Come si accerta l’aggravante dei futili motivi?

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Cass. pen., sez. II, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 19/02/2026), n. 6826 (Pres. Pellegrino, Rel. Sgadari)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada accertata l’aggravante dei futili motivi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, confermava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina e lesione personale aggravati.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti del reato di rapina.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale, quanto alla aggravante dei futili motivi, avrebbe fatto riferimento generico solo ad una volontà di derisione della persona offesa, senza mettere in rilievo la sproporzione tra il movente di scherno e l’offesa, contraddicendosi sul punto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione alla circostanza aggravante dei futili motivi, l’accertamento deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024).

I risvolti applicativi

L’accertamento dell’aggravante dei futili motivi deve seguire un metodo bifasico, verificando da un lato l’oggettiva sproporzione tra il reato concretamente commesso e il motivo che lo ha determinato, e dall’altro l’elemento soggettivo, ossia se tale sproporzione rifletta un moto interiore del tutto ingiustificato, in cui il motivo apparente costituisca mero pretesto per l’espressione di un impulso criminale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6826 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 13/01/2026

Data Deposito: 19/02/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

GIUSEPPE SGADARI CC – 13/01/2026

R.G.N. 36254/2025

DANIELA CARDAMONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a … il …

avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del TRIBUNALE DEI MINORENNI di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione sulla adeguatezza della misura cautelare applicata ed il rigetto del ricorso nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni di Palermo, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 2 settembre 2025, che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di rapina e lesione personale aggravati, commessi ai danni di un cittadino extracomunitario invalido che l’indagato aveva aggredito insieme ad altri quattro complici in una stazione ferroviaria deserta ed in tempo di sera, sottraendogli il telefono cellulare e procurandogli, con pugni al volto, la caduta dell’unico dente posseduto, la frattura delle ossa nasali e varie contusioni al corpo.

2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari sotto il profilo della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione di reati.

L’esigenza cautelare troverebbe fondamento soltanto nella pendenza di tre procedimenti, dei quali il Tribunale non ha fornito alcuna specifica, avendo adottato formule di stile e argomenti apodittici;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale non avrebbe confutato adeguatamente le deduzioni difensive ed avrebbe reso una motivazione ancorata a dati indiziari dal contenuto incerto;

3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari sotto il profilo della adeguatezza della misura, non avendo il Tribunale motivato sulla necessità della massima cautela e sulla ragione per la quale non ha ritenuto più consone misure meno gravi offerte dalla speciale legislazione minorile, idonee a tutelare, al contrario del carcere, la progettualità educativa, nonché sminuendo la documentazione prodotta dalla difesa ed attestante la disponibilità del genitore del ricorrente a trasferire il figlio a … e con inserimento lavorativo, frequenza scolastica e formazione professionale in corso.

Il Tribunale avrebbe errato anche nel non valutare adeguatamente la possibilità della concessione della sospensione condizionale della pena;

4) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato il trattamento cautelare riservato al coindagato maggiorenne G. C., sottoposto agli arresti domiciliari;

5) violazione di legge per avere il Tribunale utilizzato le conversazioni intercettate in altro procedimento senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 270 cod. proc. pen.;

6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come rapina, tenuto conto che non vi sarebbe prova dell’impossessamento stabile del bene della persona offesa e del fine di profitto;

7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti del reato di rapina.

Il Tribunale, quanto alla aggravante dei futili motivi, avrebbe fatto riferimento generico solo ad una volontà di derisione della persona offesa, senza mettere in rilievo la sproporzione tra il movente di scherno e l’offesa, contraddicendosi sul punto.

Non sussisterebbe neanche l’aggravante della minorata difesa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Infine, quanto al reato di lesione personale, l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione non sarebbe supportata da adeguati accertamenti tecnici, non potendosi rinvenire nella generica caduta di un dente.

Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini qui di seguito precisati.

1.1. Quanto al secondo, quinto, sesto e settimo motivo – che hanno priorità logica rispetto agli altri, inerendo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed al fatto di reato – se ne deve rilevare l’assoluta genericità e, comunque, la manifesta infondatezza, a fronte della dettagliata motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha messo in luce come la persona offesa, oltre a riferire l’episodio senza contraddizioni e venendo riscontrata dal referto medico attestante le lesioni subite e dagli altri accertamenti di polizia giudiziaria, aveva saputo individuare in fotografia il ricorrente con certezza come uno dei giovani che lo avevano assalito.

