Cass. pen., sez. I, 22/05/2026 (ud. 22/05/2026, dep. 30/07/2026), n. 29050 (Pres. Santalucia, Rel. Mattei)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il comportamento processuale dell’imputato possa essere ritenuto elemento determinante nel giudizio di comparazione fra circostanze.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna riformava nel trattamento sanzionatorio comminato in una sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Piacenza.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, censurava la decisione per avere valorizzato contro l’imputato il silenzio da questi serbato, in violazione del principio del nemo tenetur se detergere e del “divieto di fondare la responsabilità su precedenti”.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il «comportamento processuale dell’imputato (insincerità, dichiarazioni mendaci), nella valutazione compiuta dal giudice di merito al fine di stabilire l’entità del fatto, a norma dell’art. 133 cod. pen., costituisce un sintomo rivelatore della capacità a delinquere del reo e quindi può essere ritenuto elemento determinante nel giudizio di comparazione fra circostanze. (Conf. mass. n. 139298)» (Sez. 2, n. 2988 del 04/12/1985; Sez. 2, n. 1658 del 30/06/1982).
I risvolti applicativi
Il comportamento processuale dell’imputato, ove caratterizzato da insincerità o dichiarazioni mendaci, può rilevare ai sensi dell’art. 133 c.p. quale indice della capacità a delinquere e assumere carattere determinante nel giudizio di comparazione tra circostanze.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29050 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 22/05/2026
Data Deposito: 30/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. A., nato a … il …
avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Bologna
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
lette le note depositate dalla difesa del ricorrente il 12.5.2026;
L’avvocato z. m. conclude per l’accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi esposti
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’1 ottobre 2025, la Corte di appello di Bologna riformava nel trattamento sanzionatorio la sentenza del Gip del Tribunale di Piacenza dell’8 ottobre 2021, la quale aveva condannato M. A. in quanto ritenuto responsabile dei reati: a) di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto presso l’abitazione, senza presentare denuncia ex art. 38 r.d. n. 773/1931, numerose munizioni di vario calibro e una sciabola; b) di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 per avere illegalmente detenuto n. 20 cartucce Parabellum a palla NATO, munizioni da guerra di ordinanza alle FF.OO. Con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale. Commesso in … e accertato il 7.6.2019.
La sentenza escludeva il verificarsi della causa estintiva della prescrizione, essendo stato commesso il reato sino al 7.6.2019 e, quindi, nel periodo compreso tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, ovvero nel periodo cui doveva applicarsi la sospensione di un anno e sei mesi previsto dall’art. 159, comma 2 cod. proc. pen.
Riteneva infondati i motivi di ricorso relativi alla incertezza in ordine alla riconducibilità delle munizioni e della sciabola all’imputato alla luce delle risultanze istruttorie; valutava inammissibile il motivo relativo alle attenuanti generiche e al giudizio di bilanciamento con la recidiva, non essendosi il difensore confrontato con le argomentazioni spese sul punto dal giudice di primo grado; procedeva, invece, al ricalcolo della pena in base al principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 27059 del 27/02/2025, Rv. 288214-01, omissis, dovendo applicarsi la riduzione di ½ all’aumento di pena inflitto per la fattispecie contravvenzionale e di 1/3 per il delitto nel caso, come quello di specie, in cui si procede con rito abbreviato e si ritenuta la continuazione trai reati, contravvenzioni e delitti.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando otto motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con il primo motivo, eccepisce che per i medesimi fatti oggetto della sentenza impugnata è stata pronunciata sentenza dalla Corte militare di appello di Roma in data 22 novembre 2022, che ha assolto l’imputato. Tale circostanza determina una causa di improcedibilità dell’azione penale per violazione del principio del ne bis in idem.
2.2 Con il secondo motivo, eccepisce il contrasto di giudicati in quanto per il medesimo fatto storico l’imputato è stato assolto avanti il Giudice militare e condannato dal giudice ordinario.
