Cass. pen., sez. II, 15/05/2026 (ud. 15/05/2026, dep. 11/06/2026), n. 21684 (Pres. Pellegrino, Rel. Bifulco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del pubblico ministero che censuri esclusivamente l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza avverso il rigetto della richiesta cautelare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso un provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato una richiesta di custodia cautelare avanzata con riferimento al concorso nei delitti di estorsione (capo 8 della provvisoria intestazione) e ricettazione (capo 16).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione sempre il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018).
I risvolti applicativi
È inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per Cassazione del pubblico ministero che censuri esclusivamente l’esclusione dei gravi indizi di colpevolezza, ove l’eventuale accoglimento non sia idoneo a determinare il ripristino della misura cautelare, unico bene giuridico perseguito e perseguibile mediante l’impugnazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21684 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: BIFULCO DANIELA
Data Udienza: 15/05/2026
Data Deposito: 11/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Reggio Calabria
nel procedimento a carico di: B. A. F. nato a …, il …
avverso l’ordinanza del 18/03/2026 del Tribunale di Reggio Calabria
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Marco Patarnello, con cuisi è chiesto pronunciare il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 marzo 2026, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso il provvedimento del 7 gennaio 2026, con cui il giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare avanzata a carico di A. F. B. con riferimento al concorso nei delitti di estorsione (capo 8 della provvisoria intestazione) e ricettazione (capo 16).
2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con un unico motivo, variamente articolato, si duole di violazione di legge per “carenza assoluta di motivazione e travisamento del fatto”, per avere il Tribunale omesso di esaminare il materiale probatorio trasmesso e, segnatamente, i filmati, che, a parere del ricorrente, consentivano di ritenere accertato il grave quadro indiziario relativo alla condotta estorsiva, provvisoriamente ascritta al capo 8) della rubrica. Il vaglio dei filmati è stato radicalmente omesso, avendo il Tribunale basato la propria decisione sull’analisi dei soli fermo immagine, limitandosi a osservare come, dall’osservazione delle immagini, non fosse possibile affermare con certezza che l’oggetto passato nelle mani del B. fosse una pistola (arma che, secondo il capo 8, costituiva il “prezzo” per la restituzione a tal C. di un’auto Fiat, oggetto di furto).
Altresì travisate sono state le dichiarazioni della persona offesa C. (proprietario dell’auto Fiat, oggetto di furto), illogicamente valorizzate dal Collegio del riesame, che non ha considerato la posizione processuale della vittima, indagata per favoreggiamento in relazione allo stesso episodio di cui al capo 8) dell’imputazione.
Si duole, infine, della mancata valorizzazione dell’ulteriore condotta estorsiva, di cui al capo 5), di poco precedente l’episodio estorsivo di cui al capo 8), e per la quale il Tribunale ha ravvisato la responsabilità del B..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito evidenziate.
2. Il primo – ed assorbente – profilo di inammissibilità si individua nella carenza di interesse di parte ricorrente. Invero, il ricorso è incentrato sulla sola critica della valutazione in merito alla gravità indiziaria e omette qualsivoglia riferimento alle esigenze cautelari e alle ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle medesime.
Come già puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Tribunale cautelare che abbia rigettato l’appello, ex art. 310 cod. proc. pen., deve essere sostenuto da un concreto interesse, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: «interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente» (Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, omissis, Rv. 281010 – 01, in motivazione, dove si rinvia a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251693 – 01).
Con più specifico riferimento al tema in esame, si è sostenuto che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell’ordinanza di reiezione dell’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l’accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell’interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 276375 – 01).
Né può ritenersi che le esigenze cautelari siano implicitamente sussistenti, atteso che, nel caso in esame, la misura richiesta non aveva riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, omissis, Rv. 285400 – 01; v. anche Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, omissis, Rv. 282355 – 01, secondo cui «il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.» (in motivazione, la Corte ha chiarito che in materia cautelare, poiché l’interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l’attualità in relazione a tutti i presupposti per l’adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno).
3. In ogni caso, pur a voler superare l’assorbente profilo testè esposto, il ricorso deve comunque ritenersi inammissibile, non riscontrandosi manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del giudice dell’appello cautelare, che risulta, per un verso, adeguatamente confrontarsi con il tema dedotto e, per l’altro, logicamente disattendere le censure dell’appellante (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828 – 01).
Di contro, il ricorrente propone censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice cautelare (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976 – 01) e, in definitiva, di una rilettura del quadro indiziario: richiesta, quest’ultima, inammissibile a fronte di una motivazione non soltanto conforme ai parametri della logica, ma anche priva dei dedotti travisamenti ovvero omissioni motivazionali (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482 – 01). In particolare, il ricorrente omette di confrontarsi con la ratio decidendi dell’avversato provvedimento, che va individuata nel punto in cui il Tribunale riconosce che le evidenze investigative non consentivano di
collegare le immagini videoregistrate con la pistola più tardi ritrovata addosso al B. Antonino Pio (v. p. 4 dell’ordinanza impugnata) ritenendo comunque indimostrato che A. F. B., “mero” accompagnatore del soggetto (l’altro B.), sul quale veniva ritrovata l’arma, avesse partecipato alle trattative finalizzate alla restituzione dell’auto e, dunque alla condotta estorsiva stessa. Risulta, pertanto, deprivata di fondamento la censura di radicale, omessa motivazione da parte del giudice dell’appello cautelare. Né questo Collegio potrebbe fondatamente ridiscutere le valutazioni espresse nel gravato provvedimento in merito alle dichiarazioni della persona offesa, C., trattandosi di profilo di fatto, ampiamente valutato dai giudici della cautela, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte.
4. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.
La qualità di parte pubblica del ricorrente la esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così è deciso, 15/05/2026






