Rinnovazione del dibattimento: quando non serve il consenso alla lettura degli atti se cambia il giudice?

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Cass. pen., sez. fer., 25/08/2026 (ud. 25/08/2026, dep. 7/10/2026), n. 35587 (Pres. Boni, Rel. Pilla)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non è necessario il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal Tribunale cittadino, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato al capo 2 di cui all’art. 615-ter cod. pen., confermava nel resto la condanna per il reato associativo di cui al capo 1, riducendo conseguentemente la pena.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 525 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019).

I risvolti applicativi

In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali la cui ripetizione non sia stata richiesta, non sia stata ammessa o non sia più possibile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. F

Num. 35587

Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: PILLA EGLE

Data Udienza: 25/08/2026

Data Deposito: 07/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. P. nato a … il …

avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;

udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione LUCA SCIARRETTA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; in subordine il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 27 gennaio 2026 la Corte di appello di Palermo ha, in parziale riforma della pronuncia in data 18 aprile 2024 del Tribunale cittadino, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato contestato al capo 2 di cui all’art. 615 ter cod. pen. nei confronti di M. P. e ha confermato la condanna per il reato associativo di cui al capo 1 riducendo conseguentemente la pena.

Con la sentenza di primo grado l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui all’art. 416 cod. pen. e agli artt. 81 cpv. 615 ter commi primo e terzo cod. pen., per essersi associato con altri – non ricorrenti – al fine di commettere più reati di accesso abusivo al sistema informatico “L.” inserendo dati anagrafici non veritieri volti all’emissione di una pluralità di titoli di accesso allo stadio R. B. per gli incontri di calcio della squadra della città di Palermo intestati a soggetti ignari o inesistenti, alcuni dei quali aventi diritto ad un prezzo ridotto.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente i seguenti motivi.

2.1.Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 525 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che, a seguito del mutamento del collegio giudicante nel processo di primo grado, il Presidente non aveva espressamente dichiarato la utilizzabilità di tutti gli atti previa acquisizione del consenso di tutte le parti processuali. La questione aveva formato oggetto di specifico motivo di appello e la Corte territoriale ha respinto il motivo limitandosi a dire che non vi era stata una espressa richiesta delle parti di procedere ad una rinnovazione istruttoria o ad una rilettura della decisiva testimonianza del colonnello P..

La sentenza impugnata confonde la mancanza di richiesta con la mancata manifestazione di volontà dal momento che il Presidente del collegio si è limitato a chiedere se vi fossero nuove richieste istruttorie e niente altro, non essendo state interpellate le parti quanto al consenso da prestare per l’utilizzabilità di quanto precedentemente acquisito.

Non essendo stata espressamente pronunziata ai sensi dell’art. 525 comma 2 cod. proc. pen. una ordinanza che dichiarava l’utilizzabilità dell’istruttoria pregressa, le dichiarazioni del teste P. risultano inutilizzabili per violazione dell’art.511 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 157 e 159 cod. pen. nella misura in cui non è stata dichiarata la estinzione per prescrizione anche del capo 1 delle imputazioni.

La Corte territoriale, in ragione della natura permanente del reato contestato, ha ai fini dei termini prescrizionali inteso il reato consumato “Nella fine della stagione calcistica 2016/2017 e precisamente il 28 maggio 2017”.

Siffatta indicazione risulta secondo la difesa erronea dal momento che la contestazione come formulata dalla Pubblica accusa era una contestazione cd. aperta e dunque la consumazione poteva al più intendersi fissata con la consumazione dell’ultimo dei reati fine di cui al capo 2 e quindi alla data del 4 novembre 2016.

L’ultima conversazione che coinvolge il ricorrente risulta intercettata in data 6 novembre 2016 e si riferisce alla stampa dei biglietti stampati proprio il 4 novembre 2016.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della penale responsabilità del ricorrente in relazione alla contestazione associativa di cui al capo 1.

La Corte territoriale, a fronte di una specifica deduzione difensiva quanto alla partecipazione del ricorrente all’associazione e anche alla esistenza dell’associazione medesima, si è limitata a confermare le argomentazioni della sentenza di primo grado che aveva escluso che ci fosse una coincidenza del gruppo associativo criminale con il club “Ultras B. V.” in favore del quale erano stati stampati i biglietti.

In realtà la Corte territoriale non ha in alcun modo tenuto in conto la testimonianza di C., il quale ha invece chiarito che il fidanzato della coimputata R. era inserito nel gruppo degli Ultras ed era stato l’intermediario con i R. per la realizzazione dei biglietti a prezzo ridotto.

