Cass. pen., sez. VI, 12/02/2025 (ud. 12/02/2025, dep. 3/04/2025), n. 13098 (Pres. Fidelbo, Rel. Rosati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bari, accogliendo un appello proposto a norma dell’art. 310, cod. proc. pen., annullava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani che, a sua volta, aveva applicato le misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290, cod. proc. pen., in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la pubblica accusa, la quale deduceva violazione della legge penale e da vizio della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, per la configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, poiché la norma incriminatrice richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; malafede contrattuale che rappresenta l’elemento distintivo di tale fattispecie rispetto a quella meno grave dell’inadempimento nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 355, cod. pen. (tra le tante: Sez. 6, n. 4535 del 19/12/2024; Sez. 6, n. 14022 del 31/01/2024; Sez. 6, n. 25372 del 17/05/2023; Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021).
I risvolti applicativi
Per potersi configurare il delitto di frode nelle pubbliche forniture non basta il semplice inadempimento doloso del contratto, ma è necessaria una condotta di malafede contrattuale, ossia un espediente ingannevole che faccia sembrare l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.






