Attività dell’investigatore privato prima della notizia di reato: è legittima e utilizzabile se fuori dalle indagini investigative preventive?

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Cass. pen., sez. II, 1/10/2026 (ud. 1/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37179 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamone)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo riguardante l’attività investigativa preventiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di appello di Trieste confermava una sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato l’imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, 63, 187 e 192 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 6, n. 25749 del 19/05/2025; Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019).

I risvolti applicativi

È legittima e utilizzabile l’attività investigativa privata svolta prima dell’iscrizione della notizia di reato al di fuori dell’ambito dell’art. 391-nonies c.p.p.[1], in quanto l’attivazione della disciplina sulle indagini preventive è meramente facoltativa e rimessa alla volontà del soggetto.

[1]Ai sensi del quale: “1. L’attività investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37179 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 01/10/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F. P., nato a … il …

avverso la sentenza del 13/01/2026 della Corte di appello di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, Cristina Marzagalli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito il difensore della parte civile G. s.p.a., avv. G. G., che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o venga rigettato e ha chiesto la liquidazione delle spese come da nota spese già depositata unitamente alla memoria difensiva in data 28/09/2026;

udito il difensore dell’imputato, avv. A. T., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 gennaio 2026, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 5 luglio 2024 del Tribunale di Trieste con la quale P. F. è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo i motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, 63, 187 e 192 cod. proc. pen. Censura l’affermazione di responsabilità nonostante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da D. G. S., che avrebbe dovuto essere indagato sin dall’inizio, sostenendo che, espunte tali dichiarazioni, gli elementi residui non consentirebbero di superare il canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Contesta, inoltre, la valorizzazione delle dichiarazioni spontanee attribuite all’imputato, allegate ad un verbale della Polizia municipale ritenuto ideologicamente falso, delle quali non sarebbero state dimostrate la genuinità e l’autonoma capacità probatoria. Deduce, inoltre, la violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. per l’utilizzazione di un modello C.A.I. non ritualmente acquisito al fascicolo, ma presente soltanto, in forma parziale e scannerizzata, nella relazione dell’investigatore della compagnia assicuratrice, con conseguenti difetto di verificabilità, compromissione del diritto di difesa e motivazione omessa o contraddittoria sul giudizio di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione per il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza del 13 gennaio 2026, formulata in attesa della definizione del procedimento di rescissione del giudicato pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli. Sostiene che la condanna oggetto di tale procedimento ha inciso sulla valutazione della personalità dell’imputato, della recidiva e della pena e che il successivo accoglimento della rescissione ha necessariamente determinato un mutamento del quadro soggettivo rilevante ai sensi dell’art. 133 cod. pen. Censura, quindi, la conferma del trattamento sanzionatorio senza una nuova valutazione della capacità a delinquere.

2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla recidiva. Contesta l’aumento di pena fondato sul mero richiamo ai precedenti, senza una concreta verifica della maggiore capacità a delinquere, nonostante il loro ridimensionamento conseguente alla rescissione del giudicato. Deduce, altresì, la contraddittorietà del riferimento alla mancata contestazione di una recidiva più grave, pur a fronte del divieto di reformatio in peius, nonché l’impossibilità, derivante dall’omesso rinvio, di compiere una valutazione aggiornata e individualizzata dei precedenti rilevanti.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al diniego delle attenuanti generiche di cui agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Lamenta l’omessa valutazione degli elementi favorevoli indicati nell’appello, relativi alla condotta processuale, all’assenza di recenti carichi pendenti, al tempo trascorso dai fatti e al ruolo marginale dell’imputato, nonché l’erroneo presupposto

dell’applicazione, in primo grado, del minimo edittale aumentato per la recidiva.

Contesta anche l’esclusione di segni di resipiscenza e di disponibilità risarcitoria, nonostante l’offerta alla parte civile, all’udienza del 13 gennaio 2026, di assegni circolari per oltre diecimila euro, corrispondenti al risarcimento liquidato in primo grado.