2.3 Con il terzo motivo, censura la decisione per avere ritenuto che le munizioni cal. 9×19 costituiscano munizioni da guerra, senza aver verificato se fossero destinate per natura all’armamento bellico, come invece sarebbe stato necessario alla luce della legge n. 238 del 2021; osserva che detta verifica, invece, è stata compiuta dalla Corte militare che ha assolto l’imputato.
2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione per avere ritenuto responsabile l’imputato sulla base di presunzioni e inferenze non idonee a superare il criterio del ragionevole dubbio.
2.5 Con il quinto motivo, lamenta che la Corte di appello non abbia svolto alcuna valutazione in ordine alla incidenza del procedimento militare sul processo ordinario e sulla sua incidenza sul principio del ne bis in idem.
2.6 Con il sesto motivo, censura la decisione per avere valorizzato contro l’imputato il silenzio da questi serbato, in violazione del principio del nemo tenetur se detergere e del “divieto di fondare la responsabilità su precedenti”.
2.7 Con il settimo motivo, lamenta che la Corte non abbia dichiarato prescritto il reato contravvenzionale, nonostante lo stesso debba ritenersi consumato nel momento in cui il ricorrente era stato congedato ovvero nel giugno 2016.
2.8 Con l’ottava motivo, lamenta che la Corte non abbia adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha concesso i benefici di legge (sospensione della pena e non menzione).
3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. La difesa ha fatto pervenire in data 12.5.2026 una memoria di replica alle conclusioni tratte dal Procuratore generale. Rileva di aver dedotto l’identità del fatto storico e non della qualificazione giuridica, e ciò è importante in quanto nella sentenza del Tribunale militare si riferisce che il lotto, di cui facevano parte le munizioni, fu consegnato alla Guardia di Finanza e non ai Carabinieri, Corpo di
appartenenza dell’odierno ricorrente, il che consente di dubitare che gli oggetti rinvenuti fossero riferibili a M.. Ha insistito sul contrasto di giudicati, sull’erronea qualificazione del munizionamento, sull’intervenuta prescrizione del reato. Ha concluso, quindi, chiedendo in via principale l’annullamento senza rinvio; in subordine, la sentenza di estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 697 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in quanto proposto per motivi infondati, deve essere rigettato.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che il difensore ha fatto pervenire richiesta di rinvio dell’udienza del 22 maggio 2026 per legittimo impedimento dell’imputato ricorrente, come da documentazione allegata
La richiesta non è accoglibile. Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell’avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne c o n s e g u e c h e n o n r i v e s t e a l c u n r i l i e v o i l personale impedimento dell’imputato posto a fondamento dell’istanza di rinvio dell’udienza (Sez. 6, n. 19012 del 28/03/2017, Rv. 269877 –01).
3. Il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, in quanto strettamente connessi, devono essere valutati congiuntamente e rigettati in quanto infondati. In ordine all’eccezione di improcedibilità per
violazione del principio del ne bis in idem, si osserva che “Ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Rv. 275518 – 02)”.
Nel caso in esame, la condotta contemplata dal reato militare consiste nella “ritenzione” di effetti militari ovvero il possesso illegittimo dell’oggetto militare, detenuto abusivamente, che non porti il marchio del rifiuto (Sez. U, Ordinanza n. 7 del 29/10/1966, dep. 1967, Rv. 103263 –01). La fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967, sanziona, invece, la condotta consistente nella detenzione illegale, a qualsiasi titolo, di armi o parti di esse, di munizioni, esplosivo, aggressivi chimici e congegni micidiali.
La norma di cui all’art. 166 cod. pen. mil. pace è diretta a reprimere la distrazione di beni di qualsiasi genere destinati a servizio delle Forze Armate, sanzionando “chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare” non regolarmente dismesse, a tutela dell’efficienza delle Forze Armate e dell’integrità delle loro dotazioni, non già della sicurezza pubblica, dal momento che viene ugualmente sanzionata la ritenzione di materiali privi di qualsiasi potenzialità offensiva, quali il vestiario o le cartucce a salve. Per contro, la legge n. 895 del 1967 garantisce l’ordine e la sicurezza della collettività, sanzionando la detenzione illegale di armi e munizioni, onde prevenire delitti contro l’altrui incolumità personale.
