Quali documenti si possono produrre nel giudizio di legittimità?

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Cass. pen., sez. IV, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 8/10/2026), n. 35612 (Pres. Montagni, Rel. Lauro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali documenti possono essere prodotti nel giudizio di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva una domanda proposta ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., condannando il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 242.422,96, compensando le spese di lite.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendone l’annullamento, con o senza rinvio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 1, n. 41544 del 14/10/2025; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019).

I risvolti applicativi

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non ha potuto esibire nei precedenti gradi, purché non costituiscano prova nuova e non richiedano una valutazione sulla loro validità formale ed efficacia rispetto alle prove già raccolte e valutate nel merito.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 35612 Anno 2026

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: LAURO DAVIDE

Data Udienza: 01/10/2026

Data Deposito: 08/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,

nei confronti di D. C., nato a … il …,

avverso l’ordinanza dell’11 dicembre 2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della decisione impugnata;

letta la memoria dell’Avv. A. C., del foro di Locri, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, comunque, per il suo rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11 dicembre 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto la domanda proposta da D. C. ai sensi degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen., e ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 242.422,96, compensando le spese di lite.

1.1. Più in particolare, la Corte d’appello ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per l’ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 18 luglio 2019 – data in cui veniva tratto in arresto in esecuzione di un decreto di fermo per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. – al 10 maggio 2022 – data in cui veniva rimesso in libertà per effetto dell’assoluzione dall’addebito, pronunciata con sentenza emessa in pari data dalla stessa Corte territoriale (irrev. 12 novembre 2022).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendone l’annullamento, con o senza rinvio, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., con riguardo all’esclusione del concorso doloso o gravemente colposo dell’istante nella causazione e nel mantenimento della custodia cautelare.

Il ricorrente sostiene che l’assenza di dolo o colpa grave costituisce condizione dell’azione riparatoria e deve essere verificata d’ufficio mediante un giudizio autonomo rispetto a quello svolto nel processo di cognizione.

L’ordinanza avrebbe invece riprodotto lo schema argomentativo della pronuncia assolutoria e sovrapposto la verifica della responsabilità penale all’accertamento, diverso per oggetto e regola di giudizio, dell’eventuale efficacia sinergica della condotta dell’interessato nella produzione dell’evento detentivo.

In particolare, il ricorso censura l’omesso esame del decreto di fermo del 16 luglio 2019, dell’ordinanza cautelare del 21 luglio 2019 e degli ulteriori elementi che avrebbero concorso all’adozione e al mantenimento della misura.

Tra questi viene indicata la pendenza, a carico del C., di un distinto procedimento relativo a una contestazione di minaccia a pubblico ufficiale aggravata dal metodo mafioso, consistita, secondo l’imputazione richiamata nel ricorso, nell’avere evocato rapporti con la cosca … al fine di ottenere il rinnovo di una concessione demaniale.

Tale circostanza, non smentita dalla sentenza assolutoria e richiamata anche nella sentenza di condanna di primo grado, avrebbe dovuto essere valutata quale condotta extraprocessuale potenzialmente idonea a ingenerare nell’autorità giudiziaria il convincimento dell’appartenenza del C. al sodalizio.

Il Ministero deduce, inoltre, la mancata considerazione delle frequentazioni avute dal richiedente con altri soggetti, anche intranei al sodalizio, nonostante fossero state richiamate nei provvedimenti cautelari.

Il ricorso menziona, in particolare, controlli del C. insieme a soggetti indicati negli atti come appartenenti o contigui alla cosca operante nel territorio di …, fra i quali …, …, …,  … e …, quest’ultimo indicato come latitante in … eappartenente alla cosiddetta «camera di controllo».

Secondo il ricorrente, tali rapporti, soprattutto quello con C. …, avrebbero assunto specifica rilevanza nel quadro accusatorio relativo ai collegamenti fra la cosca … e le sue proiezioni canadesi e sarebbero stati valutabili, pur dopo l’assoluzione, ai limitati fini dell’accertamento della colpa grave ostativa.

La censura richiama, a sostegno, l’orientamento secondo cui, nei procedimenti per reati associativi, possono integrare colpa grave le frequentazioni ambigue e i comportamenti percepibili come indicativi di contiguità al sodalizio, purché causalmente collegati alla misura. Deduce pertanto che la Corte territoriale, concentrandosi esclusivamente sull’insufficienza degli elementi a dimostrare l’intraneità associativa oltre ogni ragionevole dubbio, avrebbe omesso il distinto giudizio ex ante sulla capacità di quelle condotte di concorrere, anche unitamente all’errore dell’autorità procedente, alla formazione e alla permanenza del quadro cautelare.

