Il mandato di arresto europeo può essere eseguito anche solo per interrogare l’imputato?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. VI, 16/07/2025 (ud. 16/07/2025, dep. 17/07/2025), n. 26196 (Pres. Giorgi, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mandato di arresto europeo può essere eseguito anche solo per interrogare l’imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catania disponeva la consegna di un cittadino italiano all’Autorità giudiziaria della Germania in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dal Tribunale distrettuale di Monaco, relativo ad un caso di truffa.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge, essendo il MAE stato emesso senza prevedere la possibilità per l’estradando di partecipare al processo a distanza mediante video collegamento.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui può essere data esecuzione ad una richiesta di consegna nei confronti di persona imputata di un reato anche solo per procedere al suo interrogatorio, poiché l’art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall’Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo (Sez. 6, n. 43386 del 11/10/2016; Sez. 6, n. 20282 del 24/04/2013; Sez. 6, n. 45043 del 20/12/2010).

I risvolti applicativi

La consegna di una persona imputata può essere eseguita anche solo per il suo interrogatorio, poiché l’art. 6, co. 1, lett. c) della legge n. 69/2005 consente la procedura per qualsiasi atto coercitivo inerente al processo.

Leggi anche

Contenuti Correlati