Cass. pen., sez. VI, 24/09/2026 (ud. 24/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37184 (Pres. Di Stefano, Rel. Monaco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione in tema di ricorso per Cassazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il GUP presso il Tribunale di Asti dichiarava l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 a lui ascritti al capo C) dell’imputazione (ventisette episodi di acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina ai fini della vendita e cessione ed, escluse le condotte indicate ai punti 7, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava, con la diminuente per il rito scelto (abbreviato), alla pena finale di anni sei di reclusione ed € 30.000,00 di multa.
Impugnata detta sentenza da parte dell’accusato, la Corte di Appello di Torino, a sua volta, lo assolveva rispetto agli episodi sub 4) e 5) del capo d’imputazione C) e riqualificati i restanti reati ai sensi del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa.
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la contraddittorietà della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche, ad esempio, quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024; Sez.5, n. 34643 del 08/05/2008).
I risvolti applicativi
In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione si configura esclusivamente quale incompatibilità logica intrinseca tra diverse argomentazioni del medesimo provvedimento, ovvero tra queste e specifici atti interni al medesimo processo indicati nel motivo di gravame, restando esclusa la rilevanza di qualsiasi contrasto o incompatibilità con decisioni adottate in altre sedi processuali.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37184 Anno 2026
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: MONACO OLIMPIA
Data Udienza: 24/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19780/2026 R.G. proposto da:
A. A. A., n. in … l’…
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 4234/2025 del 12.11.2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2026 dal cons. Olimpia Monaco;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai nn. 2, 3, 8, 9, 14 del capo C) e dichiararsi inammissibile per il resto il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10.09.2024 emessa in esito a giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Asti, A. A. veniva dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 a lui ascritti al capo C) dell’imputazione (ventisette episodi di acquisto di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina ai fini della vendita e cessione ed, escluse le condotte indicate ai punti 7, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26, ritenuti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, veniva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena finale di anni sei di reclusione ed € 30.000,00 di multa.
2. A. A. impugnava detta sentenza, chiedendo l’assoluzione dai reati per cui vi era stata condanna, dinanzi alla Corte d’Appello di Torino che, con sentenza n. 4234/2025, lo assolveva rispetto agli episodi sub 4) e 5) del capo d’imputazione C) e riqualificati i restanti reati ai sensi del quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena in anni tre, mesi quattro di reclusione ed € 6.000,00 di multa.
3. A. A. propone ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino deducendone la nullità per i seguenti tre motivi.
3.1. Il primo concerne l’erronea applicazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, l’inosservanza degli artt. 192 – 533 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Osserva, in particolare, che in caso di c.d. droga parlata, la valutazione degli indizi deve essere particolarmente rigorosa, mentre rispetto all’episodio sub 2), tanto il giudice di primo grado, quanto quello d’appello hanno ritenuto sussistente la sua responsabilità sulla base di mere congetture, interpretando l’assenza di contatti dopo le ore 17 tra lui, il fornitore di stupefacente S. e l’acquirente N., volti ad accordarsi per la consegna delle dosi, come un segno
che la cessione aveva avuto “regolare esecuzione, come pattuito telefonicamente, non essendo tuttavia accertato il quantitativo”. Anche l’episodio sub 3) si baserebbe su mere congetture ed in particolare sull’interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra il predetto fornitore (S.) ed altri soggetti e sulla successione temporale delle comunicazioni, nonché in particolare sull’identificazione del ricorrente quale ”amico” del S., indicato nelle telefonate intercettate come il soggetto incaricato di recarsi a Torino dal fornitore per prelevare lo stupefacente da destinare alla successiva vendita. Le stesse carenze motivazionali il ricorrente riferisce all’episodio
contestato sub 6) in cui la sua responsabilità, per l’acquisto di n. 50 dosi di cocaina ed eroina, si basa sull’attribuzione della sua identità al “marocchino” che con S. e T. aveva proceduto ad organizzare l’acquisto della sostanza.
Anche con riguardo agli episodi di cui ai nn. 8 e 9 del capo C, relativi, rispettivamente, all’acquisto presso un fornitore di Torino di n. 100 dosi di eroina e cocaina (n. 8) e di n. 50 dosi (n. 9), la sua responsabilità si fonda sul tenore delle conversazioni intercorse con gli stessi soggetti e sulla loro successione temporale, in difetto di servizi di o.c.p. e di sequestro della sostanza. Peraltro, in una delle telefonate riferite all’episodio sub 9, dallo scambio tra l’odierno ricorrente ed il S., si comprende che il fornitore torinese non si era presentato nel luogo concordato e che, pertanto, il viaggio di AIT non era andato a buon fine. Da qui l’illogicità della motivazione della sentenza che riconosce, invece, la responsabilità anche per l’episodio di acquisto a fini di spaccio della sostanza stupefacente indicata nei capi d’imputazione di cui si è detto.
