Cass. pen., sez. I, 26/06/2025 (ud. 26/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29717 (Pres. De Marzo, Rel. Tona)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen.[1], la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen.[2] per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, respingeva un’opposizione proposta avverso in provvedimento con il quale era stata rigettata un’istanza di declaratoria dell’estinzione della pena dell’arresto pari a due mesi e dell’ammenda di euro 1.000,00 inflittale con sentenza emessa dal Tribunale di Trieste.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della decisione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen.[3], l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024).
I risvolti applicativi
Il giudice dell’esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa se il beneficio si è ormai consolidato per decorso del termine e con la maturazione delle condizioni che estinguono il reato ai sensi dell’art. 167 c.p..
[1]Ai sensi del quale: “La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale”.
[2]Secondo cui: “La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163”.
[3]Alla stregua del quale: “Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l’esecuzione delle pene”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29717 Anno 2025
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: TONA GIOVANBATTISTA
Data Udienza: 26/06/2025
Data Deposito: 26/08/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
GIUSEPPE DE MARZO Sent. n. sez. 2204/2025
CC – 26/06/2025
R.G.N. 7917/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di GENOVA
lette le conclusioni del PG, Luca Tampieri, ha chiesto con memoria scritta il rigetto del
ricorso.
1. Con ordinanza in data 14/01/2025, il Tribunale di Genova in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta nell’interesse di M. Z. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata l’istanza di declaratoria dell’estinzione della pena dell’arresto pari a due mesi e dell’ammenda di euro 1.000,00 inflittale con sentenza del Tribunale di Trieste in data 13/07/2009, irrevocabile il 15/03/2010.
La ricorrente aveva chiesto dichiararsi l’estinzione della predetta pena ai sensi dell’art. 173 cod. pen., stante il decorso del tempo, ma il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza con ordinanza de plano in data 14/11/2024, evidenziando che con precedente ordinanza in data 08/07/2024, sempre in sede di esecuzione, era stata revocata la sospensione dell’esecuzione di quella stessa pena, perché concessa dal giudice della cognizione in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen.; secondo il giudice dell’esecuzione, dalla data di quel provvedimento iniziava a decorrere il termine per la prescrizione della pena, termine che quindi doveva considerarsi ancora pendente quando era stata richiesta la declaratoria di estinzione.
Il provvedimento oggi impugnato è stato emesso dal Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di opposizione avverso l’ordinanza emessa de plano, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; l’opposizione è stata respinta perché, secondo quel Tribunale, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena in data 08/07/2024 aveva natura costitutiva. Veniva ritenuta infondata la prospettazione dell’opponente che ne assumeva la natura meramente dichiarativa, perché la tesi difensiva si basava su un orientamento giurisprudenziale valevole solo per le ipotesi di revoca di cui all’art. 168, primo comma nn. 1 e 2, cod. pen. che operano una ricognizione di un effetto prodottosi in presenza di determinate condizioni ope legis.
Invece nelle ipotesi di violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., non poteva dirsi che la pronuncia avesse carattere meramente ricognitivo, perché era richiesto uno specifico accertamento da parte del giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 168, terzo comma, cod. pen..
2. Avverso tale ordinanza il difensore di M. Z. ha proposto ricorso lamentando inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della decisione.
Con i motivi di ricorso e con la successiva memoria in data 22/04/2025, nella quale, a seguito della precedente assegnazione alla Settima sezione penale di questa Corte, si illustravano ulteriormente le censure insistendo per l’ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento, si assumeva che il provvedimento impugnato aveva travisato i precedenti giurisprudenziali di legittimità attribuendo all’ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena natura costitutiva e facendo così decorrere da quell’ordinanza il termine per la prescrizione pena.
Invece la revoca, anche quando adottata ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., aveva valenza meramente dichiarativa e pertanto la data di decorrenza del termine di prescrizione della pena doveva essere individuata a prescindere da quel provvedimento; altrimenti si sarebbero create disparità di trattamento basate su elementi casuali e si sarebbe vanificato l’istituto della prescrizione della pena.
3. Il Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto con memoria scritta il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente ha depositato memoria in data 04/06/2025, con la quale ha ribadito le ragioni proposte a fondamento delle censure, lamentando, in particolare, che, a fronte di una situazione processuale delineata con certezza nel certificato del casellario giudiziale, la motivazione del provvedimento impugnato illogicamente distingueva fra l’ipotesi di cui all’art. 168, terzo comma, cod. pen. e quelle di cui all’art. art. 168, primo comma, nn. 1 e 2 cod. pen. e sosteneva la natura costitutiva della pronuncia di revoca della sospensione condizionale della pena in un caso e dichiarativa negli altri, in violazione della giurisprudenza della Suprema Corte citata in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2. Come ha affermato recente giurisprudenza, «il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena» (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, omissis, Rv. 286411 – 01).
Se tuttavia così è, in sede di valutazione dei presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza in data 13/07/2009, irrevocabile il 15/03/2010, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto in quella sede procedere a verificare se il beneficio si fosse o meno consolidato e se quindi il reato andava dichiarato estinto.
Con l’ordinanza in data 08/07/2024 il reato non è stato dichiarato estinto e il giudice dell’esecuzione si è pronunciato sull’esecutività della pena con statuizione che ha conseguentemente escluso l’estinzione della medesima pena; tale statuizione si è poi consolidata ed è passata in giudicato.
