Come va inteso lo stato di bisogno nel reato di usura?

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Cass. pen., sez. II, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 23/09/2026), n. 34270 (Pres. Agostinacchio, Rel. Recchione)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada inteso lo stato di bisogno nel reato di usura.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di appello di Palermo, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava una condanna di un imputato per i reati di usura aggravata dall’abuso dello stato di bisogno, nonché per il reato di estorsione consumata.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l’usura.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022).

I risvolti applicativi

Nel delitto di usura, lo stato di bisogno è configurabile quale impellente assillo che, menomando la libertà negoziale del soggetto, determina il ricorso al credito a condizioni usurarie, senza che assuma rilievo la parziale conservazione della facoltà di scelta, l’origine della situazione di difficoltà o la destinazione del finanziamento.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 34270 Anno 2026

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 16/09/2026

Data Deposito: 23/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M. D., nato ad … il …

avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d’appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, con requisitoria scritta, instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna di D. M. per i reati di usura aggravata dall’abuso dello stato di bisogno consumati nei confronti di F. G. e di C. M. nonché per il reato di estorsione consumata ai danni di F. G..

2. Avverso tale sentenza ricorreva il difensore di D. M. che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l’usura consumata ai danni di F. G.: la motivazione sarebbe carente dato che le prove raccolte non sarebbero sufficienti a dimostrare a quanto ammontasse il capitale concesso in prestito; sul punto si deduceva (a) che le dichiarazioni dei testimoni A. G. ed I. G. erano de relato e, dunque, inidonee a dimostrare l’ammontare del prestito, (b) che dal manoscritto sequestrato emergerebbe solo il riferimento alla somma di “euro novemila” senza alcuna specificazione in ordine all’ammontare del capitale e degli interessi, (c) che le intercettazioni confermerebbero che la somma di novemila euro sarebbe stata quantificata dalla persona offesa e non dal M., (d) che non sarebbe stato valorizzato quanto emerso dai manoscritti sequestrati;

2.2. violazione di legge (art. 644, comma 5, n. 3) cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno di F. G.: la condizione che generava il riconoscimento dell’aggravante non avrebbe potuto essere desunta unicamente dallo stato di disoccupazione nel quale versava il G.;

2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione consumato ai danni del G.: mancherebbe la prova della minaccia; inoltre, anche a ritenere che dalle conversazioni intercettate registrate ai progr. nn. … emergessero delle condotte minatorie, queste sarebbero successive all’elargizione degli acconti versati, sicché la estorsione avrebbe dovuto essere ritenuta nella forma “tentata”;

2.4. violazione di legge (art. 644 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine della conferma della responsabilità per l’usura ai danni di C. M.: la Corte avrebbe illegittimamente valutato in modo “frazionato” le dichiarazioni della persona offesa effettuando una differente valutazione di credibilità

relativamente ai prestiti del 2017 e del 2018; invero le due vicende sarebbero strettamente collegate data la medesimezza della persona offesa, del tipo di condotta e dell’arco temporale ravvicinato (di soli cinque mesi) il che avrebbe dovuto indurre a ritenere che le condotte fossero unite in modo inscindibile ed ostativo alla valutazione frazionata; inoltre le dichiarazioni della M. sarebbero caratterizzate da gravi incongruenze con riferimento all’ammontare del prestito e non sarebbe stato considerato che dalle dichiarazioni di G. C. sarebbe emerso che il prestito del 2017 era riferibile al C. e non al M.;

2.5. violazione di legge (art. 644, comma 5 n. 3) cod. pen.) e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento delle aggravante dello stato di bisogno con riferimento alla usura consumata ai danni di C. M.: mancherebbe la prova della situazione patrimoniale della vittima e non sarebbe stata dimostrata la natura irreversibile della condizione di bisogno (tra l’altro sarebbe emerso che la persona offesa avrebbe avuto la disponibilità del conto corrente della madre); quanto al profilo soggettivo si deduceva che il M. non avrebbe potuto conoscere la condizione di bisogno della M..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile.

1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte d’appello ha offerto una persuasiva e completa valutazione delle risultanze processuali evidenziando con chiarezza quale fosse il capitale consegnato in prestito, indicato in “quattromila e seicento euro”, e quale fosse la somma complessivamente richiesta in restituzione, ovvero “novemila euro”, somma ritenuta illecita in quanto i tassi praticati erano superiori alle soglie previste dalla normativa in materia di usura (pag. 9 della sentenza impugnata).

