Come distinguere le lesioni personali dal tentato omicidio?

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Cass. pen., sez. I, 9/09/2026 (ud. 9/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34429 (Pres. Rocchi, Rel. Mattei)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa bisogna avere riguardo per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari che, a sua volta, aveva condannato gli imputati alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie per essersi resi responsabili, in concorso, del delitto di tentato omicidio.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati i quali adducevano un medesimo motivo, ossia l’avere motivato in modo contraddittorio e illogico sul motivo di appello relativo alla qualificazione della condotta.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «[i]n tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo […]» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022).

I risvolti applicativi

In tema di delitti contro la persona, il discrimine tra la fattispecie di lesione personale e quella di tentato omicidio risiede sia nell’elemento soggettivo dell’agente sia nell’oggettiva potenzialità lesiva della condotta, elementi entrambi desumibili da indici sintomatici quali i distretti anatomici interessati, l’idoneità dei mezzi d’offesa utilizzati e le concrete modalità esecutive dell’azione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34429 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MATTEI SILVIA

Data Udienza: 09/09/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

XXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d’appello di Catanzaro

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;

letti i motivi aggiunti presentati dalle difese dei ricorrenti;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari del 10 gennaio 2025, che aveva condannato gli odierni ricorrenti alla pena di cinque anni di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie per essersi resi responsabili, in concorso, del delitto di tentato omicidio ai danni di XXXXXXXXXXXXXX.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa di XXXXXXXXXXXXXX articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di motivare in maniera completa nonché per avere motivato in modo contraddittorio e illogico sul motivo di appello relativo alla qualificazione della condotta. In particolare, lamenta che la Corte territoriale abbia qualificato la condotta come tentato omicidio ai danni di XXXXXXXXXXXXXX, nonostante la lesione infertagli dall’odierno ricorrente con un coccio di bottiglia sia stata superficiale e tale da non porre mai in pericolo la vita della persona offesa. Ciò desume: dai risultati degli esami clinici e strumentali (che hanno evidenziato la superficialità della lesione, che non ha attinto organi vitali), dalle prove dichiarative della stessa persona offesa (la quale ha dichiarato di non aver avvertito nulla e di essersi alzato per picchiare i contendenti), dalla visione delle videoregistrazioni riportata nell’annotazione di Polizia Giudiziaria del … (nel quale si vede la persona offesa inseguire XXXXXXXXXXXXXXXX, mentre, dopo la colluttazione, XXXXXXXXXXXXXX rimaneva a terra). A conferma dell’assunto, allega: lo stralcio

della cartella clinica acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., lo stralcio del verbale dell’udienza del …, l’annotazione di Polizia Giudiziaria del ….

3. La difesa di XXXXXXXXXXXXXXXX propone ricorso avverso la menzionata sentenza della Corte di appello di Catanzaro proponendo un unico motivo di ricorso perfettamente sovrapponibile a quello proposto dal coimputato per la cui esposizione si rinvia, quindi, al punto 2, che precede.

4. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi.

5. La difesa di XXXXXXXXXXXXXXXX e di XXXXXXXXXXXXXX propone motivi aggiunti che ricalcano le argomentazioni già proposte con il ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, in quanto proposti sulla base di motivi infondati, devono essere rigettati.

Essendo del tutto sovrapponibili, le singole censure verranno esaminate congiuntamente per entrambi i ricorrenti.

2. Al fine di una migliore comprensione, si riportano succintamente i fatti come ricostruiti, in modo conforme, dalle sentenze di merito.