Le stesse carenze motivazionali caratterizzano i restanti episodi n. 14 (nel quale il giudice attribuisce alla conversazione con cui AIT avvisa il S. di essere arrivato al lingotto, il significato univoco di essere giunto sul luogo di consegna dello stupefacente) e nn. 16, 18, 19, 20, 21 e 25, essendo tutti fondati sulle sole conversazioni intercettate oggetto di interpretazioni non univoche.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 99, comma quarto cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione.
La Corte d’appello avrebbe, infatti, motivato la ricorrenza della recidiva sulla base dei soli precedenti penali da cui è gravato, incorrendo peraltro in una motivazione contraddittoria nella parte in cui ha evocato precedenti assai risalenti ed ha però inquadrato il nuovo episodio delittuoso in continuità con le precedenti violazioni.
3.2.Con il terzo motivo deduce, infine, che la Corte d’appello ha determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza fornire alcuna motivazione sul punto, così come nessuna motivazione supporta la scelta degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione per i vari episodi contestatigli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.In via preliminare deve rammentarsi che in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, omissis, Rv. 216260 – 01). L’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è dunque solo quella evidente, avendo l’indagine che può compiere la Corte sulle giustificazioni della decisione impugnata un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità limitarsi a riscontrare, per espressa volontà del legislatore, l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, omissis, Rv. 226074 – 01).
3.Tenuto conto dei predetti canoni ermeneutici, deve ritenersi che il primo motivo del ricorso sia fondato con riferimento agli episodi indicati ai nn. 2, 3, 8, 9, 14 e 16 del capo d’imputazione C), in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Torino appare caratterizzata rispetto ad essi da una motivazione non conforme ai parametri valutativi delle prove normativamente previsti.
Ed invero, la regola di giudizio cristallizzata all’art. 533, comma 1 cod. proc. pen. dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio”, consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili “in rerum natura”, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto (Sez. 5 n. 22334 del 10/03/2025 (Rv. 288272 -01); V. anche Sez. 3 n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04); Sez. 2 n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280 – 01).
Si impone quindi al giudice un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio”, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica) (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507-01).
La menzionata regola di giudizio assume, poi, contorni di ancora maggior rigore quando si procede in materia di stupefacenti e gli indizi a carico di un soggetto siano rappresentati da mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione, senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata). In questo caso, infatti, la valutazione degli indizi, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio“, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, omissis, Rv. 270299 – 01; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, omissis, Rv. 263356 – 01; Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, omissis, Rv. 279251 – 01; Sez. 6, n. 3924 del 2026, omissis, non massimata).
3.1. Orbene, con riferimento all’episodio sub 2) del capo C), le conclusioni raggiunte dal giudicante non appaiono rispettose dei canoni valutativi sopra rammentati, nè congrue rispetto agli elementi indiziari valorizzati in sentenza: all’odierno ricorrente è contestato, infatti, di avere ceduto in concorso con il S. almeno due dosi di eroina ad A. N.. Il giudice d’appello ha ritenuto integrato il reato e la sua ascrivibilità all’AIT sulla base del fatto che il S. si era recato a Torino per reperire lo stupefacente ed aveva poi contattato la sua cliente abituale M. per accordarsi per la consegna; non erano più intercorsi
contatti dopo le diciassette tra S., AIT e l’acquirente dopo gli accordi già raggiunti telefonicamente sulla cessione, elementi che inducevano a ritenere che “anche la cessione al N. abbia avuto regolare esecuzione, come pattuito telefonicamente, non essendo tuttavia accertato il quantitativo”.
3.2.Analogamente è a dirsi per la motivazione relativa all’episodio n. 3 del capo C), nel quale si contesta al ricorrente di avere acquistato presso un fornitore di Torino non identificato, in concorso con il S. ed il T., cinquanta dosi di eroina suddivisa in cinque confezioni. L’attribuzione del fatto all’odierno ricorrente poggia, infatti, sul “rapporto di collaborazione continuativa fra l’imputato e il S.” e sul fatto che tra i due vie era stata una telefonata delle ore quattordici in cui S. avvisava AIT che si sarebbe trovato “dai ragazzi là” dopo un quarto d’ora; S. contatta poi il fornitore per avvisarlo che un altro ragazzo si sarebbe recato lì e alle diciannove circa, T. avvisa S. che il suo amico è arrivato. La motivazione della sentenza impugnata non svolge considerazioni maggiormente esplicative del certo coinvolgimento del ricorrente, né vengono indicati elementi idonei ad identificarlo come l’amico cui si riferisce il T..
