Cass. pen., sez. I, 29/04/2026 (ud. 29/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27974 (Pres. Siani, Rel. Curami)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada determinata la pena da eseguire quando durante l’espiazione di una pena determinata con provvedimento di cumulo venga emessa una condanna per reato commesso anteriormente a quelli già inclusi nel cumulo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Assise di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza con la quale il condannato aveva censurato un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale, lamentando, in particolare, l’inserimento nel primo cumulo parziale della condanna alla pena di trenta anni di reclusione, inflittagli con una sentenza del 2023, per un caso di omicidio aggravato, commesso nel 1996.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, quando durante l’espiazione di una pena determinata con provvedimento di cumulo venga emessa una condanna per reato commesso anteriormente a quelli già inclusi nel cumulo, la pena da eseguire va determinata detraendo il presofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest’ultima, sommando l’eventuale residuo alla pena complessiva già indicata nel primo provvedimento di cumulo e applicando, infine, gli ordinari criteri in materia di esecuzione (Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015).
I risvolti applicativi
In caso di sopravvenuta condanna per un reato commesso anteriormente a quelli già oggetto di cumulo, la pena da eseguire si determina detraendo dalla nuova pena il presofferto, sommando l’eventuale residuo alla pena complessiva risultante dal precedente cumulo e applicando i criteri ordinari di esecuzione della pena.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27974 Anno 2026
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: CURAMI MICAELA SERENA
Data Udienza: 29/04/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 18/12/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 dicembre 2025, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale il condannato A. M. aveva censurato il provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale il 4 ottobre 2024, lamentando, in particolare, l’inserimento nel primo cumulo parziale della condanna alla pena di trenta anni di reclusione, inflittagli con sentenza del 23 marzo 2023, irrevocabile il 23 gennaio 2024, per omicidio aggravato commesso il 31 luglio 1996. Il richiedente deduceva che la detenzione relativa a tale titolo era iniziata il 18 gennaio 2021, successivamente all’ultima delle detenzioni da lui sofferte, e che, pertanto, detta condanna avrebbe potuto essere inserita in un diverso cumulo parziale,
insieme alle condanne riportate per reati commessi prima di tale nuovo inizio di carcerazione e dopo l’espiazione delle pene oggetto dei precedenti cumuli.
Secondo la prospettazione difensiva, la preferenza per il criterio della data di esecuzione della pena, anche in rapporto alla condanna per il reato associativo permanente fino al 1° maggio 2019, inserita dal pubblico ministero in un quarto cumulo, avrebbe consentito, per effetto dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., una riduzione della pena residua di circa cinque anni, con anticipazione del fine pena dal 2047 al 2042.
La Corte è pervenuta al rigetto osservando che il provvedimento di cumulo del pubblico ministero fosse ossequioso del principio espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all’art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporti l’imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, omissis, Rv. 285537 – 01).
2. Ricorre A. M., a mezzo del difensore, avv. R. J., denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Deduce in particolare il ricorrente che, a fronte di due possibili percorsi interpretativi circa l’inserimento della condanna da ultimo riportata nel primo o nel terzo cumulo parziale, la Corte di assise di appello di Napoli avrebbe prescelto quello meno favorevole per il condannato, in violazione del principio del favor rei, omettendo di esplicitare le ragioni per le quali aveva privilegiato la soluzione interpretativa più afflittiva.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione devoluta con il ricorso è se la condanna alla pena di trenta anni di reclusione, inflitta ad A. M. per l’omicidio aggravato commesso il 31 luglio 1996, potesse essere inserita in un cumulo parziale diverso da quello individuato dal pubblico ministero e ritenuto corretto dal giudice dell’esecuzione, in ragione della data di inizio della relativa esecuzione e del principio del favor rei, così da pervenire ad un fine pena più favorevole per il condannato.
La risposta deve muovere dalle coordinate tracciate da Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, omissis, Rv. 233589 – 01, che, in una fattispecie di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, ha escluso la possibilità di ricorrere ad un cumulo indiscriminato e globale, al quale detrarre unitariamente la carcerazione presofferta.
Il principio, che costituisce il necessario punto di partenza nella ricostruzione del rapporto esecutivo, è stato affermato nei seguenti termini: «Quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, al quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all’art. 657, comma quarto, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente».
