Quali doglianze non sono deducibili in Cassazione in tema di concordato in appello?

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Cass. pen., sez. VI, 23/09/2026 (ud. 23/09/2026, dep. 7/10/2026), n. 35597 (Pres. Aprile, Rel. Ianniciello)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali doglianze non possono farsi valere con il ricorso per Cassazione in tema di concordato in appello.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma rideterminava una pena ai sensi dell’art. 599 –bis cod. proc. pen. nei confronti di un imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309 in complessivi anni cinque di reclusione ed euro 50 mila di multa.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, in relazione all’art. 599- bis cod. proc. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i motivi suesposti infondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in Cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell’illegalità perché non rientrante nei limiti edittali o perché diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019).

I risvolti applicativi

In tema di concordato in appello, con il ricorso in Cassazione sono inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.[1] e sui vizi di determinazione della pena che non ne comportino l’illegalità per superamento dei limiti edittali o per difformità dalla legge.

[1]Ai sensi del quale: “1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. 2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta”.

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