Cass. pen., sez. VI, 17/04/2025 (ud. 17/04/2025, dep. 10/07/2025), n. 25520 (Pres. Aprile, Rel. D’Arcangelo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale valutazione è richiesta nel caso di ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce quanto sussegue: “Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 comma 1 lettere b) o c)”, c.p.p..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Palermo rigettava una richiesta di riesame proposta avverso un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello della medesima città che, a sua volta, aveva disposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc pen., la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti del richiedente.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione degli artt. 275, commi 1-bis e 4, 274, comma 1, lett. c), 300, comma 5, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l’indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna (Sez. 1, n. 2218 del 20/04/1998).
I risvolti applicativi
L’ordinanza, che impone una misura cautelare dopo che l’imputato è stato prosciolto o assolto in primo grado, ma poi condannato in appello per lo stesso fatto, deve solo rivalutare le esigenze cautelari, mentre non deve invece indicare i singoli elementi di prova, perché questi sono già rinvenibili nella sentenza di condanna.







