Cass. pen., sez. V, 10/02/2026 (ud. 10/02/2026, dep. 26/02/2026), n. 7694 (Pres. Miccoli, Rel. Morosini)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si estrinseca il diritto di critica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., mentre ne confermava la condanna agli effetti civili.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell’accusato i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul requisito della “comunicazione con più persone”.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014).
I risvolti applicativi
Il diritto di critica si realizza attraverso un giudizio valutativo fondato su fatti esistenti, espresso in forma proporzionata, il che consente l’ammissione di coloriture, iperboli, toni aspri o linguaggio figurato, purché però essi siano adeguati e funzionali all’opinione o alla protesta in relazione agli interessi e ai valori tutelati, che si ritengono compromessi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7694 Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 10/02/2026
Data Deposito: 26/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI – Presidente – Sent. n. sez. 257/2026
TIZIANO MASINI UP – 10/02/2026
ALESSANDRINA TUDINO R.G.N. 39000/2025
ELISABETTA MARIA MOROSINI – Relatore –
ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
I. M. nato a … il …
avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte di appello di Campobasso
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. G. B., che ha chiesto di rigettare il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali come da nota che ha allegato;
lette le conclusioni dei difensori dell’imputato, avvocati S. F. e G. C., che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto M. I. dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., mentre ne ha confermato la condanna agli effetti civili.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul requisito della “comunicazione con più persone”.
Si sostiene che gli unici due destinatari della e-mail (oltre alla persona offesa), che sono stati sentiti come testimoni, hanno negato di aver letto il messaggio e finanche di averlo ricevuto.
In questa situazione, in assenza di qualunque altro accertamento, permarrebbe un dubbio sulla percezione delle frasi offensive da parte di terzi, con conseguente mancanza di prova sull’evento del reato.
Si aggiunge, inoltre, che dal testo della email risulta come il contenuto del messaggio fosse riferito dal comportamento adottato dalla persona offesa in occasione di alcuni turni di lavoro e che pertanto l’imputato non aveva alcuna intenzione di lederne la reputazione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., pur in difetto degli elementi costitutivi del reato.
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta.
La parte civile ha depositato una memoria, conclusioni scritte e nota spese.
I difensori dell’imputato hanno inviato memoria di replica.
1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, secondo ius receptum, la Corte di cassazione può esaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l’eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso, sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato (vedi Sez. 5, n. 19889 del 17/02/2021, omissis, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, omissis, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, omissis, Rv 233749).
È bene chiarire che tale principio non tende a derogare, per il reato di diffamazione, alle regole generali che sovrintendono ai compiti della Corte di cassazione e ai limiti del giudizio di legittimità, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in forza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Come noto l’art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, omissis, Rv. 230529 – 01).
E, nel caso del giudizio di legittimità, l’epilogo decisorio è quello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamento senza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro caso in cui giudica superfluo il rinvio.
In sostanza il giudice di legittimità non diventa “giudice del fatto”, né potrebbe esserlo, ma semplicemente opera una verifica sui fatti come accertati dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte, per stabilire se, ad esempio, risulti l’insussistenza del fatto, per mancanza dell’elemento materiale, oppure emerga (dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata in sentenza) una causa di
giustificazione, rispettando pur sempre i limiti di cognizione delineati dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. su tale ultima precisazione Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 274567 – 01).
Del resto la Corte di cassazione si è ripetutamente pronunciata nel senso di ritenere consentita l’adozione di una decisione di annullamento senza rinvio, applicando una formula di proscioglimento alla quale sarebbe comunque tenuto il giudice di rinvio, in ossequio ai principi di diritto enunciati in sentenza (cfr. Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, omissis, in motivazione; Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279555).
3. Nella specie, quanto accertato dai giudici di merito induce questo collegio a rilevare l’operatività della causa di giustificazione del diritto di critica alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
3.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, M. I., medico dipendente della azienda sanitaria di C., ed UOC di …a, aveva inviato a quattro colleghi, tra cui la persona offesa, una e-mail del seguente tenore: “…“.
In sostanza l’imputato, all’epoca incaricato della redazione dei turni di servizio, scrive una e-mail destinata a quattro colleghi medici, compresa la persona offesa, nella quale manifestava il proprio disappunto circa il comportamento professionale di M. M. N. che, secondo il mittente, da oltre cinque anni si sottraeva ai turni di servizio durante le festività natalizie.