2.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena, nonché vizio di motivazione sulla revoca del beneficio. Censura la valorizzazione di una precedente condanna successivamente venuta meno per effetto della rescissione del giudicato, senza una nuova verifica dei presupposti della revoca alla luce del mutato quadro soggettivo, chiedendo il riesame della questione e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi dedotti sono manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità.

2. Il primo motivo, con il quale si censura la conferma dell’affermazione di responsabilità nonostante l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da D. G. S., che avrebbe dovuto essere indagato sin dall’inizio, è generico poiché non si confronta puntualmente con la motivazione mediante la quale la

Corte di appello ha disatteso l’analoga censura formulata con l’atto di gravame.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poiché caratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei ad assolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata; la carenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, omissis, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, omissis, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, omissis, Rv. 210157-01).

La Corte territoriale ha, infatti, espressamente rilevato che, anche espunte le dichiarazioni di S. perché inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la natura fittizia del sinistro risultava dimostrata in base ad una pluralità di ulteriori elementi, quali le risultanze della scatola nera, l’incompatibilità dei danni con la dinamica denunciata e le difformità della documentazione della Polizia locale (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Quanto alle dichiarazioni spontanee dell’imputato, allegate al verbale di Polizia locale di cui era contestata la falsità, la Corte di appello ne ha valorizzato la sottoscrizione da parte dell’imputato, mai disconosciuta, e l’autonomia rispetto agli atti della Polizia locale dei quali era contestata la falsità ideologica. Il ricorso non si confronta specificamente con tale argomentazione né indica elementi concreti dai quali desumere che la falsità relativa al verbale avesse riguardato anche la formazione o il contenuto delle dichiarazioni sottoscritte dall’imputato ad esso allegate.

2.2. Quanto alla mancata acquisizione del modello C.A.I. quale fonte di prova, essendo stato acquisito un estratto dello stesso contenuto all’interno della relazione dell’investigatore della compagnia assicuratrice, la doglianza è manifestamente infondata.

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa (Sez. 6, n. 25749 del 19/05/2025, omissis, Rv. 288188-01; Sez. 4, n. 13110 del 08/01/2019, omissis, Rv. 275286-01).

Ne consegue che, una volta riconosciuta l’utilizzabilità della relazione redatta dall’investigatore privato, non è consentito operare una scissione del relativo contenuto documentale, selezionando le sole parti suscettibili di utilizzazione ed espungendo quelle nelle quali siano riprodotti o incorporati documenti acquisiti dall’investigatore nell’espletamento dell’attività svolta. L’utilizzabilità della relazione si estende, pertanto, al suo complessivo contenuto e, dunque, anche all’estratto del modello C.A.I. in essa riprodotto, senza che assuma rilievo, ai fini della sua utilizzabilità, la mancata autonoma acquisizione dell’originale del documento.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Si censura il rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza, formulata in attesa della decisione sulla rescissione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Napoli del 27 settembre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, sostenendo che la successiva rescissione non sia stata valutata ai fini della determinazione della pena.

Deve preliminarmente rilevarsi che, dinanzi alla Corte di appello, la richiesta di rinvio era stata giustificata esclusivamente dalla possibile incidenza della decisione sull’istanza di rescissione del giudicato sulla recidiva contestata e sulla revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado in relazione alle sentenze del Tribunale di Napoli del 15 dicembre 2018 e del 27 settembre 2019.

Su entrambi i profili la Corte territoriale si è pronunciata ed ha correttamente escluso che la rescissione del giudicato relativo alla sentenza del 27 settembre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, potesse assumere rilievo.

Soltanto con il ricorso per cassazione si deduce che tale condanna avrebbe inciso anche sulla determinazione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen.

Sotto tale nuovo profilo, non sottoposto al giudice di merito, ancorché connesso alla questione originariamente prospettata, il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione immune da censure logico giuridiche, ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio sulla base del rilievo, di carattere assorbente, che la pena era stata determinata nel minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. e correttamente aumentata per effetto della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata, in misura della metà ex art. 99, terzo comma, cod. pen., anche prescindendo dalla condanna oggetto di rescissione.

Ne consegue che l’eventuale incidenza della condanna successivamente rescissa sul giudizio di commisurazione della pena risulta, comunque, priva di decisività rispetto al percorso argomentativo posto a fondamento del trattamento sanzionatorio.