Per ritenere provato il reato la Corte d’appello ha offerto una persuasiva ed accurata valutazione delle dichiarazioni accusatorie ritenute immuni da contraddizioni nonostante le iniziali reticenze dell’offeso ritenute riconducibili al timore di ritorsioni da parte del M..

La Corte di appello evidenziava inoltre che dichiarazioni del G. risultavano corroborate da quelle della sorella Irene e del fratello A. oltre che da quanto annotato su un manoscritto del 25 febbraio 2020 dove risultava vergato l’importo di euro novemila in corrispondenza della voce “totale prestito”

concesso al G. con acconti già scalati (rispettivamente di euro ottocentocinquanta, di euro trecentotrenta e di euro quattrocentoottanta, esattamente) esattamente come riferito dall’offeso (pag. 8 della sentenza impugnata).

A ciò si aggiungeva che il M. era stato trovato in possesso della fotocopia della carta d’identità e della tessera sanitaria del G. F. oltre che di tre pregresse dichiarazioni di riconoscimento di debito da lui sottoscritte (pag. 8 della sentenza impugnata).

Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere carente od illogica la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori emergenti dal narrato del G., mentre le doglianze proposte con il ricorso si configurano come una non consentita richiesta di rivalutazione delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità.

1.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell’aggravante dello stato di bisogno del G. è manifestamente infondato.

In materia il Collegio riafferma che in tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266162 – 01; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, omissis, Rv. 248974 – 01, Sez. 2, n. 1255 del 04/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284286 – 01).

E’ consolidata anche la giurisprudenza secondo cui lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche con la sola misura degli interessi, nel caso in cui siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che solo un soggetto in tale stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 51670 del 23/11/2023, omissis, Rv. 285670 – 01; Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, dep. 2013, omissis, Rv. 255357 –01; Sez. 2, n. 20868 del 30/04/2009, omissis, Rv. 244884 – 01).

Dunque, per ritenere lo stato di bisogno la Cassazione ha ritenuto rilevanti (a) lo stato psicologico della persona che richiede il prestito, (b) le condizioni oggettive del prestito e, soprattutto l’ammontare degli interessi, dato che l’accettazione di obblighi di restituzione esorbitanti evidenzia la condizione di bisogno.

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha rilevato che le emergenze processuali indicassero non solo la sussistenza della condizione di bisogno, ma anche la consapevolezza del M. in ordine alla situazione di precarietà economica in cui versava l’offeso e, segnatamente, il suo perdurante stato di disoccupazione che rendeva difficoltoso provvedere alle primarie necessità della famiglia. La Corte rilevava che condizione del G. risultava aggravata anche dal ricovero per problemi di salute della moglie, l’unica in famiglia a percepire un reddito. Infine, la Corte rilevava che la prova dello stato di bisogno dell’offeso si ricavava anche dal contenuto della conversazione del 25 febbraio 2020 registrata al progr. n. … nel corso della quale il G. supplicava il M. di concedergli il prestito per non perdere il lavoro (pag. 11 della sentenza impugnata).

A tale corposo compendio probatorio si aggiungeva l’onerosità estrema degli interessi che finiva per confermare in modo definitivo la sussistenza dell’aggravante (pag. 11 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

1.3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità sia nella parte in cui contesta la sussistenza delle minacce necessarie per integrare il diritto di estorsione sia nella parte in cui invoca la riqualificazione della condotta in quella di “tentata estorsione”.

Contrariamente a quanto dedotto la Corte d’appello ha offerto una persuasiva ricostruzione dell’attività minatoria mettendo in evidenza una serie di elementi convergenti che dimostravano la sussistenza della coercizione; anzitutto (a) le dichiarazioni rese da G. in data 22/05/2020 durante le quali lo stesso ha riferito di pesanti minacce e di violenze anche fisiche, consistite nello sferrare in più occasioni degli schiaffi che avevano anche cagionato il danneggiamento degli occhiali: si tratta di dichiarazioni che sono state confermate anche nel corso dell’udienza del 17/12/2021, (b) dalle dichiarazioni della sorella dell’offeso, (c) da numerosi contenuti tratti dalle conversazioni intercettate puntualmente descritti alle pagine 13 e 14 della sentenza impugnata.