2.2. Con il secondo motivo lamenta in via subordinata mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione dell’art. 315 cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

Il Ministero rileva che il giudice della riparazione, dopo avere determinato in euro 242.422,96 l’importo spettante secondo il criterio aritmetico, ha affermato in motivazione di doverlo maggiorare del dieci per cento, senza spiegare compiutamente le ragioni per le quali il pregiudizio collegato alla detenzione ingiusta fosse tale da legittimare una rivisitazione del criterio aritmetico, che invece è destinato, tendenzialmente, a comprendere i pregiudizi personali, familiari e patrimoniali ordinariamente connessi alla privazione della libertà.

Sempre in via subordinata il ricorrente deduce, infine, che i giudici della riparazione avrebbero dovuto verificare l’eventuale sussistenza di una colpa lieve dell’istante, non ostativa al riconoscimento del diritto ma suscettibile di incidere sul quantum debeatur.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Osserva preliminarmente il Collegio che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano “prova nuova” e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 1, n. 41544 del 14/10/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, omissis, Rv. 277609 – 01).

Nel caso in esame la difesa ha allegato alla memoria dei documenti (l’esito di un separato procedimento penale, di cui è noto il solo dispositivo; la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) cui attribuisce chiaramente valenza probatoria, suscettibili di apprezzamento da parte del giudice di merito, e come tali inammissibili.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere anche che D. C. è stato indagato e poi imputato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso: secondo l’originaria prospettazione accusatoria, accolta nel provvedimento cautelare, avrebbe fatto parte della ’ndrina di contrada …, operante nell’area di …, quale uomo di fiducia impegnato in azioni di fuoco e attività estorsive, oltre che con il compito di veicolare ambasciate tra le consorterie locali e quelle operanti in …, con a capo i fratelli A. e C. ….

La Corte della riparazione ha ricordato che nel provvedimento cautelare sono state valorizzate due conversazioni intercettate: quella del 21 novembre 2018, nella quale … riferiva di avere incaricato il C. di rappresentare ai vertici della ’ndrangheta operanti in … il proprio malcontento per l’atteggiamento inerte seguito all’uccisione del fratello … , e quella del 1° maggio 2018, intercorsa tra … e lo stesso C., il cui tono confidenziale era stato interpretato dall’accusa come sintomatico di un rapporto paritario intrattenuto con un esponente di vertice della criminalità organizzata.

La Corte territoriale ha altresì richiamato il viaggio effettivamente compiuto dal C. in …  dal 22 novembre all’11 dicembre 2018 – evidenziando che però fu determinato da ragioni personali – precisando inoltre di non poter valutare la scelta dell’interessato di avvalersi, nell’interrogatorio di garanzia, della facoltà di non rispondere, poiché determinata da ragioni difensive.

Nel riconoscere il diritto alla riparazione, la Corte di appello ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna condotta dolosa o gravemente colposa causalmente collegata all’adozione o al mantenimento della misura.

Ha osservato che le conversazioni poste a fondamento dell’accusa avevano contenuto vago, inconferente e decontestualizzato; che i diminutivi «…» e «…», utilizzati in alcuni dialoghi, non consentivano una sicura identificazione del C.; che il tono confidenziale adoperato nei confronti del … dimostrava soltanto un pregresso rapporto di conoscenza; e che il viaggio in …, giustificato dalla difesa con ragioni familiari, non era accompagnato da evidenze di contatti con la cosiddetta camera di controllo ….

I giudici della riparazione hanno inoltre valorizzato alcune conversazioni dalle quali il C. emergeva come persona ritenuta incline a parlare e, perciò, poco affidabile agli occhi dei presunti sodali, nonché un ulteriore dialogo concernente la mancata restituzione di una somma versata per l’acquisto di un terreno.

Dall’esame di tali elementi hanno delineato un quadro di diffidenza e di mancato riconoscimento dell’istante da parte del contesto associativo, rilevando che dai dialoghi non emergevano condotte di collaborazione criminale, attività estorsive o partecipazione ad azioni di fuoco.

