Futili motivi e provocazione: sono circostanze compatibili?

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Cass. pen., sez. I, 13/05/2026 (ud. 13/05/2026, dep. 23/07/2026), n. 27969 (Pres. Rocchi, Rel. Galati)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la circostanza aggravante dei futili motivi sia compatibile con l’attenuante della provocazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di quella pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, riduceva la pena inflitta a un imputato, per i delitti di tentato omicidio e calunnia, in quattro anni e dieci mesi di reclusione, adottando le conseguenti statuizioni in punto di pene accessorie e rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione manifestamente illogica sull’aggravante dei futili motivi.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista» (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020; Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010).

I risvolti applicativi

L’aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, poiché le due circostanze presuppongono stati d’animo reciprocamente inconciliabili, essendo la provocazione fondata sull’ingiustizia dell’altrui condotta, esclusa invece dalla futilità del movente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27969 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: GALATI VINCENZO

Data Udienza: 13/05/2026

Data Deposito: 23/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d’appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile

L’avvocato L. M. ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 ottobre 2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, ha ridotto la pena inflitta a XXXXXXXXXXXXX, per i delitti di tentato omicidio e calunnia commessi il 23 e il 25 luglio 2022, n danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in quattro anni e dieci mesi di reclusione, adottando le conseguenti statuizioni in punto di pene accessorie e rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

Le convergenti sentenze di merito hanno posto a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato le dichiarazioni della persona offesa, le risultanze delle riprese di alcune telecamere di sorveglianza, le deposizioni delle persone informate sui fatti, l’entità e la natura delle lesioni riportate dalla vittima in conseguenza dell’azione violenta commessa nei suoi confronti dall’imputato mediante l’utilizzo di cocci di vetro ricavati da una bottiglia.

Il delitto di tentato omicidio è stato ritenuto aggravato dai futili motivi, essendo stato determinato da un mero pretesto, ovvero la consumazione, da parte della persona offesa, di una birra acquistata dall’imputato.

A supporto della ricostruzione del delitto di calunnia è stata segnalata la palese falsità della denuncia sporta dall’imputato nei confronti della vittima presso la Casa circondariale di Cuneo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX per mezzo del proprio difensore fiduciario articolando otto motivi.

2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e carente in punto di mancata riqualificazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni aggravate.

Dalle ricostruzioni di entrambe le sentenze di merito non sarebbero evincibili gli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio, potendosi, piuttosto, desumere i presupposti legittimanti la riqualificazione già richiesta davanti al giudice di primo grado.

La difesa richiama il contenuto delle dichiarazioni dello stesso imputato e quelle di numerosi testi escussi i quali hanno concordemente riferito circostanze sostanzialmente neutre ai fini della ricostruzione di quanto avvenuto e, comunque, contrastanti rispetto a quelle della vittima che, piuttosto, è incorsa in numerose contraddizioni.

In realtà, è stato XXXXX a tenere un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’imputato che lo ha colpito reagendo alla condotta della vittima anche e soprattutto a causa della condizione di alterazione alcolica nella quale si trovava.

2.2. Con il secondo motivo contesta il vizio di motivazione manifestamente illogica sull’aggravante dei futili motivi e ciò in ragione del contenuto dell’interrogatorio reso dall’imputato che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non ha mai indicato nella consumazione indebita della birra la ragione dell’aggressione.

Sul punto le dichiarazioni della persona offesa sono rimaste senza alcun riscontro.

2.3. Con il terzo motivo lamenta le medesime lacune motivazionali di cui al punto precedente con riferimento alla legittima difesa putativa non potendosi escludere, da alcun elemento obiettivo, che il ricorrente abbia agito esclusivamente per difendersi.

2.4. Con il quarto motivo i vizi della motivazione sono riferiti al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

Stante l’insussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, non può essere richiamato il principio secondo cui quella circostanza aggravante è incompatibile con l’attenuante invocata che, invece, è pienamente configurabile.

2.5. Con il quinto motivo vengono eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione in merito al delitto di calunnia atteso che la dinamica dei fatti non è emersa nei termini illustrati dalla persona offesa, con la conseguente impossibilità di ritenere sussistente il delitto di cui all’art. 368 cod. pen.

La sentenza impugnata ha richiamato alcune contraddizioni nelle versioni rese dall’imputato omettendo di valutare la buona fede del dichiarante.

2.6. Il sesto motivo ha ad oggetto il trattamento sanzionatorio reputato eccessivo e quantificato senza l’adozione di una motivazione adeguata e completa.

I giudici di merito hanno omesso di prendere in esame una serie di elementi caratterizzanti lo svolgimento del fatto e l’atteggiamento collaborativo tenuto dall’imputato.

2.7. Altra censura è svolta in merito alle statuizioni civili, reputate eccessive e immotivate, anche in relazione alla concessione della provvisionale.