3. Orbene il ricorrente modula le proprie movenze argomentative sulla linea di Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 261399 – 01, che, valorizzando dati letterali (il richiamo dell’art. 172, quinto comma, cod. pen., al momento del “verificarsi” della condizione per la eseguibilità), logici e sistematici, ha ritenuto (in un caso nel quale l’eseguibilità dipendeva dalla revoca dell’indulto, ma affermando principi di carattere generale) che il dies a quo dal quale decorre la prescrizione della pena è quello in cui la citata condizione risolutiva si è verificata (art. 172, quinto comma, cod. pen.). «Tale condizione risolutiva si verifica, di necessità, con l’irrevocabilità della sentenza che determina il presupposto della revoca, e cioè l’accertata commissione, da parte di chi abbia usufruito dell’indulto, del fatto di reato implicante, ope legis, la revoca stessa (in tal senso si veda, con assoluta chiarezza, la sopra citata sentenza Sez. 1, n. 34145 del 03/07/2014, omissis). È quindi evidente, dal
complesso interpretativo fin qui elaborato, che il provvedimento di revoca, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo al decorrere del tempo ai fini dell’estinzione della pena per prescrizione».
Tuttavia, nel caso di specie, in cui si discute dell’eseguibilità della sentenza che aveva illegittimamente concesso per la terza volta la sospensione condizionale, non si verte nel caso di revoca – decadenza (per la puntualizzazione, v. già Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, omissis, Rv. 264381 – 01).
Come ricordato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, omissis, Rv. 287004 – 01, le ipotesi di revoca – decadenza sono accomunate dal profilo caratterizzante che l’effetto giuridico della rimozione del beneficio si correla a fatti (commissivi o omissivi, materiali e/o giuridici), che sopravvengono alla pronuncia della sentenza di concessione della sospensione condizionale della esecuzione della pena, quali la perpetrazione, nei termini stabiliti dall’art. 163 cod. pen., di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, per i quali sia irrogata pena detentiva; il mancato adempimento degli obblighi imposti (art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.); la pronuncia, entro gli stessi termini, di ulteriore condanna per delitto, anteriormente commesso, con irrogazione di sanzione che cumulata a quella precedentemente sospesa, ecceda i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen. (art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.); la nuova condanna per delitto che consente la revoca discrezionale in considerazione dell’indole e della gravità del reato (art. 168, secondo comma, cod. pen.).
Invece, la revoca – qui rilevante – prevista dal terzo comma dell’art. 168 cod. pen. prescinde da qualsiasi condotta criminosa o evento giuridico sopravvenuti e trova, invece, fondamento nella inosservanza della legge penale che inficia la stessa concessione del beneficio.
Le ipotesi contemplate nei primi due commi dell’art. 168 cod. pen. si inquadrano a pieno titolo nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione della esecuzione della pena è per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condiciones risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova, al fine, attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato (art. 167, primo comma, cod. pen.) che costituisce il fondamento dell’istituto stesso.
La revoca prevista nel terzo comma dell’articolo 168 cod. pen. è, invece, affatto estranea a tale ambito: risulta, infatti, preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio, elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
Ne discende che, nel caso in esame, non vengono in considerazione né il verificarsi di una condizione risolutiva della disposta sospensione condizionale e né la questione del momento nel quale essa spiega i suoi effetti ai fini dell’eseguibilità della pena; rileva invece la distinta questione degli effetti, sempre ai fini dell’eseguibilità della pena, della decisione che, nei termini di recente esaminati dalle citate Sez. U Z., revoca la sospensione condizionale illegittimamente disposta.
E poiché la sospensione condizionale della pena illegittimamente disposta rappresenta un errore destinato ad essere rimosso – e che spiega i suoi effetti fintantoché ciò non accada – non può pensarsi che la pena possa essere considerata eseguibile, già dalla data di irrevocabilità della sentenza, ai fini del decorso del termine di prescrizione.
L’esigenza di non esporre indefinitamente il condannato alla possibilità di scontare la pena trova il suo rimedio all’interno del procedimento di revoca della sospensione stessa, alla luce del temperamento in forza del quale il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena che il giudice della cognizione abbia concesso in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note, allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena (come si ricava dalla già sopra richiamata Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, omissis, Rv. 286411 – 01).
Ma in ogni caso resta il dato processuale insuperabile che tale difesa doveva essere fatta valere nel precedente procedimento di esecuzione conclusosi con l’ordinanza in data 08/07/2024, che non è stata impugnata, che ha revocato il beneficio e che si è stabilizzata rendendo da qual momenti eseguibile la pena.
Non risulta che in quel precedente procedimento di esecuzione alcuna delle ragioni oggi proposte in ordine all’insussistenza delle condizioni per revocare il beneficio sia stata fatta valere, con la conseguenza che coerentemente il provvedimento oggi impugnato, emesso nel successivo procedimento di esecuzione, ha escluso che si sia verificata l’estinzione della pena per prescrizione.
Né in questa sede, a fronte del giudicato formatosi sull’ordinanza in data 08/07/2024, il
Tribunale di Genova adito quale giudice dell’esecuzione poteva pretermetterne gli effetti oramai consolidatisi, che avevano reso eseguibile la pena a quella data.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 26/06/2025