Il 1 giugno 2022, la persona offesa, XXXXXXXXXXXXXX, si trovava presso un ristorante in XXXXXXXXXXXXXXXXXX con numerosi connazionali, quando un cittadino rumeno, XXXXXXXXXXXXXX, nell’uscire dal locale, faceva cadere una bottiglia di birra, inducendo XXXXXXXXXXXXXX a intimargli di prestare attenzione perché erano presenti bambini. XXXXX usciva facendo una telefonata e, poco dopo, ricompariva con l’altro ricorrente, XXXXXXXXXXXXXXXX. Questi, sopraggiunto alle spalle della persona offesa, l’aggrediva da retro e, quando questa si voltava, la colpiva con un coccio di bottiglia al collo e in altre parti del corpo, procurandogli lesioni consistenti in ferite multiple da taglio al capo, all’addome, al piede destro (con interessamento tendineo), con parziale avulsione della falange unguale del primo dito della mano sinistra. In particolare, secondo la ricostruzione effettuata dalla Corte territoriale e non contestata nella dinamica dalla difesa dei ricorrenti, «..XXXXXXXXXXXXXXXX, dopo aver colpito la persona offesa alle spalle, allorquando la stessa si voltava, con la bottiglia rotta che impugnava in una delle mani colpiva la stessa, in primis, al collo lato sinistro, e poi in altre parti del corpo, e, dunque, con specifico riferimento al collo, in una zona percorsa da una vena fondamentale per la sopravvivenza umana, quale la vena giugulare esterna».

L’aggressione provocava la reazione del gruppo di cittadini bulgari, scatenando così una rissa. Le sentenze di merito individuavano l’apporto fornito da XXXXXXXXXXXXXX nell’aver telefonato al concorrente nel reato per farlo intervenire e nell’aver agevolato l’aggressione, essendosi avvicinato al tavolo della persona offesa insieme al coimputato.

La Corte osservava che, in base ad una valutazione ex ante sull’idoneità della condotta, effettuata sulla base di una prognosi che tenga conto della situazione che si presentava all’imputato al momento dell’azione, la condotta doveva essere qualificata come tentativo di omicidio a ciò inducendo: la zona

corporea attinta (regione orbitaria sinistra, regione mastoidea e occipitale sinistra) e l’arma utilizzata (coccio di bottiglia), mentre irrilevante risultavano le conseguenze, in concreto determinatesi, conseguenti a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente.

Quanto al concorso di XXXXXXXXXXXXXX, individuava l’apporto fornito in un contributo di tipo morale, integrante un rafforzamento del proposito criminoso.

La Corte territoriale, inoltre, superava le eccezioni difensive osservando che: la zona colpita era del tutto compatibile con la ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base delle plurime fonti di prova; che la valutazione della idoneità della condotta, sulla base di una prognosi ex ante, era corretta; che inverosimili erano le dichiarazioni dell’esecutore materiale, secondo il quale la sua intenzione era solo di ledere, tenuto conto della zona attinta e del fatto che in quei momenti concitati, difficilmente l’imputato poteva avere la «lucidità e perizia per calibrare l’uso dell’arma», potendo, invece, ritenersi che «la lesività riscontrata sul collo della vittima era stata influenzata dal suo movimento».

3. Con la decisione illustrata, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, la quale ha fornito i parametri sulla base dei quali distinguere le condotte di tentato omicidio da quella di lesioni, osservando che «[i]n tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell’agente sia alla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata, nonché dalle modalità dell’atto lesivo […]» (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rv. 283390-01), ribadendo, in parte motiva, che «l’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Cass. Sez. 1, 4.3.2010, n. 27918, Rv. 248305). Inoltre, con riferimento all’atteggiamento psicologico dell’agente, si è affermato che deve essere desunto dalla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibile sulla base dei medesimi criteri ovvero dalla sede corporea attinta, dall’idoneità dell’arma impiegata nonché dalle modalità dell’atto lesivo (Cass. Sez. 1, 27.11.2013, n. 51056, Rv. 257881).

Nel caso in esame, la Corte territoriale e i giudici di primo grado, le cui motivazioni si fondono, trattandosi di sentenze conformi, hanno valorizzato, ai fini della qualificazione della condotta, la zona corporea attinta dal colpo inferto (collo lato sinistro), ed evidenziato che tale area è percorsa dalla vena giugulare, fondamentale per la sopravvivenza umana, e suscettibile di danneggiamenti e lesioni in quanto mancante di una protezione ossea o cartilaginea. Hanno, inoltre, sottolineato l’arma utilizzata, un coccio di bottiglia, ovvero un arnese tagliente, in grado di tagliare il sottile strato di pelle che ricopre la vena. In tal modo, hanno evidenziato che le modalità della condotta, secondo un giudizio ex ante, erano univocamente finalizzate e concretamente adeguate, a porre in pericolo la vita della persona offesa, ferita in un punto vitale.