2.8. Il difensore auspica, infine, per l’eventuale giudizio di rinvio, l’applicazione delle pene sostitutive, laddove si addivenga ad una pena entro i limiti di cui all’art. 52 legge n. 689 del 1981.

3. Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto totalmente rivalutativo.

2.1. Secondo la costante e unanime giurisprudenza di questa Corte «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (fra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01).

Inoltre, in punto di valutazione delle prove orali, è consolidato l’orientamento in base al quale «in tema di ricorso per cassazione, non è censurabile, salvo il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito afferente a contrasti testimoniali o alla scelta tra versioni e interpretazioni del fatto divergenti, spettando a quest’ultimo il vaglio sulla rilevanza e sull’attendibilità delle fonti di prova» (Sez. 2, n. 4218 del 15/01/2026, Rv. 289369 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362 – 01).

2.2. In punto di qualificazione giuridica del fatto, la sentenza di appello ha motivato in ermini esenti dai vizi enunciati.

Allo scopo di ritenere configurabile il tentato omicidio, ha valorizzato il numero delle lesioni, l’entità delle ferite, la sede corporea attinta (il collo, ove sono presenti importanti vasi sanguigni e organi vitali), le conseguenze (70 punti di sutura).

La minaccia di morte pronunciata dall’imputato verso la persona offesa, ribadita in presenza dei Carabinieri, è stata congruamente ritenuta convergente verso la tesi della volontà omicidiaria.

La condizione di ubriachezza è stata giudicata sostanzialmente irrilevante al fine di escludere il dolo e la capacità di intendere e di volere, alla luce del fatto che essa rileva nel solo caso di ubriachezza cronica.

Del tutto congruamente, la Corte di appello ha ritenuto recessiva la circostanza che a cominciare la lite possa essere stato XXXXX e ciò in ragione del comportamento tenuto dall’imputato che ha reagito non difendendosi ma rompendo la bottiglia e colpendo la vittima con una pluralità di colpi che hanno provocato le lesioni di cui sopra.

Si tratta di percorso motivazionale perfettamente aderente ai principi costantemente affermati da questa Corte in materia di distinzione tra delitto di tentato omicidio e lesioni; operazione nella quale «occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, omissis, Rv. 283390).

A fronte di tale lineare ricostruzione, il ricorrente sviluppa argomenti meramente (anche graficamente) reiterativi rispetto a quelli proposti con l’atto di appello sollecitando, in questa sede di legittimità, la rivalutazione di una serie di deposizioni testimoniali riportate nell’atto di ricorso.

Insiste, inoltre, su due ulteriori argomenti costituiti dall’ubriachezza dei protagonisti della lite (con particolare riferimento all’imputato che, per tale ragione, non avrebbe avuto intenzione di commettere il delitto) e sulla inattendibilità della persona offesa.

Sul primo punto, non può che richiamarsi il principio consolidato secondo cui «la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché l’art. 92 cod. pen., nel disciplinarne l’imputabilità, nulla dice in ordine alla di lui colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen., con la conseguenza che, per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesto che sia stata effettuata un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e  voluto» (Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, omissis, Rv. 264428 – 01; Sez. 5, n. 45997 del 14/07/2016, omissis, Rv. 268482 – 01 e molte altre conformi).

Sul secondo, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto in merito alla circostanza che la valutazione delle prove orali costituisce prerogativa del giudice di merito, evidenziando come non sia censurato il criterio seguito dalla Corte di appello per valutare la credibilità della persona offesa ma si postuli, in termini non consentiti, l’inattendibilità della fonte.

3. E’ infondato il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto l’aggravante dei futili motivi.

La ricostruzione della Corte torinese poggia sulle dichiarazioni dell’imputato e della vittima che hanno ricondotto la lite ad un banale litigio di qualche giorno prima.

Si era trattato di una discussione sorta per il fatto che XXXXX aveva bevuto una birra acquistata da XXXXXX.

Entrambi i protagonisti della lite hanno collegato l’episodio al fatto avvenuto qualche giorno prima e di consistenza davvero minima.

La pretesa del ricorrente, secondo cui la sola persona offesa avrebbe fatto riferimento alla birra, si scontra con la ricostruzione di cui alla sentenza di primo grado laddove a pag. 7 si afferma che l’imputato ha fatto espresso riferimento ad una lite avvenuta con la persona offesa anche la settimana prima.

Dunque, l’episodio della lite pregressa (descritto dalla persona offesa come riferita alla birra) costituisce una costante nella narrazione dei due protagonisti della vicenda.

Peraltro, sul punto, stante la qualità di teste, la persona offesa non necessita di riscontri, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, omissis, Rv. 253214 – 01).

Corretta, dunque, l’affermazione della configurabilità della contestata aggravante che sussiste quando la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (fra le molte, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 – 02).

Il rigetto del motivo di ricorso sui futili motivi comporta che analoga sorte debba avere il quarto motivo avente ad oggetto la circostanza attenuante della provocazione.