Infine, la Corte della riparazione ha escluso che il silenzio serbato nell’interrogatorio di garanzia, peraltro espressamente motivato dall’esigenza di conoscere gli atti, potesse assumere valenza ostativa.

2.1. Venendo all’analisi delle doglianze, il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Per come si desume dal testo del provvedimento impugnato, e per come esattamente rilevato in ricorso, pur dopo aver affermato la necessità di verificare l’esistenza o meno della condotta ostativa (p. 5), i giudici della riparazione hanno poi incentrato la verifica loro demandata sul coinvolgimento o meno del richiedente nelle dinamiche dell’associazione mafiosa.

Depongono in tal senso gli inequivoci riferimenti al «ruolo dell’istante in presunte dinamiche mafiose» o alla sua «adesione agli scopi dell’asserito sodalizio» (p. 5), o ancora alla mancata prova di «una qualche forma di cointeressenza criminale» (p. 6), alla «scarsa affidabilità» che i sodali gli attribuivano (p. 6), o infine la mancanza di «alcuna forma di collaborazione dello stesso atta a corroborare la prospettazione accusatoria» quanto al coinvolgimento «in attività estorsive e azioni di fuoco» (p. 7).

Partendo da tali premesse, la Corte distrettuale ha quindi ritenuto di escludere la colpa grave ostativa alla riparazione, evidenziando l’irrilevanza delle due conversazioni ritenute «probanti dell’intraneità» alla cosca.

Così argomentando, i giudici della riparazione, dopo aver qualificato la domanda come proposta ai sensi del comma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen., hanno erroneamente operato una valutazione delle condotte analoga a quella relativa all’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo.

Non è questa la regola di giudizio da applicare per accertare o escludere la colpa grave.

Più in particolare, il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, omissis, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, omissis, Rv. 222263 –01).

La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalcando quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell’autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, omissis, Rv. 247663).

L’autonomia tra i due giudizi riguarda dunque la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.

Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, omissis, in motivazione, secondo cui il giudice dell’equa riparazione deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, omissis, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, omissis, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, omissis, Rv. 250385 – 01).

Nel caso in esame, dopo aver ricordato le ragioni che hanno condotto all’assoluzione di D. C., i giudici della riparazione si sono limitati ad affermare che quei contatti – ritenuti inidonei a fondare il giudizio di responsabilità penale e valorizzati nell’ordinanza genetica – non integrano alcun profilo di colpa grave.

In applicazione dei principi appena ricordati, invece, i giudici della riparazione avrebbero dovuto verificare, in primo luogo, se i rapporti attribuiti al C. con soggetti indicati come appartenenti o contigui alle cosche del territorio, per qualità, frequenza, contesto e contenuto, considerati unitamente agli altri dati disponibili, fossero oggettivamente idonei a ingenerare o rafforzare, anche nel concorso

dell’errore dell’autorità giudiziaria, l’apparenza della partecipazione alla cosca.

Quindi, avrebbero dovuto valutare se tale condotta, ove non esclusa dal giudice di merito, possa o meno considerarsi condotta ostativa ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., e dunque tale da escludere il diritto alla riparazione o, comunque, se tale condotta possa o meno considerarsi caratterizzata da colpa lieve, al fine di ridurre l’entità della pretesa.

A tal fine, i giudici della riparazione, nel valutare il comportamento del ricorrente, avrebbero dovuto considerare che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e che, secondo un consolidato principio di diritto, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, omissis, Rv. 242034 – 01).

Con specifico riguardo alle frequentazioni, va pure ricordato il principio di diritto per cui integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (da ultimo, Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287302 – 01; conf., Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01).

Questa analisi, inoltre, dovrà essere condotta alla luce degli elementi di fatto – ove non esclusi dal giudice del merito – che hanno giustificato il provvedimento cautelare genetico ed eventualmente anche il mantenimento della misura.

In conclusione, richiamando le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione, ed immotivatamente escludendo l’esistenza della condotta ostativa – ovvero senza valutare se la condotta accertata integri o meno una negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – i giudici della riparazione non hanno fatto buon governo di tali principi.

3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Poiché l’accoglimento del primo motivo investe l’an del diritto alla riparazione, gli ulteriori motivi, riguardanti l’aumento equitativo, la segnalata difformità tra motivazione e dispositivo e l’eventuale incidenza della colpa lieve, sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio, cui demanda altresì anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 1 ottobre 2026

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