Il ricorrente era stato ulteriormente riconosciuto in fotografia da altro testimone che si trovava nei locali dell’associazione dove gli esecutori del delitto, sulla base delle risultanze di indagine che avevano consentito di seguirne i movimenti dopo il fatto, si erano recati.

Di tanto, il ricorso non dà alcuna contezza.

1.2. Le considerazioni che precedono dimostrano che l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è generica nel senso che non supera la prova di resistenza, dal momento che la piattaforma indiziaria si è basata, in principalità, sulle dichiarazioni della vittima e l’individuazione fotografica, delle quali il ricorso non dà atto.

In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, omissis, Rv. 243416-01). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262011-01).

1.3. L’attendibilità conferita alle dichiarazioni della vittima, corroborate anche dalle immagini delle telecamere poste sul luogo del delitto, portano a ritenere manifestamente infondata la censura difensiva in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, essendo dimostrata la sottrazione del telefono cellulare della persona offesa, non importa se per breve tempo, effettuata con inusitata violenza dal ricorrente e dai suoi correi. Rimane indifferente rispetto alla qualificazione giuridica del fatto, la circostanza che l’azione delittuosa potesse non contenere un fine di profitto.

Si è autorevolmente affermato, sia pure a proposito del delitto di furto, ma con pari efficacia in relazione al reato di rapina, che il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145-01).

1.4. In ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti del delitto di rapina, il ricorso è generico rispetto alla motivazione offerta dall’ordinanza impugnata, che ha messo in luce, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogiche, che la stazione ferroviaria era deserta al momento del delitto e ci si trovava in orario serale ed, inoltre, che l’azione era stata compiuta contro un invalido.

Tanto, a corretta giustificazione della sussistenza dell’aggravante della minorata difesa della vittima.

Quanto alla circostanza aggravante dei futili motivi, deve rammentarsi che l’accertamento deve svolgersi con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e di quello soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 1, n. 45290 del 01/10/2024, S., Rv. 287333-01).

Nel caso in esame, proprio l’assenza del fine di profitto e la gravissima violenza esercitata nei confronti della vittima invalida, colpita con pugni al volto tali da procurarle la caduta dell’unico dente posseduto, sanguinamento al volto, tumefazione e stato di shock rilevato dagli operanti, dimostra quella sproporzione tra il reato realizzato ed i motivi che lo avevano determinato, rimasti senza alcuna giustificazione razionale.

1.5. In ordine alla sussistenza del reato di lesione personale aggravata – della cui consistenza il ricorrente dubita con il settimo motivo di ricorso -deve ricordarsi che, in tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l’aggravante di cui all’art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. (Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262845-01, in fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa).

Il principio è applicabile alla lettera al caso in esame, che appare ancora più grave in quanto l’avulsione del dente aveva avuto riguardo all’unico posseduto dalla persona offesa, così giustificandosi la contestazione dell’aggravante.

2. E’ manifestamente infondato anche il primo motivo, inerente alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, che il Tribunale ha ampiamente motivato, anche in punto di concretezza ed attualità, alla luce della particolare gravità del fatto commesso, nonché avuto riguardo alla personalità del ricorrente, già attinto, nonostante la giovane età, da diversi procedimenti penali per fatti di violenza, anche a pubblico ufficiale, i quali denotano aggressività non contenibile e spiccata capacità criminale e pericolosità, a fronte di delitti commessi in epoca recentissima.

3. Il ricorso è fondato, invece, con riguardo alla graduazione della misura, essendo stata invocata dalla difesa una misura meno grave, anche con produzione documentale che andrà meglio esaminata dal Tribunale quale giudice del rinvio, non avendo l’ordinanza impugnata offerto, sul punto, una approfondita motivazione che tenesse conto dello status familiare del minore, del suo proposito di scontare fuori dalla Sicilia una misura meno grave e della esistenza di processi educativi in corso.

Sul punto, si impone un nuovo esame di merito, statuizione che assorbe ogni restante argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata ed a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, a proposito del trattamento cautelare riservato ad altro correo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura cautelare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale dei Minorenni di Palermo in diversa composizione, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 13/01/2026

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