Si afferma pacificamente che «la circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista» (Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020, omissis, Rv. 278896 – 01; Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, omissis, Rv. 247222 – 01 e numerose altre conformi)

4. Il terzo motivo di ricorso sulla legittima difesa putativa è inammissibile in quanto formulato in termini perplessi e generici.

Da un lato, il ricorrente non esclude la circostanza fondamentale sulla base della quale i giudici di merito hanno negato la configurabilità della legittima difesa, ovvero la possibilità, per l’imputato, di allontanarsi dal luogo della lite, dall’altra sostiene la plausibilità dell’azione difensiva pur nell’incertezza della esatta natura offensiva della condotta posta in essere dalla persona offesa.

La dinamica degli avvenimenti, come ricostruita nella sentenza impugnata, si pone in termini di netta e totale incompatibilità con qualsiasi lecita azione difensiva e ciò per la ragione fondamentale, correttamente evidenziata in sentenza, del possibile allontanamento dal teatro degli eventi, in luogo del quale l’imputato ha rotto una bottiglia e colpito ripetutamente la vittima (con le conseguenze ampiamente descritte).

5. Il quinto motivo relativo all’affermazione della penale responsabilità per il delitto di calunnia è inammissibile in quanto totalmente versato in fatto.

Il delitto di calunnia è stato consumato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in occasione della denuncia-querela sporta dall’imputato alla Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Cuneo.

In tale occasione XXXXXX ha riferito circostanze che sono state ritenute smentite sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio quando ha riferito, contrariamente a ciò che aveva sostenuto in precedenza, di avere avuto una lite con la persona offesa, che si era chinato a prendere qualcosa da terra ed egli, temendo per la propria incolumità, aveva afferrato una bottiglia che aveva rotto e usato contro D..

In questa versione dei fatti veniva meno la parte di narrazione secondo cui la vittima aveva, a sua volta, colpito l’imputato fisicamente e con cocci di vetro.

Tale versione è risultata smentita, secondo i giudici di merito, anche all’esito dell’esame degli ulteriori elementi istruttori, ossia la visione delle telecamere, la versione dei fatti dalla (credibile) persona offesa e le risultanze obiettive delle ferite riportate dall’imputato.

A fronte di tale motivazione il ricorrente indugia, ancora una volta, in una lettura alternativa dei dati istruttori criticando la valutazione di credibilità della persona offesa e deducendo assertivamente, quale elemento idoneo a mettere in crisi la ricostruzione accusatoria, la buona fede dell’imputato, ossia un ulteriore elemento valutativo che non integra una critica alla motivazione ma una giustificazione postuma del mendacio che avrebbe dovuto essere fatta valere nella sede di merito.

6. E’ inammissibile anche il sesto motivo riferito al trattamento sanzionatorio.

Il motivo di appello sulla quantificazione della pena è stato parzialmente accolto dalla Corte torinese che ha rideterminato in melius la pena complessiva inflitta all’imputato.

In particolare, pur rilevando l’assenza di elementi positivamente valutabili allo scopo di operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante contestata, tenuto conto del contesto di marginalità nel quale sono avvenuti i fatti e della circostanza che le ferite riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in 15 giorni, ha quantificato la pena per il delitto più grave di tentato omicidio nella misura di sette anni di reclusione (anziché di nove, come deciso dal giudice di primo grado) e quella per il delitto di calunnia in mesi tre di reclusione (invece di un anno).

La pena finale, previa riduzione per il giudizio abbreviato è stata quantificata in quattro anni e dieci mesi di reclusione, in luogo di sei anni e otto mesi di reclusione.

La valutazione operata dal giudice di appello è manifestamente esente dai vizi rilevati dal ricorrente che, ancora una volta, sollecita a questa Corte di cassazione una rivalutazione di elementi fattuali oggetto di disamina e, taluni implicitamente, ritenuti recessivi rispetto ai dati valorizzati.

A fronte della riduzione operata, il ricorrente lamenta, ancora, la gravosità del trattamento sanzionatorio e una carenza motivazionale sulla base di elementi di fatto che risultano essere stati, evidentemente, considerati recessivi dai giudici di merito al fine di pervenire ad una (ulteriore) rideterminazione in melius della pena finale.

Eppure, la pena per il delitto più grave è stata determinata nel minimo edittale (sette anni di reclusione) e l’aumento per la continuazione è stato quantificato nella misura di un quarto rispetto a quanto operato all’esito del giudizio di primo grado.

Ciò rende inammissibile il motivo di ricorso in esame.

7. Con riferimento al settimo motivo, riferito alla concessione della provvisionale, non può che richiamarsi il principio di diritto, qui condiviso, secondo cui la decisione sulla provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione «trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente

delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, omissis, Rv. 277773 – 02).

8. Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, si osserva che si tratta di un rilievo rivolto all’auspicato giudizio di rinvio che non avrà luogo in ragione del contenuto della presente decisione.

9. Da quanto esposto, discende il rigetto complessivo del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 13/05/2026

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