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In materia di riesame del sequestro preventivo per responsabilità penale degli enti, il difensore di fiducia del rappresentante dell’ente può presentare la richiesta anche senza una costituzione formale?

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Cass. pen., sez. III, 5/10/2023 (ud. 5/10/2023, dep. 16/01/2024), n. 1881 (Pres. Ramacci, Rel. Socci)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica è chiaramente individuata già nel titolo di questo articolo, ossia essa consiste nel comprendere quando, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen.[1], dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen.[2] ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231[3].

Difatti, nel procedimento, in occasione del quale la Cassazione aveva emesso la pronuncia qui in commento, dopo essere stata dichiarata inammissibile un’istanza di riesame presentata da una società avverso un decreto di perquisizione e di sequestro, la difesa impugnava innanzi alla Cassazione siffatto provvedimento contestando, tra i motivi addotti nel ricorso, il fatto che il Tribunale del riesame avesse erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo necessaria la procura speciale per la società.

Il caso in giudizio era, invece, per il ricorrente, del tutto estraneo alla giurisprudenza richiamata nell’ordinanza impugnata, dal momento che, nel caso in esame, essendo la società indagata ex d.lgs. 231 del 2001, nessun precedente giurisprudenziale, richiamato nell’ordinanza del Tribunale del riesame, riguardava una società indagata per la sua responsabilità mentre, solo per una società terza proprietaria di un bene, è necessaria la procura speciale (interessi attinenti alla questione civile di restituzione del bene, terzo proprietario), tenuto conto altresì del fatto che l’indagato potrebbe richiedere il riesame del sequestro anche per un bene di proprietà di un terzo, non indagato (così: Cassazione n. 10972 del 2011).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il problema, posto dall’impugnante, riguardante, come appena visto, la possibilità per la società indagata ex d.lgs. 231 del 2001 di non munirsi di procura speciale, prima dell’informazione di garanzia ex art. 57 d.lgs. 231 del 2001 atteso che, dopo l’informazione di garanzia, l’ente deve essere munito di procura speciale ex art. 39, terzo comma, d.lgs. 231 del 2001, veniva risolto dal Supremo Consesso citando il seguente arresto giurisprudenziale: “In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs medesimo” (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015).

I risvolti applicativi

Per effetto di questa pronuncia, confermativa di quanto già postulato dalle Sezioni unite nella decisione n. 33041 del 2015, non è richiesta la procura speciale laddove sia proposta una richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sempreché, prima o tutt’al più contestualmente all’esecuzione del sequestro (e, quindi, non in un momento successivo), non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs medesimo il quale, come è noto, dispone quanto segue: “1. L’informazione di garanzia inviata all’ente deve contenere l’invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l’avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2”, d.lgs. n. 231 del 2001 (cioè una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell’ente e le generalita’ del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio).

Solo ove non sia stata dunque comunicata siffatta informazione, basta la nomina per proporre tale richiesta nel caso di specie atteso che, nel caso contrario, occorre viceversa la procura speciale.

[1]Ai sensi del quale: “1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. 2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’articolo 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria. 3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione. 5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. 6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria. 7. Si applicano le disposizioni dell’articolo 309, commi 9, 9-bis e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’articolo 240 comma 2 del codice penale. 8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro”.

[2]Secondo cui: “1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2”.

[3]Per il quale: “1. L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo. 2. L’ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell’autorita’ giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità: a) la denominazione dell’ente e le generalita’ del suo legale rappresentante; b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura; c) la sottoscrizione del difensore; d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio. 3. La procura, conferita nelle forme previste dall’articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e’ depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e’ presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2. 4. Quando non compare il legale rappresentante, l’ente costituito è rappresentato dal difensore”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1881 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udienza: 05/10/2023

Data Deposito: 16/01/2024

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M. R. SRL

avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO

relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite ;e conclusioni del PG LUIGI GIORDANO, per l’inammissibilita’ del ricorso.

Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste nell’accoglimento del ricorso;

deposita nomina a sostituto processuale.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 18 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile (PER DIFETTO DELLA PROCURA SPECIALE) l’istanza di riesame presentata dalla

società M. R. s.r.l. avverso il decreto di perquisizione e di sequestro del 5 aprile 2023 del P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito della vicenda avente ad oggetto il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 19 marzo 2023 con il quale era disposto il sequestro finalizzato alla confisca, in forma diretta, nei confronti della M. R. s.r.l. (e per equivalente nei confronti dell’indagato legale rappresentante della società, R. J.) per complessivi euro 273.365,56 (per il reato di cui agli art. 110, 81 e 483 cod. pen., 10 quater d.lgs. 74 del 2000).

