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Come va calcolato l’aumento di pena per il reato “satellite” in caso di concorso di reati con sanzioni eterogenee e riconosciuta la continuazione?

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Cass. pen., sez. VI, 09/04/2024 (ud. 09/04/2024, dep. 16/05/2024), n. 19583 (Pres. Costanzo, Rel. Criscuolo)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va calcolato l’aumento di pena per il reato “satellite” in caso di concorso di reati con sanzioni eterogenee e riconosciuta continuazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli applicava all’imputato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per i reati riuniti di cui agli artt. 342 cod. pen., 61 n. 10, 585, terzo comma, cod. pen. e 56-336 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. per avere il giudice applicato in relazione al reato di cui all’art. 342 cod. pen., punito solo con la pena pecuniaria della multa da 1.000 a 5.000 euro, la pena di 1 mese di reclusione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato, reputando come il giudice di merito avesse fatto una corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018), evidenziandosi al contempo come nella stessa linea si sia affermato che non viola il principio di legalità della pena l’aumento a titolo di continuazione della pena detentiva —prevista per il reato base – in presenza di reati-satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell’art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez.5, n. 49865 del 14/09/2018, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi). 

I risvolti applicativi

Nel caso di concorso di reati con sanzioni eterogenee e riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” segue il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”.

Tuttavia, per rispettare il principio di legalità della pena e il favor rei, la pena detentiva del reato principale deve essere convertita in pena pecuniaria secondo quanto previsto dall’art. 135 cod. pen.[1].

[1]Ai sensi del quale: “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva”.

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