In conclusione, la Corte d’appello ha persuasivamente ritenuto che le condotte violente e minacciose del M. riferite dall’offeso e confermate sia dalle dichiarazioni della sorella che dai contenuti delle conversazioni intercettate indicassero con sicurezza la sussistenza di un’azione coercitiva funzionale a ottenere le somme concordate con il patto usurario

Infine con riferimento alla invocata riqualificazione dell’estorsione come “tentata” piuttosto che “consumata” poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe la prova della consegna di denaro successiva alle minacce emergenti dalle conversazioni intercettate il Collegio rileva (a) da un lato, che la Corte ha chiarito che il G. aveva parzialmente adempiuto agli obblighi assunti con il patto usurario in seguito alle minacce ricevute (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), (b) che il tema della compatibilità temporale dei versamenti con le minacce emergenti dalle intercettazioni è stato introdotto tardivamente solo con il ricorso per cassazione, con frattura della catena devolutiva su un tema che avrebbe dovuto essere oggetto di un accertamento di merito e con conseguente inammissibilità della doglianza.

1.4. È manifestamente infondato anche il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la valutazione frazionata di attendibilità delle dichiarazioni di C. M. che aveva condotto all’assoluzione per l’usura riferita all’anno 2018 e alla condanna per quella risalente al 2017.

In materia il Collegio riafferma che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, omissis, Rv. 249200).

Nel caso in esame la Corte d’appello, condividendo le valutazioni del primo giudice, ha ritenuto credibili i contenuti accusatori relativi al primo prestito ritenendo che le dichiarazioni della M. avessero trovato riscontro negli esiti della perquisizione eseguita il 6 marzo 2020 nel corso della quale veniva rinvenuto un assegno bancario in bianco con apposta la sola sottoscrizione del correntista, tratto su un conto intestato alla madre della persona offesa; a proposito di tale assegno la Corte rilevava che nella stessa giornata del 6 marzo 2020 veniva registrata una conversazione tra il ricorrente ed una donna, poi identificata nella M., in cui veniva concordata la versione che quest’ultima avrebbe dovuto riferire ai carabinieri per giustificare il possesso del titolo. Tale versione veniva effettivamente fornita nel corso della prima escussione e veniva poi smentita nel corso dell’audizione del 28 maggio 2020, quando la donna riferiva che il M. le aveva erogato due prestiti pretendendo interessi a tasso usuraio.

Infine nel corso dell’ulteriore udienza del 20 maggio 2022 la M., da un lato, aveva esplicitamente ammesso la falsità della deposizione resa nel corso delle indagini e, dall’altro, aveva riferito le ragioni che l’avevano indotta alla falsificazione delle dichiarazioni, ovvero il timore di ritorsioni; la M. confermava la dinamica usuraia, indicava l’esatto ammontare della pretesa restitutoria rispetto al prestito concessole nel 2017 e confermava anche di essere stata minacciata dal M. (pag. 18 della sentenza impugnata).

In conclusione, la Corte d’appello, facendo proprie le motivazioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non sussistessero motivi per dubitare dell’attendibilità intrinseca alle dichiarazioni della M. con riferimento al primo prestito, ritenendo il racconto correttamente collocato nello spazio e nel

tempo, sufficientemente preciso, privo di contraddizioni e confortato da una serie di elementi esterni al dichiarato (pag. 19 della sentenza impugnata).

La valutazione frazionata delle diverse dichiarazioni rese dalla M. veniva giustificata con fatto che si riferivano a condotte distinte ed alla decisiva circostanza che dal narrato della persona offesa emergeva una continua pressione del M. per condizionare le dichiarazioni accusatorie della donna.

Infine, la Corte ha rilevato che on risultavano decisive le dichiarazioni rese da G. C. (il quale aveva riferito di avere concesso personalmente il prestito facendo credere che il denaro provenisse dal M.).

In conclusione, il Collegio ritiene che la motivazione contestata sia completa, persuasiva e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae, pertanto ad ogni censura in questa sede.

1.5. Da ultimo deve ritenersi manifestamente infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contestava la motivazione della sentenza di appello in ordine la conferma della sussistenza dello stato di bisogno in cui versava la M. al momento del prestito.

Richiamata la giurisprudenza indicata al § 1.2 il Collegio rileva che la Corte d’appello ha offerto una motivazione che non si presta ad alcuna censura in ordine alla conferma della sussistenza dell’aggravante: in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità la sentenza impugnata rilevava che dalle prove raccolte era emerso che, a fronte di un prestito di novecento euro, veniva richiesta la somma di milletrecentocinquanta euro per i soli interessi; tale elevatissimo tasso, unitamente alla emersione di condizioni di disagio economico in cui versava l’offesa, indicavano univocamente la condizione di bisogno necessaria per il riconoscimento dell’aggravante (pagg. 19 e 20 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso il Collegio ritiene che la motivazione contestata si sottragga a qualsiasi censura.

3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/09/2026

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