3.2. Orbene, secondo ius receptum la valenza offensiva di una determinata espressione deve essere riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. Occorre calibrare la portata di una espressione in relazione al momento e al contesto ambientale e relazionale in cui la stessa viene profferita.
Non è ammessa una risposta giudiziaria repressiva che estenda la tutela prevista contro la lesione dell’onore o del decoro anche a casi di contestazione dell’operato altrui (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, omissis, in motivazione).
La causa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen., sub specie dell’esercizio del diritto di critica, ricorre quando i fatti esposti siano veri o quanto meno l’accusatore sia fermamente e incolpevolmente convinto, ancorché errando, della loro veridicità.
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando l’esistenza del fatto elevato a oggetto o spunto del discorso critico, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere; di conseguenza va esclusa la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano adeguate e funzionali all’opinione o alla protesta, in correlazione con gli interessi e i valori che si ritengono compromessi (Sez. 1, n. 36045 del 13/06/2014, omissis, Rv. 261122).
Nell’esercizio del diritto di critica il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n. 25518 del 26/09/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 270284).
Nella motivazione della sentenza della quinta sezione n. 36602 del 15/07/2010 (omissis, Rv. 248432), la Corte di legittimità specifica: «Per dirimere le divergenze sulla nozione di “continenza” occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione».
«Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente “i termini” con i quali ci si è espressi, ossia le “espressioni utilizzate” (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l’uso di epiteti o di qualificazioni di per sé offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all’uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero».
«Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati (e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l’interesse sociale a conoscerla)».
«In altri termini, se l’argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l’interesse sociale a conoscerla, è consentita dall’ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e, quindi, contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l’agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio».
3.2. Siffatta impostazione ermeneutica si pone in linea con quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Per l’inquadramento sistematico si rimanda all’ampia analisi svolta da Sez. 5, n. 11669 del 05/12/2022, omissis; in questa sede è sufficiente rammentare che la Corte Edu avverte la necessità di limitare le ingerenze dell’autorità pubblica rispetto al diritto di espressione, per evitare il rischio di effetto dissuasivo (chilling effect) nell’esercizio, soprattutto (ma non solo), dell’attività giornalistica. Assume per altro rilievo la distinzione, elaborata sempre dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo — per esaminare la buona fede e il rispetto delle regole di prudenza e serietà di colui che invoca la garanzia — tra i fatti (informazioni) e i giudizi di valore (idee): i fatti, a differenza delle opinioni, si possono provare, mentre per i giudizi di valore non è possibile pretendere una verifica di conformità, che sarebbe in contrasto con la stessa libertà di opinione (Corte EDU, caso Lingens c. Austria, 8.7.1986; Corte EDU, caso Grimberg c. Russia, 21.7.2005, § 29).
Fermo restando che anche i giudizi di valore devono fondarsi su una sufficiente base fattuale (Corte EDU, caso GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisennitismus c. Svizzera, 9.1.2018, §§ 51-80; Corte EDU, caso Perna c. Italia, 6.5.2003; Corte EDU, caso Riolo c. Italia, 17.7.2008; di recente, altresì, Corte EDU, caso Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz c. Portogallo, 24.9.2019).
3.3. Sulla base di queste premesse, non essendo in discussione il nucleo di verità delle notizie, è agevole osservare come la condotta dell’imputato sia rimasta entro i limiti dell’esercizio del diritto di critica, sia per le modalità di divulgazione (una email a quattro colleghi che vede tra i destinatari anche la persona offesa), sia per i contenuti, pertinenti all’oggetto della comunicazione (i turni di servizio per il periodo natalizio), sia per le espressioni utilizzate che rivolgono una critica sì aspra (anche per la frustrazione evidentemente vissuta e l’ingiustizia patita), ma non esorbitante nell’attacco ad hominem, verso il comportamento della dottoressa N., che da oltre cinque anni non effettua turni durante le festività natalizie, lasciandolo in carico agli altri colleghi medici.
4. La rilevata operatività della causa di giustificazione indicata comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la formula “perché il fatto non costituisce reato” (cfr. Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, omissis, Rv. 240814 – 01).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso il 10/02/2026