2. Ricorre in cassazione la società M. R. s.r.l. deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Violazione di legge (art. 127, 591, 568, 571, 100 e 122 cod. proc. pen.).

Il Tribunale del riesame ha erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo necessaria la procura speciale per la società. Il caso in giudizio è, invece, del tutto estraneo alla giurisprudenza richiamata nell’ordinanza impugnata. Nel caso in esame la società è indagata ex d.lgs. 231 del 2001; nessun precedente giurisprudenziale, richiamato nell’ordinanza del Tribunale del riesame, riguarda una società indagata per la sua responsabilità. Solo per una società terza proprietaria di un bene è necessaria la procura speciale (interessi attinenti alla questione civile di restituzione del bene, terzo proprietario). Peraltro, l’indagato potrebbe richiedere il riesame del sequestro anche per un bene di proprietà di un terzo, non indagato (vedi Cassazione n. 10972 del 2011).

La società ricorrente è indagata nel procedimento in esame, e in quanto tale è una parte alla quale devono essere assicurate le garanzie previste per qualsiasi indagato, oltre a quelle specifiche degli art. 34, 35 e 57 del d.lgs. 231 del 2001. La mancanza dell’informazione ex art. 57, citato, non pregiudica le garanzie – generali – di difesa degli indagati (vedi S.U. 33041 del 2015), ma incide solo sugli obblighi di cui all’art. 39 d.lgs. 231 del 2001 (obbligo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.).

Solo dopo l’informazione di garanzia, ex art. 57 citato, si genera l’obbligo della società di agire ex art. 39 d. Igs 231 del 2001 (con la procura speciale), non prima. L’avviso di garanzia, nel caso in esame, non risulta mai notificato alla società ricorrente. Del resto, il Tribunale del riesame non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza della procura speciale ex art. 39, d.lgs. 231 del 2001, ma ha ritenuto inammissibile l’impugnazione come se la ricorrente fosse un terzo estraneo.

2. 2. Mancanza assoluta della motivazione sui motivi di riesame.

Il Tribunale del riesame non ha motivato sui 5 motivi di riesame proposti: violazione di legge processuale; carenza delle condizioni di applicabilità del sequestro per il deposito su un conto corrente dedicato delle somme sequestrate, di provenienza pubblica; mancanza di gravità indiziaria; inefficacia del sequestro per omessa trasmissione del P.M. di elementi favorevoli agli indagati; inosservanza dei termini di cui all’art. 309, quinto comma, cod. proc. pen.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

2. 3. La Procura Generale, sostituto procuratore generale Luigi Giordano, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perché l’istanza di riesame è stata proposta da difensore non munito di procura speciale.

3. 1. Il ricorso proposto dal difensore del terzo interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, quando é rilevato il difetto di procura speciale, deve essere dichiarato inammissibile senza che possa trovare applicazione la disciplina della concessione del termine previsto dall’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013 – dep. 23/09/2013, omissis, Rv. 257729; vedi anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 – dep. 29/05/2013, omissis, Rv. 255445 e Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 – dep. 17/11/2014, omissis, Rv. 260894).

Infatti, nell’ambito del processo penale il terzo interessato si trova in una posizione sostanzialmente equiparata a quella degli altri soggetti titolari di interessi meramente civilistici disciplinati dall’art. 100 cod. proc. pen., che prevede, espressamente, per costoro la necessità della assistenza di un difensore munito di procura speciale non potendo detti soggetti stare in giudizio personalmente. Può,

quindi, dirsi del tutto certa la necessità per il terzo interessato di essere munito di procura speciale (escludendosi, del pari, la possibilità che lo stesso possa agire personalmente a tutela dei propri diritti o interessi).

4. Il problema posto nel ricorso riguarda la possibilità per la società indagata ex d.lgs. 231 del 2001 di non munirsi di procura speciale, prima dell’informazione di garanzia ex art. 57 d. lgs. 231 del 2001; dopo l’informazione di garanzia l’ente deve essere munito di procura speciale ex art. 39, terzo comma, d.lgs. 231 del 2001: “In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs medesimo” (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv. 264309 – 01).

Tuttavia, il ricorso risulta generico in quanto si afferma assertivamente che la società è indagata senza nessuna rappresentazione di elementi fattuali sulla sottoposizione ad indagine dell’ente, per il d.lgs. 231/2001. La ricorrente afferma di essere indagata ma non specifica per quale violazione e sulla base

di quali atti.

Si deve, infine, rilevare (per completezza) come il legale rappresentante della società non risulta neanche indagato, in quanto indagato è R. J. e non R. L. (legale rappresentante che ha conferito la procura speciale il 25 maggio 2023 per il ricorso in cassazione, ricorso che chiaramente specifica: “in persona del legale rappresentante R. L.”).

Conseguentemente corretta risulta l’ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza della procura speciale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di E. 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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