Deve pertanto ribadirsi che, quando vi sia ritenzione di armi o loro parti oppure di munizioni destinate ad uso militare, entrambi gli interessi vengono contemporaneamente offesi, sicché non è ravvisabile alcuna ipotesi di assorbimento dell’una fattispecie nell’altra (Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015, Rv. 263615 – 01; Cass. sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, omissis, Rv. 222526), né, tantomeno, di bis in idem, tenuto conto dell’affermazione di questa Corte, secondo cui «Il principio del “ne bis in idem” impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per il medesimo fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso
reato, dovendo la vicenda criminosa essere valutata alla luce di tutte le sue implicazioni penali» (Sez. 2, n. 28048 del 08/04/2021, Rv. 281799-01).
Si aggiunga che, nel caso in esame, è contestata anche la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen. in relazione a oggetti ulteriori e diversi da quelli oggetto della contestazione di cui all’art. 166 cod. pen. mil. pace.
Quanto al fatto che la Corte di appello nulla abbia argomentato sul punto, si osserva che tale doglianza non ha formato oggetto dei motivi di appello, né, d’altro canto, il ricorrente deduce di aver prodotto la sentenza della Corte penale militare alla Corte di appello. Detto motivo di ricorso è, quindi, inammissibile: «In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono e s s e r e d e d o t t e i n c a s s a z i o n e q u e s t i o n i n o n p r o s p e t t a t e nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato p o s s i b i l e d e d u r r e i n g r a d o d ‘a p p e l l o – t r o v a l a s u a ” r a t i o ” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame […]» (Sez. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631 – 01).
La mancata produzione della sentenza in secondo grado riverbera effetti anche sulla dedotta inconciliabilità degli accertamenti compiuti avanti al Giudice militare e a quello ordinario e sul contrasto di giudicati prospettato con il motivo sub 2). Sul punto si osserva, in primo luogo, che la censura è infondata, posto che non è ravvisabile un contrasto di giudicati tra due sentenze, una delle quali, quella oggi in oggetto, non è irrevocabile. Deve, altresì, osservarsi che la censura è generica e, quindi, inammissibile, non individuando gli specifici profili di contrasto.
Inoltre, la sentenza della Corte militare che ha pronunciato l’assoluzione costituisce elemento di prova che avrebbe dovuto e potuto essere prodotto in appello, in quanto volto a fornire elementi di ricostruzione del fatto, produzione che, invece, non è stata fatta e che non può essere recuperata in questa sede di legittimità.
Sul punto, anche ad integrazione di quanto già argomentato in ordine al divieto di un secondo giudizio, deve richiamarsi il consolidato principio affermato da questa Corte, secondo il quale «Il divieto del “bis in idem” stabilito dall’art. 649 cod. proc. pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona o anche dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona (anche se pendenti in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M. Il divieto presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l’accertamento della identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perché è precluso al giudice di legittimità l’accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
L’imputato non rimane peraltro senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell’esecuzione» (Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Rv. 236259 – 01).
Il Collegio non ignora altra giurisprudenza che qualifica la violazione del divieto di bis in idem quale error in procedendo. Tuttavia, l’accertamento del dedotto errore, nel caso di specie, non è immediatamente ed esclusivamente deducibile dal tenore delle imputazioni, sia in ragione dell’oggetto delle stesse (più esteso avanti il Tribunale ordinario), sia in ragione del fatto che gli elementi di presunta “inconciliabilità” delle decisioni si fondano su accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, essendo relativi al profilo della riconducibilità del possesso degli oggetti delle imputazioni all’odierno ricorrente, non deducibile dalla mera lettura delle imputazioni.
5. Il motivo sub 3), relativo alla violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 2 legge n. 895 del 1967 in relazione alla qualificazione del munizionamento, è inammissibile ex art. 606, comma 3
cod. proc. pen., in quanto non dedotto con i motivi di appello.
