Cass. pen., sez. I, 5/03/2026 (ud. 5/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17499 (Pres. Centofanti, Rel. Mattei)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cos’è il dolo alternativo e quando si configura.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Milano rigettava una richiesta di riesame proposta avverso un’ordinanza del GIP del Tribunale della medesima città, che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto di arma comune da sparo in luogo pubblico.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva il fatto che il Tribunale del Riesame avesse desunto il dolo omicidiario dall’uso dell’arma e dalla pericolosità della condotta, mentre la giurisprudenza richiede elementi ulteriori, quali la direzione dei colpi, la reiterazione dell’azione, la distanza, le modalità dell’aggressione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, dopo essersi fatto presente che il dolo alternativo ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della propria condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per la configurabilità di tale atteggiamento soggettivo della condotta, è sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere e, quindi, il dolo intenzionale inteso come perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 1, n. 38238 del 14/10/2025; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016).
I risvolti applicativi
Il dolo alternativo ricorre quando l’agente prevede e vuole indifferentemente uno tra più eventi conseguenti alla condotta, purché essa sia consapevolmente diretta a cagionare un evento lesivo (anche letale) con elevata probabilità, non essendo necessario il dolo intenzionale di uccidere quale scopo finale dell’azione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17499 Anno 2026
Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 05/03/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. V., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale del riesame di Milano
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso
sentito l’avvocato E. L., il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta da M. V. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 10 novembre 2025, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto di arma comune da sparo in luogo pubblico.
In particolare, esponeva i fatti emersi dalle indagini preliminari, riferendo che: dopo una discussione intercorsa tra un cliente del locale, M. V., ed un addetto alla sicurezza, C. C., il cliente era tornato a bordo di una vettura con targa svizzera e, sceso dal veicolo, si era avvicinato al C., alzandosi la maglia e mostrandogli una pistola infilata nella cintola. Quindi, impugnava l’arma e gliela puntava prima all’altezza delle ginocchia e poi all’altezza del viso. L’addetto alla sicurezza reagiva sferrando un pugno al viso del cliente, il quale rovinava a terra. Rialzatosi, esplodeva due colpi di pistola contro C., il quale si riparava dietro una vettura di colore nero, parcheggiata in prossimità. Il giovane esplodeva altri colpi di pistola per poi salire in auto. C., quindi, lo raggiungeva e, infilato il braccio nell’abitacolo, gli spruzzava negli occhi lo spray al peperoncino. A quel punto, il ragazzo, dall’interno del veicolo, sparava altri due colpi verso C. che, tuttavia, non lo attingevano, essendo protetto dal montante della vettura. Quindi, il giovane si dava alla fuga con l’autovettura.
Le circostanze del fatto venivano così ricostruite sulla base della testimonianza della persona offesa, confermate da quelle degli altri due addetti alla vigilanza, i quali avevano descritto l’intero avvenimento, nonché dalla narrazione di un uomo che si trovava su un balcone di un edificio adiacente e che aveva assistito alla prima parte della scena e ripreso la fase successiva alla sparatoria, e da quella di altri dipendenti del locale. Conferma ulteriore si traeva dal rinvenimento di bossoli, uno dei quali all’interno di una vettura ivi parcheggiata, la quale presentava un foro di entrata a circa un metro da terra.
Il Tribunale del riesame superava le argomentazioni difensive, osservando che la narrazione dei fatti della persona offesa era credibile e riscontrata, che i video acquisiti e le testimonianze raccolte, avevano confermato che erano stati sparati plurimi colpi di arma da fuoco e non solo due, come riferito dall’indagato, che i colpi erano stati sparati non verso terra, bensì in direzione di C., come confermato dai presenti e come riscontrato dal fatto che un colpo era penetrato nella vettura parcheggiata all’altezza di circa un metro da terra, che nella vettura era stata rinvenuta un’ogiva camiciata, deformata per la deflagrazione e verosimilmente relativa ad un’arma calibro 9×21. Osservava il Tribunale che, in assenza, allo stato, di una perizia balistica non poteva escludersi che si trattasse, invece, di munizione relativa ad una pistola 7,65×21, analoga a quella degli altri due bossoli rinvenuti.