3.3.Stesse carenze si colgono con riguardo all’episodio sub 8) nel quale si contesta al ricorrente l’acquisto presso il fornitore di Torino di cento dosi di stupefacente suddivise in cento confezioni di eroina e cinque di cocaina. Anche in questo caso, la sentenza fonda la responsabilità del ricorrente sulla considerazione che lo stesso ed il S. si erano accordati per incontrarsi poco dopo, che il S. aveva appurato presso il fornitore l’avvenuto ritiro della sostanza e che poco dopo l’AIT lo aveva chiamato per dargli appuntamento, elementi che hanno indotto il giudice d’appello ad affermare che “il tenore
dell’intercettazione da ultimo richiamata consente di ritenere, per l’assenza di riferimenti più espliciti al luogo e al motivo dell’incontro, che i due interlocutori avessero piena contezza della situazione e che l’appuntamento fosse l’epilogo concordato della trasferta dell’A. A. a Torino”.
3.4.Le stesse considerazioni valgono con riguardo agli episodi sub 9), 14) e 16), essendo la contestazione analoga alle precedenti e la fonte di prova rappresentata esclusivamente da scambi, via telefono, tra S.e il ricorrente, per incontrarsi o per incontrare qualcun altro, particolarmente scarni. Nel n. 9), infatti, in cui si contesta al ricorrente l’acquisto da un fornitore di Torino non identificato di cinquanta dosi di eroina suddivise in cinque confezioni, risulta dagli spezzoni di conversazioni intercettate valorizzate in sentenza, la circostanza che AIT si sarebbe recato nel luogo stabilito non trovando la persona interessata e lamentandosi per questa ragione con il S. e per avere perso tempo, sicchè è evidente la carenza e contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata che riporta il contenuto delle predette conversazioni e ritiene però l’AIT responsabile dell’acquisto dello stupefacente. Anche la contestazione sub 14) ha ad oggetto l’acquisto, sempre dal fornitore di Torino, di cento dosi di eroina suddivise in dieci confezioni. In questo caso gli elementi indicati in sentenza sono rappresentati dalla telefonata, in linguaggio criptico, della sera del 14 novembre del S. ad un numero usato molte altre volte e dunque ritenuto essere del fornitore torinese, dalla telefonata del 15 novembre del ricorrente al S. con cui lo avvisa di essere al L. e da una telefonata successiva del S. al numero di cui si è detto in precedenza, per avvisarlo dell’arrivo di un suo incaricato. I giudici d’appello specificano che “Diversamente da quanto opinato dal difensore, l’informazione resa dall’A. A. al S., di essere giunto al …, non trova altra spiegazione possibile se non quella di comunicare all’organizzatore dell’approvvigionamento di essere pronto per ricevere la sostanza, stante la stretta correlazione temporale fra quella telefonata e i contatti del S. col fornitore. L’incertezza sul quantitativo, comune a tutti gli episodi, non incide sulla prova del fatto, valendo invece sulla sua q u a l i f i c a z i o n e q u a l e f a t t i s p e c i e d i l i e v e e n t i t à , c o m e d i s e g u i t o esplicitato”.Tuttavia, i soli elementi citati, in uno con il linguaggio criptico usato, non sembrano avere la necessaria forza dimostrativa della responsabilità del ricorrente per lo specifico episodio contestato nell’imputazione, anche perché non emergono indicazioni in sentenza circa il fatto che il L. possa essere considerato “il luogo” dell’approvvigionamento.
3.5.Nell’episodio n. 16, infine, in cui la contestazione concerne l’acquisto di ottanta dosi, la decisione impugnata riferisce espressamente che “le intercettazioni documentano una ricorrente modalità operativa, ossia il previo contatto fra alcuni consumatori e il loro referente S.i, la successiva attivazione di quest’ultimo presso il fornitore torinese e la verifica che l’acquisto sia avvenuto regolarmente”. In particolare, vi è la telefonata del S. al fornitore che ottiene la conferma che “quell’altro ragazzo” ha ritirato la sostanza. Sulla base di questa premessa, il giudice d’appello conclude “Trattandosi di acquisto effettuato a Torino da soggetto dimorante in Asti, la telefonata effettuata col telefono di S. d’t allo S. alle 16,28 per chiedergli contezza del viaggio di ritorno, risulta coerente con la tempistica richiamata e soprattutto dalla conversazione si evince che gli interlocutori non necessitano di chiarire alcunchè, riferendosi evidentemente a fatti conosciuti e condivisi da entrambi”. In presenza dei soli scambi telefonici di cui si è detto, la motivazione della decisione impugnata – che deduce di fatto la consumazione del reato dall’assenza di ulteriori contatti/spiegazioni fra le parti citate – non appare logica ed idonea a fondare l’affermazione della responsabilità del ricorrente, in difetto di ulteriori argomentazioni esplicative delle valutazioni compiute dal giudice di merito.