6. Il quarto motivo, relativo alla consapevole detenzione del materiale oggetto dell’imputazione è inammissibile in quanto del tutto generico. Il ricorrente non si confronta affatto con l’argomentazione della Corte territoriale, la quale, a pag. 4 della sentenza, ha enunciato in dettaglio i fatti dai quali ha desunto che le munizioni, il vestiario, la sciabola etc. fossero nella consapevole detenzione dell’odierno ricorrente, argomentando anche, a pag. 5, in ordine alle ragioni per le quali non poteva ritenersi che fossero riferibili ad altri o che il ricorrente fosse inconsapevole della presenza degli oggetti. A fronte di questa specifica motivazione, il ricorrente si è limitato genericamente ad obiettare che la responsabilità si fonda “su presunzioni e inferenze”.
7. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso. La Corte di appello non ha argomentato la responsabilità sulla base del silenzio serbato dall’imputato, ma su questo ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo rilevato lo “scorretto comportamento fuorviante tenuto dal prevenuto nell’ambito del procedimento (ove prima, in sede di interrogatorio delegato, sia era avvalso della facoltà di non rispondere e poi, in sede di udienza preliminare aveva reso una versione menzognera)”.
Questa Corte ha ritenuto che «Il comportamento processuale dell’imputato (insincerità, dichiarazioni mendaci), nella valutazione compiuta dal giudice di merito al fine di stabilire l’entità del fatto, a norma
dell’art. 133 cod. pen., costituisce un sintomo rivelatore della capacità a delinquere del reo e quindi può essere ritenuto elemento determinante nel giudizio di comparazione fra circostanze. (Conf. mass. n. 139298)» (Sez. 2, n. 2988 del 04/12/1985, Rv. 172471-01; Sez. 2, n. 1658 del 30/06/1982, dep. 1983, Rv. 157565-01). Più recentemente, ha ribadito che «La condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. (In motivazione, la S.C. ha osservato che se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen.)» (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339-01).
Non si comprende, poi, la censura per la parte in cui si fonda sul fatto che la Corte avrebbe dichiarato la responsabilità dell’imputato sulla base dei precedenti penali.
8. Infondato è il settimo motivo di ricorso. Corretta è la sentenza di appello, la quale sulla base del disposto dell’art. 159, comma 3 e 4 cod. pen., nella versione vigente all’epoca dei fatti, come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 12/12/2024, n. 20989, dep. 2025, Rv. 288175 – 02, ha escluso che, alla data della pronuncia si fosse verificata la causa estintiva del reato di cui all’art. 697 cod. pen. Poiché, in base alle norme citate, il termine di prescrizione è rimasto nuovamente sospeso per un anno e sei mesi decorrente dal termine di deposito previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. che, nel caso in questione scadeva il 10.12.2025, alla data della decisione in questo grado di giudizio il termine di prescrizione, scadente il 10.6.2027, non è ancora decorso. Del tutto infondata è la fissazione della data di consumazione del reato alla data del congedo militare (giugno 2016). Il reato di detenzione illegale di arma o di munizioni ha natura di reato permanente, sicché il tempo necessario a prescrivere decorre non dal giorno in cui la detenzione illecita ha avuto inizio, bensì da quello in cui è cessata la permanenza (Sez. 1, n. 4531 del 11/04/1983, Rv. 159084-01). Nel caso in esame, la permanenza si è protratta almeno sino alla data dell’accertamento ovvero al 7.6.2019.
9. Quanto, infine, al difetto di motivazione in ordine alla concessione dei benefici di legge, la Corte di appello ha osservato che i precedenti dell’imputato erano ostativi alla loro concessione. Poiché l’art. 163 e l’art. 175 cod. pen. consentono la concessione dei benefici nei soli casi in cui l’imputato abbia riportato una sola condanna, o due se la pena sia contenuta nei limiti di due anni, la presenza di plurime precedenti penali, desumibili dal fatto che è stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, è ostativa ex lege ai benefici. Non era necessaria, quindi, ulteriore motivazione.
10.Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 22/05/2026






