Cass. pen., sez. VI, 14/07/2025 (ud. 14/07/2025, dep. 26/08/2025), n. 29715 (Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola Travaglini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a cosa si deve fare riferimento ai fini dell’individuazione del dies a quo per presentare tempestivamente le istanze di rescissione e di restituzione nel termine.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Venezia rigettava, per tardività, un’istanza di rescissione del giudicato e di quella, proposta in via subordinata, di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Padova, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato l’imputato, giudicato in assenza, responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con condanna alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 3400 di multa.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva l’omessa motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai fini dell’individuazione del dies a quo per presentare tempestivamente le istanze di rescissione e di restituzione nel termine – si deve avere riguardo alla precisa ed effettiva cognizione, da parte dell’interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna irrogata, cioè del titolo irrevocabile a suo carico, specificamente riportato nell’ordine di esecuzione menzionato (Sez. 2, n. 14510 dell’8/01/2025).
I risvolti applicativi
Il dies a quo, per presentare tempestivamente le istanze di rescissione e restituzione, decorre dalla effettiva conoscenza, da parte dell’interessato, del provvedimento, dell’autorità giudiziaria e della condanna, come indicato nell’ordine di esecuzione.







