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Se manca l’autorizzazione per riaprire un’indagine dopo l’archiviazione, quando gli atti successivi non sono validi e non si può perseguire nuovamente lo stesso reato?

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Cass. pen., sez. II, 08/03/2024 (ud. 08/03/2024, dep. 04/04/2024), n. 14968 (Pres. Beltrani, Rel. Recchione)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini.

Orbene, avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore che deduceva violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto inammissibile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9, e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l’inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell’ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010).

I risvolti applicativi

Se manca l’autorizzazione per riaprire le indagini dopo l’archiviazione, gli atti di indagine successivi non possono essere utilizzati e il pubblico ministero non può perseguire nuovamente lo stesso reato, a meno che non si decida di riaprire le indagini.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14968 Anno 2024

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 08/03/2024

Data Deposito: 11/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO

nel procedimento a carico di:

L. F. nato a … il …

S. I. nato a … il …

G. A. nato a … il …

M. G. nato a … il …

R. B. nato a … il …

G, D. nato a … il …

C. E. nato a … il …

C. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 21/11/2023 del TRIBUNALE di CUNEO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

(…)

il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso•

-l.’Avv. L. S. con memoria si associava alle richieste del pubblico ministero nell’interesse della “… rappresentata dall’amministratore unico M. F.)

l’Avv. F. G., con memoria, nell’interesse di L. F., instava per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cuneo dichiarava non doversi procedere per le condotte di appropriazione indebita contestate in quanto, in relazione alle stesse, era stato emesso un provvedimento di archiviazione e non vi era stata nessuna richiesta di riapertura delle indagini.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: si allegava che procedura dell’archiviazione era stata impropriamente usata per assegnare alle condotte perseguite dalla Procura una diversa qualificazione giuridica (“truffa”, invece che appropriazione indebita).

Si deduceva, pertanto, che la sequenza procedimentale e le motivazioni dell’archiviazione indicherebbero la volontà dell’Ufficio di Procura di perseguire penalmente le condotte per le quali era stata emessa la sentenza di non doversi procedere, dato che le stesse erano state “archiviate” esclusivamente per effettuare una modifica della qualificazione giuridica.

Si segnalava, infine, che il provvedimento impugnato faceva erroneamente riferimento al reato di ricettazione invece che a quello di appropriazione indebita.

CONSIDERATO iN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Le doglianze avanzate nei confronti della sentenza impugnata sono manifestamente infondate.

Il collegio riafferma che il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, comunque qualificato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, ove non sia stata disposta la riapertura delle indagini (così, Sez. U del 24/6/2010 n. 33885, omissis, Rv 247834, sulla scia delle precedenti decisione di Sez. U del 22/3/2000 n. 9, omissis, Rv 216004 e della Corte Costituzionale 27/1995 la quale ultima ha riconosciuto la indefettibile necessità di un precedente provvedimento autorizzatorio da parte del Giudice al quale è subordinato l’inizio di un nuovo procedimento, principio confermato, sia pure nell’ambito di una pronuncia di irrilevanza della questione, ancora dalla Corte Cost.. con ord. 56/2003; conformi: Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, omissis, Rv. 270413; Sez. 1, n. 16306 del 04/03/2010, omissis, Rv. 246668 – 01).

1.2. Nel caso in esame le determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale in ordine alle stesse condotte oggetto della sentenza impugnata erano “già” state assunte dal pubblico ministero, che in relazione alle stesse, aveva chiesto, ed ottenuto, l’archiviazione.

Tuttavia, senza procedere alla richiesta di apertura delle indagini, la Procura aveva successivamente esercitato l’azione penale per le stesse condotte.

Le ragioni sottese alla richiesta di archiviazione allegate con il ricorso, – ovvero la necessità di assegnare alle condotte una diversa qualificazione giuridica – sono inidonee a superare la preclusione ed a legittimare l’esercizio dell’azione penale.

Il provvedimento impugnato non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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