Ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., la tenuità dell’offesa va valutata secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, c.p.?

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Cass. pen., sez. V, 12/03/2026 (ud. 12/03/2026, dep. 25/06/2026), n. 23599 (Pres. Pezzullo, Rel. Meriggi)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa debba essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce, all’esito di giudizio abbreviato, assolveva l’imputato dal reato ascrittogli ai sensi degli artt. 110, 624 e 625 n.7 c.p. per essere lo stesso non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce il quale, con un unico motivo, deduceva l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’art. 131-bis c.p.[1], la valutazione della tenuità dell’offesa deve essere condotta alla luce dei criteri di cui all’art. 133, co. 1, c.p.[2], senza però necessità di esaminarli tutti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

[1]Ai sensi del quale: “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336 (10), 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall’articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge; 4-ter) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.

[2]Secondo cui: “Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 23599

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA

Data Udienza: 12/03/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte d’appello di Lecce

nel procedimento a carico di:

D’E. L. nato a … il …

avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce per il giudizio;

Letta la memoria trasmessa dalla difesa che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto L. D’E. dal reato ascrittogli ai sensi degli artt.110, 624 e 625 n.7 c.p. per essere lo stesso non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello di Lecce prospettando un unico motivo, internamente articolato, di seguito richiamato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

In particolare, ha dedotto inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in quanto: a) il furto era stato commesso in concorso con altro imputato, circostanza che dimostrava una certa organizzazione ; b) i due correi, dopo una perlustrazione dei luoghi, avevano indirizzato le proprie attenzioni verso il borsone della vittima, impossibilitata ad un rapido intervento a difesa in quanto immersa nel mare antistante; c) il furto aveva avuto ad oggetto l’intero borsone della vittima ed il suo contenuto e non solo la somma di euro 150,00 come ritenuto dal giudice; d) il danno per la vittima non era pari ad euro 150,00, ma, tenuto conto delle varie conseguenze, risultava ammontare ad euro 1200,00 oltre ad euro 500/600,00 per riparazioni e simili; e) la sentenza non recava alcuna valutazione dei tre precedenti penali risultanti dal certificato penale aggiornato, uno dei quali specifico in relazione al reato per cui si procede (condanna per ricettazione commessa il 23.10.2018).

3. Il PG ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce per il giudizio;

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di conversione del ricorso in appello, con le relative conseguenze, formulata dal Procuratore Generale.

2.1. Secondo l’organo requirente, si verte qui al cospetto di ricorso per saltum ai sensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. che, in quanto proposto per vizio di motivazione, deve essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208–01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 – 01).

2.2. Nel caso di specie, peraltro, non si verte al cospetto di ricorso per saltum ai sensi dell’’art. 569 cod. proc. pen. bensì di quello diretto previsto dall’art. 608 cod. proc. pen.

2.2.1. È appena il caso di evidenziare che il ricorso immediato per cassazione presuppone che la parte impugnante abbia «diritto di appellare la sentenza di primo grado». In termini sistematicamente coerenti, la parte che, avendo la facoltà di appellare, non se ne avvale optando per il ricorso immediato, soggiace al limite di deducibilità dei vizi imposto dall’art. 569 comma 3 cod. proc. pen. (secondo cui, appunto, «La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’articolo 606 comma 1 lettere d) ed e) »), con la correlata previsione della conversione dell’impugnazione in appello laddove i limiti così imposti siano invece valicati dal ricorso («In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello »).

2.2.2. Di rimando, laddove la parte e, in questo caso, specificamente il Pubblico Ministero, non abbia il menzionato «diritto di appellare la sentenza di primo grado», l’impugnazione trova strumento non nel ricorso ex art. 569 comma 1 cod. proc. pen. bensì in quello di cui all’art. 608 cod. proc. pen.

In particolare, con riguardo al Procuratore generale presso la Corte di appello qui in rilievo, questo « può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».

2.2.3. Nel caso in esame la sentenza di primo grado era appunto inappellabile. Avuto riguardo alla cronologia processuale, alla stessa si applica la previsione di cui all’art. 593 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui «Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2».

2.2.4. Tanto premesso, il ricorso risulta proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. e, come tale, non patisce i limiti che si sono visti propri del ricorso immediato.

3. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

3.1. In generale, secondo incontrastato orientamento nomofilattico, «(a)i fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo» (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 – 01). Sulla stessa linea è stato recentemente ribadito che la particolare tenuità del fatto «può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U – , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 – 01).

Muovendo da tale premessa, merita adesione l’affermazione secondo cui il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa richiede necessariamente un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’articolo 131-bis cod. pen. sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8979 del 14/02/2024, n.m.; Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 8032 del 13/01/2026, n.m.).

