettività (Sez 6, n. 5986 del 16/01/2026, n. 5986, omissis, n.m.).
3. Anche il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha ritenuto che il fatto non presenti i connotati della tenuità, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, in particolare, dell’entità del danno e delle modalità del fatto, in quanto l’imputato, dopo aver usufruito della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha distrutto un bene dello Stato per evadere, così facendo perdere le proprie tracce, senza dare alcuna spiegazione o giustificazione dell’accaduto.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è efficacemente intaccata dal ricorso.
4. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, pur potendo beneficiare della sostituzione colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base a elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere (Sez. 3, n. 41179 del 12/11/2025, omissis, Rv. 288986 – 01; Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, omissis, Rv. 286318 – 01; Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022, omissis, Rv. 283954 – 01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e che la documentazione attestante quanto ricavato dal lavoro svolto presso il carcere era risalente e non idonea a fornire indicazioni sulle capacità economiche attuali. Tale elemento, in uno con le modalità della condotta, da cui si evince che l’imputato «ha in spregio gli ordini dell’autorità», ha fondato il rigetto dell’istanza di sostituzione, non intaccata dalle censure dedotte con il ricorso.
5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/02/2026