Inoltre, osservava che non vi erano elementi per ritenere che M. fosse stato colpito con un taser, sicché non vi erano motivi per ritenere che fosse in uno stato di shock neuro-traumatico, tale da escludere una volontà omicidiaria o anche lesiva, pur essendo, invece, possibile che egli fosse alterato dall’alcol, circostanza che, tuttavia, non escludeva il dolo. Riteneva, infine, che le condotte descritte, ovvero i ripetuti spari rivolti contro C., mirando al volto e al corpo, avessero i requisiti della idoneità e univocità per configurare l’ipotesi del tentato omicidio, ipotizzabile anche quando, sulla base di una valutazione ex ante, l’azione riveli una adeguatezza causale nella sequenza operativa e l’attitudine a creare una situazione di pericolo concreto ed attuale di lesione del bene protetto.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di M., censurando la decisione per violazione di legge e motivazione apparente, sulla base di cinque motivi che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. con riferimento alla valutazione di “univocità degli atti”. Osserva che gli elementi addotti dal Tribunale del riesame a fondamento della valutazione, consistenti nella natura del mezzo usato (arma da fuoco) e dal contesto di pericolo, non sono sufficienti, secondo i principi di questa Corte, che richiede anche che la condotta, valutata in concreto, sia inequivocabilmente diretta a realizzare l’evento morte. Nel caso di specie, manca, sotto tale profilo, l’elemento costituito dalla direzione dei colpi verso la persona offesa e non viene descritta la traiettoria offensiva né risultano colpi esplosi a distanza ravvicinata, sicché, ad avviso della difesa, la condotta di M. non supera la soglia della intimidazione armata.
Osserva altresì che il Tribunale non si è confrontato con le ulteriori argomentazioni difensive costituite dalla: incompatibilità dei bossoli repertati con l’unica arma utilizzata da M.; incertezza del numero dei colpi esplosi; inconsapevolezza della loro traiettoria; dubbio sulla univoca riferibilità all’indagato dei plurimi colpi esplosi; dubbio sulla condizione psicofisica di M. dopo il colpo ricevuto da C., particolarmente violento, tanto da indurre a ritenere che fosse stato sferrato con un taser; inverosimiglianza della narrazione della persona offesa.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione per avere il Tribunale trascurato le possibili ipotesi alternative, tali da indurre il dubbio sulla inequivocità della finalizzazione della condotta. A tal fine, ritiene significativa la circostanza che il ricorrente stava solo tentando di allontanarsi con l’auto e che i colpi sono stati esplosi solo dopo l’intervento del buttafuori, il quale lo aveva aggredito fisicamente e, successivamente, aveva spruzzato spray al peperoncino. Ritiene, quindi, che la condotta sia incompatibile con il fine di omicidio e, piuttosto, evidenzi una finalità intimidatoria.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta che il Tribunale del Riesame abbia desunto il dolo omicidiario dall’uso dell’arma e dalla pericolosità della condotta, mentre la giurisprudenza richiede elementi ulteriori, quali la direzione dei colpi, la reiterazione dell’azione, la distanza, le modalità dell’aggressione. Nel caso in esame, il Tribunale non aveva considerato tali elementi, non avendo indicato alcun colpo sparato verso la persona offesa, non avendo valorizzato che M. non aveva sparato immediatamente, pur potendolo fare, e che egli aveva, inizialmente, tentato di darsi alla fuga.
2.4 Con il quarto motivo, denuncia il travisamento di un fatto decisivo, costituito dal rinvenimento di un’ogiva di calibro non compatibile con l’arma utilizzata da M., la cui presenza sul posto rende controversa la dinamica degli spari, mina la tesi sulla attribuibilità dei colpi, esclude la possibilità di individuare un’intenzione omicidiaria forte.
2.5 Infine, con il quinto motivo cesura l’ordinanza impugnata per avere immotivatamente escluso che la condotta potesse configurare una condotta intimidatoria armata.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Antonietta Picardi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha osservato che la ricostruzione dei fatti è avvenuta sulla base di plurime fonti di prova, che la direzione dei colpi di pistola esclude che la condotta dell’odierno ricorrente possa qualificarsi come meramente intimidatoria, che era ravvisabile un dolo diretto, che non poteva escludersi, allo stato, che l’ogica rinvenuta nell’autovettura appartenesse all’arma in possesso dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
2. Preliminarmente, giova enunciare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01, hanno affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.[…]». Il ricorso per cassazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pertanto, consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
3. L’esame dei motivi di ricorso verrà svolto alla luce dei principi enunciati.
Il primo, il secondo e il quarto motivo possono esaminarsi congiuntamente, essendo strettamente connessi, e devono essere rigettati in quanto infondati. Si osserva che questa Corte ha affermato che «Ai fini della punibilità del tentativo rileva l’idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché l’univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione “ex
ante” in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico “discrimen” tra atti preparatori ed atti esecutivi» (Sez. 5, n. 36422 del 17.5.2011, Rv. 250932-01). Con specifico riferimento al tentativo nel delitto di omicidio, ha precisato che l’idoneità degli atti, che deve essere valutata dal giudice secondo il criterio della prognosi postuma, deve essere compiuto avendo riferimento alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rv. 277032-02; Sez. 1, n. 28918 del 04/03/2010, Rv. 248305-01).