4. Il terzo motivo, con il quale si deducono erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla recidiva, è manifestamente infondato.

Nell’applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251690-01; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, omissis, Rv. 274782- 01; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, omissis, Rv. 256183-01).

Quanto al riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali, la Corte di appello ha dato atto che, eliminando la condanna rescissa del 27 settembre 2019, rimarrebbero comunque le condanne del 2013 e del 2018, sufficienti a fondare la recidiva specifica e infraquinquennale contestata; l’imputato invero, già condannato con sentenza irrevocabile il 18 aprile 2014, con una successiva sentenza irrevocabile il 29 dicembre 2018 ha riportato una condanna per il delitto di ricettazione e, nei cinque anni da tale precedente condanna, ha commesso il 30 luglio 2020 il delitto per il quale si procede, che è della medesima indole.

Quanto alla valutazione se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, il giudice di primo grado e la Corte di appello hanno concordemente valorizzato i precedenti penali, ritenendoli espressivi di una più accentuata propensione dell’imputato alla commissione di reati ispirati da finalità di profitto e dunque di accresciute capacità criminale e pericolosità sociale. La motivazione, sebbene sintetica, rende adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento dell’applicazione della recidiva e non si risolve, pertanto, in un mero richiamo formale ai precedenti dell’imputato (sentenza di primo grado, pag. 6; sentenza impugnata, pag. 10).

5. È manifestamente infondato il quarto motivo, con il quale si deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la condotta collaborativa dell’imputato.

La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal fine valorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi – anche uno solo tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero alle modalità e all’entità del fatto – ovvero la mera assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2008, n. 125 (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv. 283489-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, omissis, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, omissis, Rv. 248244-01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, omissis, Rv. 242419-01).

La Corte di appello, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto l’imputato non meritevole delle attenuanti generiche, non ravvisando la sussistenza della invocata condotta collaborativa.

La sentenza impugnata dà espressamente atto dell’offerta risarcitoria, formulata dalla difesa in sede di conclusioni. La Corte territoriale ha, tuttavia, escluso che tale iniziativa potesse giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osservando che l’imputato non aveva precedentemente manifestato alcuna concreta disponibilità al risarcimento, tanto che la persona offesa era stata costretta a costituirsi parte civile per ottenere il ristoro del danno. Dal complesso della motivazione si desume, pertanto, che la Corte di appello non ha omesso di valutare l’offerta risarcitoria, ma ha ritenuto che la sua formulazione soltanto all’esito del giudizio di secondo grado, dopo che la parte civile aveva dovuto coltivare la pretesa risarcitoria per l’intero corso del processo,

non fosse idonea a integrare un significativo indice di resipiscenza.

6. Il quinto motivo è manifestamente infondato.

Si deducono l’inosservanza e l’erronea applicazione della disciplina della sospensione condizionale della pena, nonché il vizio di motivazione in ordine alla revoca del beneficio. La censura muove dall’avvenuta rescissione del giudicato relativo alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 27 settembre 2019, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2019.

Tuttavia, dal certificato penale risulta che l’imputato, anche prescindendo dalla condanna oggetto di rescissione, aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena: una prima volta, con la sentenza del Tribunale di Napoli del 17 dicembre 2013, divenuta irrevocabile il 18 aprile 2014; una seconda volta, con la sentenza del 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2018.

Ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., la sospensione condizionale è revocata quando il condannato commette, entro il termine stabilito dalla legge, un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui gli sia inflitta una pena detentiva.

Nel caso in esame, pertanto, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che la rescissione del giudicato relativo alla condanna del 2019 non incidesse sulla revoca del beneficio. Anche eliminando tale condanna, restava infatti revocabile la sospensione condizionale concessa con la sentenza del 5 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 29 dicembre 2018, poiché il reato oggetto del presente procedimento è stato commesso il 30 luglio 2020, dunque entro cinque anni dall’irrevocabilità di quella sentenza.

7. Per le considerazioni, che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

8. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile G. s.p.a., la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttivadel giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato, corrispondente alla richiesta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile G. s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 01/10/2026

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