L’assunto non è contraddetto da quelle pronunce secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multis Sez. 6 – , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 – 01). Ed, invero, avuto riguardo ai casi esaminati, le decisioni così in rilievo hanno validato il diniego della causa di esclusione in ragione della constatazione che uno dei criteri di tenuità del fatto non era soddisfatto.

Si tratta di coordinate ermeneutiche che, in sé meritevoli di adesione, devono sempre essere lette alla stregua del fondamentale canone secondo cui «l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente» (Sez. U, Sentenza n. 13681/2016 cit.).

3.2. La sentenza impugnata, pur avendo richiamato formalmente il criterio di esaustiva valutazione dei cdd. indici criteri (particolare tenuità e comportamento risulta non abituale) nonché, per ciascuno degli stessi, dei rispettivi indici requisiti (che, specificamente, per la particolare tenuità sono costituiti dalle modalità della condotta e dall’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’articolo 133, primo comma, ora anche in considerazione della condotta susseguente al reato), ha di fatto concentrato la disamina essenzialmente sull’entità del danno, peraltro sulla base di valutazioni inesatte, senza nemmeno prendere in considerazione differenti indici che pure erano destinati ad assumere potenziale rilievo.

3.3. In particolare, con riguardo all’esiguità del danno la sentenza è incorsa in violazione di legge penale laddove ha affermato che «emerge l’assoluta tenuità del fatto trattandosi di furto di soli 150,00 euro contanti e pochi altri effetti personali non ritrovati». Si tratta di valutazione incoerente con le nozioni applicabili sul tema.

3.3.1. In materia di furto l’entità dell’offesa patrimoniale è definita dai beni oggetto di sottrazione, risultando irrilevanti le vicende successive, quali il ritrovamento o anche la restituzione di parte del compendio asportato, da parte dell’autore del furto o di terzi.

Del resto, con riguardo al tema contiguo della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità contemplata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. è stato analogamente chiarito che «(a)i fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell’entità del danno è quello della consumazione del reato, posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi» (Sez. U – , Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 03).

Su tale linea è stato affermato che i comportamenti successivi dell’agente, anche quando diretti alla riparazione del danno, all’eliminazione delle sue conseguenze o, comunque, al ristoro dei danneggiati, non possono di per sé rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 34232 del 30/05/2024, n.m.; Sez. 3, Sentenza n. 39835 del 27/09/2022, n.m.).

In particolare, le attività restitutorie e risarcitorie non incidono sull’entità del danno, seppure, a seguito della modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 al testo dell’art. 131-bis comma 1 cod. pen., applicabile retroattivamente in quanto norma di favore, sono destinate a rilevare quali condotte susseguenti al reato.

3.3.2. Alla stregua dei criteri indicati, risulta pertanto evidente l’errore della sentenza impugnata che, a fronte della sottrazione del borsone contenente effetti personali, il cellulare ed il portafoglio con euro 150,00, ha ritenuto di commisurare il danno al solo valore della somma sulla base della considerazione che erano stati ritrovati il cellulare e gli effetti personali (questi, tra l’altro, solo in parte, posto che non risultavano recuperati chiavi dell’auto e occhiali da vista).

Secondo quanto correttamente argomentato dal ricorrente, la dimensione del danno rilevante doveva essere verificata sulla base dell’intero compendio fatto oggetto di sottrazione, a prescindere da quanto recuperato successivamente dalla persona offesa anche per effetto del ritrovamento da parte di terzi, dovendosi sul punto disattendere la contraria affermazione contenuta nella memoria della difesa.

3.4. Come premesso, d’altro canto, la particolare tenuità dell’offesa nemmeno può esaurirsi nella valutazione della sola esiguità del danno che, di per sé, si mostra idonea a fondare esclusivamente il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. nei reati che offendono il patrimonio. Posto che ai presenti fini ben più ampio è il campo di indagine nei termini sopra illustrati, si rileva che la sentenza non ha valutato le indicazioni ricavabili dal fatto che il furto era aggravato e che il fatto era stato commesso da due soggetti in concorso, con quanto ciò può eventualmente comportare in punto di maggiore strutturazione della condotta e di intensità del dolo. Si tratta di elementi con cui la valutazione era tenuta a confrontarsi seppure senza esiti predeterminati.

3.5. Con riguardo al tema della abitualità, inoltre, la sentenza si è limitata ad affermare laconicamente l’assenza di elementi che ne inducano ad affermare la ricorrenza. Si tratta, peraltro, di motivazione che si mostra carente in quanto non si confronta con le risultanze del casellario che registra la iscrizione di tre precedenti, uno dei quali specifico in relazione al reato per cui si procede (condanna per ricettazione commessa il 23.10.2018).

4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica, perché provveda al rinnovo del giudizio in ordine alla causa di esclusione della punibilità, attenendosi ai principi sopra indicati, libero nell’esito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica

Così è deciso, 12/03/2026

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