A ciò si aggiunga che con riguardo agli episodi 9 e 16 del capo C), il provvedimento impugnato ha tratto conferma della responsabilità dell’AIT anche dalla circostanza che la difesa non ha fornito spiegazioni alternative rispetto alla ricostruzione dei fatti effettuata dall’accusa. In merito, il Collegio osserva che è certamente condivisibile l’orientamento che afferma che la difesa non è esentata dall’onere di fornire elementi concreti valevoli a confutare la tesi accusatoria, quando sia stata acquisita in giudizio, a carico dell’imputato, la prova di un elemento essenziale del fatto-reato, non avendo valore di riscontro del dubbio ragionevole, le mere possibilità ipotetiche, non risultanti dagli atti (Sez. 2 n. 15091 del 09/04/2026, Rv. 289861 – 02), ma detto principio non può implicare una inversione dell’onere della prova, presupponendo al contrario che l’accusa abbia già fornito la prova di un elemento essenziale del fatto reato, cosa che nel caso di specie, per le ragioni già illustrate, non emerge con la sufficiente forza dalla motivazione della sentenza impugnata.
3.6.Logiche e più articolate sono, invece, le considerazioni relative
all’episodio sub 6) sia perché sono richiamate non conversazioni isolate o spezzoni di esse, ma scambi più articolati, sia perché l’identificazione del ricorrente come il “…” cui si riferiscono il S. e il T. è desumibile dal fatto che sia l’unico fra gli indagati ad avere detta nazionalità.
3.7.Lo stesso è a dirsi con riguardo ai restanti capi d’imputazione rispetto ai quali la sentenza impugnata svolge valutazioni discrezionali, valorizzando elementi più pregnanti in ragione del contenuto ricorrente delle conversazioni captate, della loro sequenza temporale, del maggior coinvolgimento diretto dell’AIT, dell’esito dei controlli di polizia giudiziaria effettuati, così che le censure dell’odierno ricorrente appaiono inammissibili perché volte a sollecitare questa Corte a rivalutare il compendio di elementi emergenti dagli atti e a proporre una loro lettura alternativa e più favorevole in presenza invece di un quadro a suo carico cristallizzato in una motivazione contenente, con riguardo a dette contestazioni, considerazioni logiche.
4.Inammissibile è il secondo motivo per aspecificità stante la sua formulazione. E’ noto infatti come in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un’incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche, ad esempio, quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, omissis, Rv. 287429 – 01; Sez.5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996 – 01).
4.1.Nel caso di specie, la difesa censura di fatto le valutazioni espresse dal giudice d’appello a p. 24 della decisione impugnata con cui ha riconosciuto la correttezza del riconoscimento della recidiva, evidenziando la ricorrenza di una pregressa condanna del ricorrente per furto del 2006 e di due condanne per cessione di stupefacenti del 2011 e del 2012 e non indica, quindi, una contraddittorietà della motivazione in senso tecnico, quanto piuttosto una supposta illogicità della valutazione compiuta dal giudice nel riconoscere la recidiva in presenza di un reato risalente. In ogni caso non emerge una violazione di legge o l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.
4.2.Sussiste peraltro il presupposto formale per la applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen. dell’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Rv. 283351 – 05; Sez.3, n. 2519 del 14/12/2021 Rv. 282707 – 02).
5.Fondato è invece anche il terzo motivo. È consolidato l’orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, omissis, Rv. 241189 – 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, omissis, Rv. 255825 – 01) secondo il quale in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, mentre l’obbligo di motivazione si attenua nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 – 01.
6.Nella specie se è vero che la Corte d’Appello ha comunque rideterminato la pena in senso più favorevole all’odierno ricorrente, avendo ricondotto i fatti nell’ambito applicativo del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ha tuttavia assunto quale pena base, in assenza di qualsivoglia motivazione, quella di tre anni e otto mesi di reclusione ed € 7.400,00 a fronte di una pena, per il fatto di lieve entità, della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 e da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta, pur lieve, assume caratteri di non occasionalità.
7.In conclusione, deve essere disposto rinvio perché sia ripetuto il giudizio sulla responsabilità per gli episodi indicati ai nn. 2, 3, 8, 9, 14 e 16 del capo d’imputazione C), e, comunque, quanto alla determinazione della pena con il vincolo di non ripetere gli errori e carenze della motivazione dei quali sopra si è dato conto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di torino.
Così è deciso, 24/09/2026