Nello stesso solco si collocano gli arresti che hanno precisato le modalità operative della formazione progressiva dei cumuli parziali. Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, omissis, Rv. 252078 – 01, ha chiarito che «In tema di esecuzione, qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, il quale deve comprendere, oltre alla pena inflitta per il nuovo illecito, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata o conteggiata alla data del nuovo reato, con i limiti posti dal criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen., e decorre dalla data dell’ultimo reato, se commesso durante l’espiazione della pena precedente, oppure dal successivo arresto, se avvenuto dopo l’interruzione dell’esecuzione».
Il medesimo principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266181 – 01, secondo cui, quando durante l’espiazione di una pena determinata con provvedimento di cumulo venga emessa una condanna per reato commesso anteriormente a quelli già inclusi nel cumulo, la pena da eseguire va determinata detraendo il presofferto relativo alla nuova condanna dalla pena irrogata per quest’ultima, sommando l’eventuale residuo alla pena complessiva già indicata nel primo provvedimento di cumulo e applicando, infine, gli ordinari criteri in materia di esecuzione.
A tali coordinate si è conformata anche Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, omissis, Rv. 285537 – 01, che ha ribadito la necessità di ordinare cronologicamente reati e periodi di carcerazione, di detrarre ciascun periodo dal cumulo parziale delle pene relative ai reati commessi in precedenza e di applicare il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. nell’ambito del singolo cumulo parziale. La ragione del principio è evidente: il criterio moderatore opera sul cumulo correttamente formato e non consente di alterare, secondo convenienza, la sequenza legale dei rapporti esecutivi.
3. Il giudice dell’esecuzione si è correttamente conformato a tali principi, avendo escluso che la condanna per l’omicidio aggravato potesse essere indifferentemente collocata in cumuli parziali diversi sulla sola base della maggiore convenienza del risultato finale.
La prospettazione difensiva muove, infatti, dall’assunto che, a fronte di due possibili percorsi ricostruttivi, debba essere prescelto quello meno gravoso per il condannato; assunto che può trovare ingresso solo quando la diversa imputazione della pena ai cumuli parziali discenda da criteri alternativi egualmente legittimi, e non quando essa si risolva nell’alterazione della sequenza legale di formazione dei cumuli.
È in questa prospettiva che la difesa richiama Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, omissis, Rv. 279182 – 01, evocandone il principio secondo cui, «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale».
Il richiamo a tale arresto non conduce, tuttavia, all’accoglimento della prospettazione difensiva.
La pronuncia, nella parte in cui valorizza il principio del favor rei quale criterio di preferenza tra soluzioni ricostruttive entrambe legittime, si pone come arresto isolato rispetto all’orientamento consolidato sopra richiamato, già affermato da Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, omissis, Rv. 233589 – 01, e poi ribadito, quanto alle modalità di formazione progressiva dei cumuli parziali, da Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, omissis, Rv. 252078 – 01, da Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266181 – 01, nonché, da ultimo, da Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, omissis, Rv. 285537 – 01.
A tale indirizzo, anteriore e successivo alla decisione invocata dal ricorrente, deve essere data continuità, poiché esso àncora la formazione dei cumuli parziali alla successione cronologica dei reati e dei periodi di detenzione, impedisce l’imputazione di carcerazione anteriore a pene relative a reati successivi e limita l’operatività dell’art. 78 cod. pen. al singolo cumulo parziale correttamente individuato.
Il principio del favor rei non consente, infatti, di prescindere dalla sequenza legale di formazione dei cumuli, né di scegliere, tra aggregazioni non equivalenti sul piano giuridico, quella in concreto più favorevole al condannato.
Esso opera, piuttosto, come criterio di interpretazione e applicazione di istituti già correttamente ricostruiti secondo la disciplina positiva, non come regola sostitutiva dei criteri legali di imputazione della pena ai diversi cumuli parziali.
Nel caso in esame, la difesa non individua un vizio nella sequenza cronologica posta a fondamento del provvedimento di cumulo, ma sollecita una diversa aggregazione delle pene in ragione del risultato finale più favorevole.
Una simile impostazione non può essere accolta, perché postula proprio quella fungibilità tra cumuli parziali che l’indirizzo consolidato esclude.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 29/04/2026






