Da quando decorrono gli interessi legali per l’ingiusta detenzione?

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Cass. pen., sez. IV, 19/05/2026 (ud. 19/05/2026, dep. 24/06/2026), n. 23400 (Pres. Di Salvo, Rel. Fallarino)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da quando decorrono gli interessi al tasso legale in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de L’Aquila accoglieva una domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata in relazione a un periodo di restrizione sofferta durante un procedimento che vedeva l’odierno istante imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, da cui era stato definitivamente assolto.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge con riferimento agli interessi legali riconosciuti sul quantum liquidato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la decorrenza degli interessi al tasso legale, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito − non avente natura risarcitoria − può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007).

I risvolti applicativi

In materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale decorrono dal passaggio in giudicato del provvedimento di liquidazione, poiché solo da tale momento il credito, di natura indennitaria e non risarcitoria, diviene certo, liquido ed esigibile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4

Num. 23400

Anno 2026

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: FALLARINO DANIELA

Data Udienza: 19/05/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.

contro

P. N. nato il … a …

avverso l’ordinanza del 04/11/2025 della Corte d’appello di L’aquila

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;

lette le conclusioni, depositate dal Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa alla condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi legali dalla data della notificazione dell’ordinanza e alla statuizione relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese relative al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa il 19 febbraio 2026, la Corte di appello di L’Aquila ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da N. P. in relazione al periodo di restrizione sofferta, in relazione a un procedimento che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, da cui era stato definitivamente assolto con sentenza del 6 marzo 2024, irrevocabile il 20 luglio 2024.

La Corte territoriale, all’esito del giudizio, dopo aver escluso che il P. avesse dato causa o concorso a dar causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione sofferta, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 54.607,00, oltre ai relativi interessi legali dalla data della notifica dell’ordinanza a quella del saldo. Ha condannato, inoltre, l’amministrazione, al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dell’istante, dichiaratosi antistatario.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Con il primo dei motivi si denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli interessi legali riconosciuti sul quantum liquidato.

Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, nel condannare l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, ne ha riconosciuto la decorrenza «dalla data di notificazione» dell’ordinanza, invece che dalla definitività della pronuncia, momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. Si osserva che nel giudizio di riparazione instaurato dal P. il Ministero non si è costituito e che, pertanto, non poteva essere considerato soccombente e condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’istante.

Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nelle parti indicate, relative agli interessi e alle spese legali.

3. Con requisitoria scritta, depositata in data 24 aprile 2026, il Procuratore generale di questa Corte ha concluso nei termini indicati in epigrafe.

4. Entrambi i motivi sono fondati.

5. In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, la decorrenza degli interessi al tasso legale, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito − non avente natura risarcitoria − può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Rv. 288270 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677 – 01).

Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto gli interessi sulla somma attribuita all’istante con decorrenza dalla notifica del provvedimento, invece che dalla sua definitività.

6. In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione delle spese di lite, questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui si ribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 – 01, secondo cui, anche a seguito della modifica dell’art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, non sono venute meno le ragioni espresse da Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, omissis, Rv. 222264 – 01, che, in considerazione della natura del procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, «a contraddittorio necessario» (che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell’economia e delle finanze), ma non «a carattere contenzioso necessario», in quanto l’Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui il Ministero non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa del privato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi da dirimere, una soccombenza dell’Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, non poteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente − atteso che l’amministrazione non si era costituita, come ben rilevato dalla stessa Corte nella motivazione del provvedimento impugnato − che il Ministero non poteva essere considerato soccombente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudice adito non poteva pronunciare condanna a suo carico.

7. In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla decorrenza della corresponsione degli interessi legali e a quella relativa alle spese di lite, che vanno, conseguentemente, eliminate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla condanna del Ministero alla corresponsione degli interessi legali dalla data della notificazione dell’ordinanza anziché dalla data di irrevocabilità della stessa; nonché alla statuizione relativa alla condanna del Ministero a rifondere a P. N. le “spese di assistenza della procedura che liquida in euro 1500 per compensi professionali, oltre accessori di legge”, statuizione che elimina.

Così deciso, il 19/05/2026.

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