Inoltre, la sentenza impugnata opera una ulteriore erronea sovrapposizione e cioè quella della qualità del ricorrente quale capo ultras e quella di promotore dell’organizzazione.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione a fondamento della mancata concessione è assertiva e si affida a mere formule di stile.

2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena ridotta unicamente a seguito della estinzione per intervenuta prescrizione del secondo reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta nel suo complesso infondato.

1.Il primo motivo, in punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste P., è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, omissis Rv. 276754).

In motivazione le Sezioni unite hanno altresì chiarito che “[..]La disposizione di cui all’art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. non comporta, quindi, la necessità, a pena di nullità assoluta, di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen., poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Invero, la garanzia dell’immutabilità del giudice attribuisce alle parti il diritto, non di vedere inutilmente reiterati, pedissequamente e senza alcun beneficio processuale, attività già svolte e provvedimenti già emessi, con immotivata dilazione dei tempi di definizione del processo cui la parte può in astratto avere di fatto un interesse che, tuttavia, l’ordinamento non legittima e non tutela, bensì di poter nuovamente esercitare, a seguito del mutamento della composizione del giudice, le facoltà previste dalle predette disposizioni, ad esempio chiedendo di presentare nuove richieste di prova, che andranno ordinariamente valutate (..) In applicazione dell’ordinaria disciplina che regola l’ammissione delle prove, appare di tutta evidenza che l’ammissione di una qualsiasi prova (e quindi anche della reiterazione dell’esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto) possa essere disposta soltanto su richiesta formulata, ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen., dalle parti. [..]”

Appare dunque evidente nel caso di specie che, in assenza di una espressa e specifica richiesta della parte tesa a rinnovare l’esame dibattimentale del teste P., alcuna sanzione di inutilizzabilità può colpire la testimonianza medesima.

Per completezza argomentativa, va infine evidenziato che nel caso di specie non risulta applicabile la disciplina dell’art. 495 comma 4 ter cod. proc. pen. che ha per oggetto le prove assunte successivamente alla entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia.

2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato.

Se anche si volesse ritenere che la permanenza del reato è cessata in data 4 novembre 2016, come sostenuto dal ricorrente, il reato non risulta estinto per prescrizione alla data odierna, in ragione di tutte le sospensioni dei termini prescrizionali intervenute nel corso del processo.

Il termine massimo di prescrizione risulta così calcolato:

  1. alla data del 4 novembre 2016 occorre aggiungere ai sensi degli artt.157,161 cod. pen. anni 8 e mesi 9 (per il riconoscimento della qualifica di organizzatore) arrivando in tal modo alla data del 4 agosto 2025;
  2. a tale data vanno aggiunti 419 giorni di sospensione così determinati:306 giorni dal 27 marzo 2025 al 30 settembre 2025 e dal 30 settembre 2025 al 27 gennaio 2016 per rinvio su richiesta delle parti; 64 giorni in relazione all’udienza 22 aprile 2020 per l’emergenza Covid; 49 giorni dall’8 febbraio 2024 al 28/03/2024 per l’astensione dei difensori dalle udienze.

La data finale per il termine prescrizionale è da individuare nel 27 settembre 2026, termine non ancora maturato.

3. Il terzo motivo, in punto di penale responsabilità, risulta in fatto e rivalutativo.

La censura si risolve in una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944)

La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi (p.6) ha chiarito che l’organizzazione criminale non coincideva con il gruppo degli Ultras …, come del resto si ricava dalla circostanza che M. e D. R., esecutori materiali della falsificazione dei biglietti, non ne facevano parte.

La circostanza che l’organizzazione illecita nasca tra soggetti anche appartenenti ad una organizzazione lecita quale un club di tifosi non comporta il venir meno della illiceità delle condotte poste in essere dall’associazione e dunque l’illiceità dell’associazione stessa.

Inoltre, la responsabilità del ricorrente e il ruolo di organizzatore/promotore risulta evidente dalle intercettazioni telefoniche che ha delineato compiti e ruoli, mentre la testimonianza di C. è servita unicamente a delineare le origini e la struttura dell’organizzazione.

4. Il quarto motivo, relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta generico.

La sentenza, nel motivare in ordine alla mancata concessione della circostanze ha applicato correttamente i principi fissati da questa Corte secondo la quale, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, omissis, Rv. 282693).

La sentenza ha esaustivamente argomentato la decisione assunta valorizzando il precedente penale per rissa e il ruolo in concreto assunto nell’associazione dall’imputato.

5. Il quinto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta anch’esso generico.

La sentenza impugnata nel determinare la pena la fissa in misura prossima al minimo edittale, ha giustificato la mancata ulteriore riduzione in ragione delle considerazioni già espresse quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25/08/2026

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