Sotto il profilo soggettivo, i giudici del merito hanno evidenziato che le modalità della condotta, la localizzazione del taglio e il tipo di strumento utilizzato, costituiscono circostanze idonee a suffragare l’esistenza dell’animus n e c a n d i , c o n c l u s i o n i r a f f o r z a t e d a l f a t t o c h e l ’ i n t e r v e n t o d i XXXXXXXXXXXXXXXX, sollecitato dal fratello, aveva intenzioni punitive, costituendo una reazione ritorsiva al rimprovero mosso in precedenza per aver fatto cadere la bottiglia. Conferma ulteriore, peraltro, veniva tratta dal fatto che i due sopraggiungevano già armati della bottiglia rotta e che i colpi erano stati reiterati, non essendosi l’aggressione esaurita nel primo colpo inferto al collo.

Quanto alla posizione di XXXXXXXXXXXXXX, hanno ritenuto che la condotta di questi, consistita nel provocare l’intervento del fratello, XXXXXXXXXXXXXXXX, perché intervenisse, e nell’affiancarlo nell’avvicinarsi al tavolo della persona offesa, costituisca una forma di rafforzamento morale della condotta aggressiva posta in essere dall’esecutore materiale.

Anche in detta valutazione è stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di concorso morale nel delitto di tentato omicidio. «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Rv. 262310 – 01). La Corte territoriale, nell’individuare l’apporto fornito dal ricorrente XXXXXXXXXXXXXX, ha indicato la condotta consistente nel provocare l’intervento dell’esecutore materiale (e, quindi, una condotta integrante una forma di determinazione e di istigazione) e nell’affiancarlo fisicamente nell’aggressione (concorso di rafforzamento criminoso).

4. A fronte di tale motivazione, la difesa dei ricorrenti contesta che la Corte territoriale abbia omesso di confrontarsi specificamente con gli elementi di prova consistenti in: documentazione sanitaria, la quale esclude il pericolo di vita della persona offesa, in ragione della superficialità della ferita e dell’assenza di lesioni ad organi sottocutanei, la deposizione della persona offesa e le riprese video, le quali dimostrano come la condotta della vittima sia stata reattiva ed offensiva, incompatibile, quindi, con la gravità delle lesioni.

La censura è infondata. Come già evidenziato, la Corte territoriale, dopo aver riportato gli argomenti difensivi, coincidenti con quelli di cui oggi si lamenta l’esame, ha fornito argomenti idonei a superare la censura, avendo osservato: quanto alla tipologia di lesioni, che, al fine della configurabilità del reato contestato, non è necessario che, in concreto, la condotta abbia determinato lesioni idonee a porre in pericolo la vita della persona offesa, essendo necessario, ma anche sufficiente, che l’azione, valutata ex ante, ovvero in base a quella che era la situazione che si rappresentava all’aggressore, fosse astrattamente idonea a provocare tale evento. Per questo motivo, stante la astratta idoneità della condotta a provocare l’evento letale in ragione dell’arma utilizzata e della zona corporea attinta, irrilevante rimaneva la circostanza che, di fatto, per motivi non riferibili alla volontà dell’agente, ma per la reazione della persona offesa e la concreta concatenazione dei fatti, l’evento mortale non si verificava e, anzi, gli aggressori avevano la peggio nella rissa che seguiva. I motivi di censura addotti, pertanto, sono stati valutati, ma superati alla luce dei principi di diritto da applicare in tema di giudizio prognostico ex ante.

Al contrario, i ricorrenti, pur prospettando la censura sotto il profilo del vizio di motivazione, non si confrontano efficacemente con le argomentazioni della Corte territoriale, di fatto riproponendo le medesime censure mosse alla sentenza di primo grado e sollecitando una diversa valutazione degli elementi di fatto in vista di una difforme conclusione.

5. Alla luce di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati. Ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/09/2026

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