Cass. pen., sez. II, 12/02/2025 (ud. 12/02/2025, dep. 13/03/2025), n. 10304 (Pres. Petruzzellis, Rel. Cersosimo)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Tra le questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, una di essa riguardava quando sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Enna dichiarava inammissibile un appello avverso una sentenza, con la quale il Giudice di Pace di Leonforte aveva condannato l’imputato alla pena di euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen. ed al risarcimento in favore della parte civile.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’accusato, il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 37 d.l.gs. 274/2000.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ignorato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impugnazione avverso i punti di sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.l.gs. 274/2000 e 574, comma quarto, cod. proc. pen., i suoi effetti ai punti che dipendono dai primi e, in particolare, a quelli concernenti il risarcimento del danno.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato l’orientamento nomofilattico secondo il quale sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011; Sez. 5, Ordinanza n. 27488 dell’08/03/2024).
I risvolti applicativi
Sono appellabili le sentenze del giudice di pace che, oltre alla pena pecuniaria, prevedono risarcimenti, a condizione che l’impugnante contesti anche l’affermazione di penale responsabilità, e non solo la pena.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10304 Anno 2025
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: CERSOSIMO EMANUELE
Data Udienza: 12/02/2025
Data Deposito: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P. F. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 01/08/2024 del Tribunale di Enna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. F. P., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 01 agosto 2024 con cui il Tribunale di Enna, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza emessa, in data 16 aprile 2024, con la quale il Giudice di Pace di Leonforte, lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen. ed al risarcimento in favore della parte civile V. G..
2. Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 37 d.l.gs. 274/2000.
La Corte territoriale avrebbe ignorato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’impugnazione avverso i punti di sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 d.l.gs. 274/2000 e 574, comma quarto, cod. proc. pen., i suoi effetti ai punti che dipendono dai primi e, in particolare, a quelli concernenti il risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Costituisce principio consolidato e condiviso dal Collegio considerare ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d. lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che trova il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale (vedi Sez. 2, n. 9631 del 11/1/2019, omissis, Rv. 275765-01, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, omissis, Rv. 276459 – 01; da ultimo Sez. 5, n. 21010 del 22/02/2024, omissis, non massimata e Sez. 5, Ordinanza n. 29695 del 18/04/2024, omissis, non massimata).
Di conseguenza, ove l’imputato, con l’atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si devono intendere estesi alle statuizioni civili. Non vi è necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente, l’impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna.
In conclusione, deve essere ribadito che sono appellabili tutte le sentenze del giudice di pace che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengono statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena ma censuri l’affermazione di penale responsabilità (Sez. F, n. 32324 del 11/8/2011, omissis, Rv. 251094-01; Sez. 5, Ordinanza n. 27488 dell’08/03/2024, omissis, non massimata).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Enna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12 febbraio 2025.