Nel caso in esame, il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. Ha evidenziato che gli elementi costituiti dai ripetuti spari rivolti da M. verso C. (circostanza riferita sia da C., sia dai testimoni M. D. e A. S., sia da altri dipendenti del locale), la circostanza che siano stati diretti al volto e al corpo (testimonianze menzionate), il tipo di arma utilizzata (desunta dai bossoli rinvenuti), il numero dei colpi esplosi (almeno cinque, come evincibile dall’audio del video girato), la traiettoria (evincibile dalla congiunta lettura delle testimonianze e del foro di entrata del proiettile la cui ogiva è stata rinvenuta nell’auto parcheggiata), costituiscono argomenti che, in base ad una valutazione ex ante, inducono a ritenere che la condotta fosse idonea e inequivocamente diretta a porre in pericolo l’incolumità della persona offesa, se non la sua stessa vita.
Gli argomenti difensivi non inficiano la ricostruzione in fatto né la qualificazione in diritto. Il Tribunale ha affrontato il tema della direzione dei colpi e della offensività della traiettoria (laddove ha riportato non solo le deposizioni che hanno parlato di arma rivolta al volto e al corpo, ma anche sulla base di rilievi oggettivi, quali il foro di entrata del proiettile sull’auto a circa un metro da terra). Ha anche esaminato il tema della compatibilità dell’ogiva rinvenuta in auto con l’arma nella disponibilità di M., osservando che la descrizione del proiettile, in mancanza di perizia balistica, è, allo stato, approssimativa, non potendosi, tuttavia, escludere che si tratti di un calibro analogo a quello degli altri rinvenuti.
Parimenti, è stato oggetto di valutazione il numero dei colpi esplosi (ricostruiti sulla base delle deposizioni e dell’audio del video registrato) e la condizione psicofisica di M..
Sul punto, il Tribunale, con motivazione aderente ai dati illustrati, ha escluso che C. potesse aver attinto l’odierno ricorrente con un taser, così da creargli momentanei disturbi neurologici, ed ha sottolineato che l’eventuale stato di ubriachezza o di ottundimento dei sensi legato ad altre sostanze non può escludere la volontà omicidiaria o lesiva.
Il tribunale ha fornito una valutazione fondata su elementi fattuali evinti da plurime fonti probatorie, interpretati in modo logico e consequenziale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di
univocità e idoneità degli atti.
4. Infondato è anche terzo motivo di ricorso relativo al dolo omicidiario. La difesa ha osservato che il Tribunale non avrebbe considerato gli indici individuati dalla giurisprudenza per desumere il dolo di omicidio e relativi alla direzione dei colpi, alla reiterazione dell’azione, alla distanza, e alle modalità dell’aggressione.
L’assunto è infondato. Il tribunale, aderendo alla tesi del Gip, ha ritenuto che la condotta di M. sia connotata dal dolo alternativo.
Il dolo alternativo, compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 47339 del 24/09/2024, Rv. 287335-01), ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della propria condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile. Per la configurabilità di tale atteggiamento soggettivo della condotta è sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere e, quindi, il dolo intenzionale inteso come perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione (Sez. 1, n. 38238 del 14/10/2025, Rv. 288878-01; Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Rv. 266915-01).
La ricostruzione degli avvenimenti effettuata dal Tribunale in modo coerente con il GIP, è compatibile con tale ipotesi, avendo il Tribunale sottolineato sia la pluralità di colpi sparati, sia la direzione degli stessi (il tribunale ha riferito sia le testimonianze, sia i rilievi oggettivi dai quali ha desunto che i colpi siano stati sparati ad altezza d’uomo), sia le stesse modalità dell’azione (spari a distanza ravvicinata sia, nella prima fase, dopo essersi rialzato da terra, sia dalla vettura), circostanze idonee a ritenere sussistenti i gravi indizi di un atteggiamento della condotta caratterizzato dal dolo alternativo.
5. Quanto, infine, alla qualificazione dell’azione, oggetto del quinto reiterativo motivo, la descrizione degli avvenimenti e le precisazioni relative all’univocità degli atti a causare la morte della persona offesa superano la possibilità di qualificare la condotta come mera condotta intimidatoria. Gli spari ripetuti, diretti alla persona di C. e mirati al volto e al corpo, a distanza ravvicinata (almeno per parte dei colpi) costituiscono elementi dai quali il Tribunale, con valutazione logica, priva di elementi di schietta contraddittorietà rispetto ad altri fatti, e in applicazione dei principi di diritto enunciati in materia, ha ritenuto di poter qualificare la condotta come tentato omicidio, anziché come mera intimidazione.
6. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 05/03/2026





