Cass. pen., sez. III, 11/03/2025 (ud. 11/03/2025, dep. 10/07/2025), n. 25459 (Pres. Andreazza, Rel. Vergine)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è necessaria la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale della Libertà di Catanzaro rigettava un’istanza di riesame proposta avverso un’ordinanza, con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città aveva applicato la misura degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di uno dei ristretti che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, e correlato vizio di motivazione, (stimato) asseritamente apparente, contraddittoria e manifestamente illogico, in relazione agli artt. 125, 273, 292 cod. proc. pen., e 74 dPR 309/90.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (In motivazione, la Corte – Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024 Ud. (dep. 23/01/2025) – ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un’associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
I risvolti applicativi
Nell’associazione per traffico di stupefacenti non è necessaria la prova che tutti gli associati si conoscano reciprocamente, essendo sufficiente la volontà consapevole di partecipare, con almeno altre due persone, a una società criminosa strutturata secondo quanto richiesto dalla legge.







