Cass. pen., sez. VI, 18/03/2026 (ud. 18/03/2026, dep. 26/03/2026), n. 11367 (Pres. Giorgi, Rel. Giorgi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada effettuato l’accertamento dell’infermità di mente dell’imputato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiamato a pronunciarsi sull’accordo delle parti in merito all’applicazione della pena relativamente a un fatto di reato ex art. 336 cod. pen., sulla base di una relazione di perizia psichiatrica – disposta in altro procedimento e prodotta dalla difesa dell’imputato a corredo della richiesta di conversione della pena detentiva – attestante l’incapacità di intendere e volere dell’imputato, emetteva a suo favore pronuncia assolutoria con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.pello di Messina, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’accertamento dell’infermità di mente dell’imputato va effettuato in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui è stato commesso, onde la perizia psichiatrica espletata in altro procedimento, relativo a diverso fatto, non è mai vincolante nel giudizio successivo, nel quale la valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato è correttamente compiuta alla stregua di un accertamento peritale del tutto indipendente da quello eseguito in precedenza (Sez. 2, n. 13778 del 08/03/2019).
I risvolti applicativi
L’accertamento dell’infermità di mente dell’imputato va compiuto in relazione al fatto concreto e al momento della sua commissione, sicché la perizia psichiatrica su diverso procedimento non vincola il giudice, il quale deve procedere ad una valutazione autonoma della capacità di intendere e volere.





