Quando il giudice di appello deve motivare la richiesta di rinnovazione del dibattimento?

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Cass. pen., sez. II, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 24/06/2026), n. 23380 (Pres. Ariolli, Rel. Sbrana)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice di appello abbia l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, in (parziale) riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, appellata, dall’imputato, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la impugnata sentenza, con condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile relative al grado.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata in appello e ribadita nella memoria difensiva depositata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018; Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, che ha chiarito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è comunque sottratto al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità).

I risvolti applicativi

Il giudice di appello è tenuto a motivare espressamente la rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento della relativa istanza; il rigetto, invece, può essere sorretto anche da una motivazione implicita, desumibile dall’affermazione della sufficienza del compendio probatorio ai fini della decisione sulla responsabilità dell’imputato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 23380

Anno 2026

Presidente: ARIOLLI GIOVANNI

Relatore: SBRANA FRANCESCA

Data Udienza: 04/06/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

S. E., nato a … il …;

avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. P. M., che ha concluso riportandosi al ricorso ed ai motivi aggiunti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2025, la Corte di appello di Roma in (parziale) riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo del 16/07/2014, appellata, per quanto qui rileva, da E. S., dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la impugnata sentenza, con condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese sostenute dalla parte civile relative al grado.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. P. M., difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.

2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Al riguardo, censura la sentenza nella parte in cui avrebbe reso una motivazione meramente apparente, aderendo alla decisione del primo giudice, senza operare alcun confronto con le specifiche deduzioni difensive e le risultanze istruttorie, limitandosi ad affermare che “non si rilevano in atti evidenti elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria”.

Stigmatizza, vieppiù, la valutazione operata delle dichiarazioni delle persone offese, costituite parti civili, richiamando giurisprudenza di legittimità.

Deduce, inoltre, come la motivazione si fondi su presupposto processuale erroneo, nella parte in cui afferma che l’udienza si è svolta nelle forme del rito cartolare ed il contraddittorio svolto sulla base delle conclusioni scritte delle parti: di contro, il difensore aveva depositato tempestiva istanza di trattazione orale che veniva ammessa.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.

A parere del ricorrente, sarebbe stata omessa una verifica in ordine alla esistenza di depauperamento patrimoniale causalmente riconducibile alla condotta dell’imputato, alla destinazione delle somme versate dalle persone offese, alla riconducibilità dell’ingiusto profitto all’imputato; censura vieppiù la sentenza nella parte in cui il dolo è stato ritenuto integrato sulla base di mere congetture, senza alcun confronto con la deduzione della possibile buona fede dell’imputato.

La sentenza ometterebbe, poi, di chiarire in che termini la condotta degli imputati si sia inserita nella fase genetica della induzione in errore.

2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all’art. 603 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per illegittimo rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata in appello e ribadita nella memoria difensiva depositata: argomenta, al riguardo, come si sarebbe trattato di prova decisiva, anche alla luce delle evidenziate carenze motivazionali della sentenza, in quanto funzionale alla verifica della esistenza, entità e riferibilità del profitto del reato.

La Corte di appello avrebbe omesso, di contro, ogni effettivo scrutinio della richiesta, limitandosi a rendere, sul punto, motivazione meramente apparente.

2.4. In data 18 maggio 2026 venivano depositati dall’avv. P. M. motivi aggiunti, con cui si sviluppavano ulteriori argomentazioni, in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, in relazione a ciascun motivo di ricorso, insistendo per l’annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo proposto per motivi aspecifici o meramente reiterativi o comunque non consentiti e manifestamente infondati.

1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, omissis, Rv. 280027 – 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, più di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, omissis, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, omissis, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, omissis, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, omissis, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, omissis, Rv. 251528 -01).

1.2. La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710 – 01).

Invero, poiché la funzione tipica dell’impugnazione è quella di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono presentare una duplice specificità, dovendo contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione e, contemporaneamente, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e la sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito, sì da condurre a decisione differente.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, omissis, Rv. 268822 – 01).

1.3. Ciò premesso, risultano motivi non consentiti, non essendo stati previamente e specificamente devoluti alla cognizione del giudice di appello, quelli relativi alla integrazione del reato di truffa ed alla sussistenza degli elementi costituivi del reato, diversi dall’elemento soggettivo.

1.3.1. E’ invero inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, omissis, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, omissis, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, omissis, Rv. 266202 – 01).

1.3.2. Nella specie, con l’atto di appello veniva formulato un motivo specifico, e sostenuto dalla illustrazione degli elementi in fatto e diritto, solo in punto di elemento soggettivo, mentre in punto di elemento oggettivo la censura prospettata risultava assolutamente generica e carente dei requisiti minimi di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., contenendo una mera enunciazione di principi di diritto non declinati nel caso concreto (vds. pagg. 4 e 5 dell’atto di appello).

Nessuna specifica censura, poi, attingeva le statuizioni civili.

1.3.3. Ad ogni modo, la Corte territoriale non si è limitata ad attestare la mancata ricorrenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., ma, in ragione della presenza di parte civile e di condanna al risarcimento del danno, ha valutato le doglianze difensive portate nell’atto di gravame (pagg. 5-6 della sentenza impugnata).

Inoltre, la Corte di appello si è confrontata criticamente con le specifiche deduzioni difensive avanzate in atto di impugnazione in punto di elemento soggettivo, rendendo motivazione compiuta e priva di aporie logiche, nonché aderente alle risultanze processuali, rispetto alla quale neppure viene formulato in ricorso un vizio di travisamento (vds. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Il motivo di ricorso, dunque, risulta meramente reiterativo della censura portata in appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

1.3.4. Anche in punto di rinnovazione istruttoria, il provvedimento di rigetto risulta motivato con argomentazione logica e compiuta, facendo vieppiù corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte (vds. pagg. 5 e 6 della sentenza citata).

Invero, risulta principio costantemente affermato quello secondo cui il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275114-01; Sez. 6, Sentenza n. 11907 del 13/12/2013, omissis, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, omissis, Rv. 245009 – 01; cfr. anche Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01, che ha chiarito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è comunque sottratto al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità).

1.4. Quanto al profilo di censura in punto di erronea indicazione del rito, se ne deve rilevare la assoluta aspecificità e genericità, che non consente neppure di apprezzare alcun interesse sotteso: invero, la errata indicazione del rito figura in una affermazione contenuta a pag. 5 della sentenza, dalla cui intestazione, tuttavia, risulta correttamente che l’udienza si è svolta in presenza e che le parti hanno rassegnato oralmente le loro conclusioni.

1.5. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva, comprese quelle illustrate nei motivi aggiunti.

A tale ultimo riguardo, si rileva ulteriormente come la inammissibilità del ricorso principale esima dal valutare i motivi aggiunti, in quanto il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari si trasmette a questi ultimi per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275158 – 01).

2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo che ha dato causa alla pronuncia di inammissibilità, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 04/06/2026

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