Cass. pen., sez. V, 2/10/2026 (ud. 2/10/2026, dep. 22/10/2026), n. 37185 (Pres. Romano, Rel. Scordamaglia)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice di appello, confermava una condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di pace di Torre Annunziata agli imputati: la prima per il delitto di percosse ed entrambi per il reato di minaccia.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore di ambedue gli accusati il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’apparenza, in ordine al reato di percosse, lamentando che il giudice di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la dedotta insussistenza dell’offensività della condotta.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma soltanto quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioè a cagionare altrui male entro i predetti limiti di sofferenza (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971).
I risvolti applicativi
Il delitto di percosse non è integrato da qualsiasi percussione del corpo altrui, ma richiede una condotta con un contenuto di apprezzabile violenza, diretta a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica e a cagionare un male nei limiti di tale sofferenza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 37185
Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 02/10/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. C. E., nata a … il …;
2. R. U., nato a … il …;
avverso la sentenza del 12/01/2026 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’Avv. C. O., difensore dei ricorrenti, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, dal Giudice di pace di Torre Annunziata ad E. C. e U. R.: la prima per il delitto di percosse ed entrambi per il reato di minaccia.
Secondo l’imputazione, E. C., lanciandogli contro un flaconcino di liquido, aveva colpito al volto R.M. e, inoltre, agendo insieme a U. R., aveva rivolto alla persona offesa le espressioni: «…».
2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, e l’affidano a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo denunciano la violazione dell’art. 612 cod. pen. e deducono che la frase loro attribuita integrerebbe la mera prospettazione dell’intenzione di rivolgersi alle autorità competenti per segnalare eventuali irregolarità o, al più, una mera iperbole verbale pronunciata in un momento di esasperazione, difettando, pertanto, il requisito dell’ingiustizia del male minacciato. Lamentano, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la concreta idoneità intimidatoria della condotta, tenuto conto della mancanza, in capo a loro, di qualsiasi effettivo potere di determinare la chiusura dell’attività commerciale della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo E. C. eccepisce il vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’apparenza, in ordine al reato di percosse, lamentando che il giudice di appello avrebbe omesso di confrontarsi con la dedotta insussistenza dell’offensività della condotta. Sostiene che il lancio di un piccolo flaconcino di liquido, privo di apprezzabile attitudine lesiva, non sarebbe idoneo a provocare la sensazione dolorosa richiesta dall’art. 581 cod. pen. e che la decisione impugnata avrebbe surrettiziamente valorizzato il contesto conflittuale di accadimento del fatto, senza verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
2.3. Con il terzo motivo denunciano la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova in relazione alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa e dei riscontri ritenuti dal Tribunale confermativi del suo racconto. Deducono che lo “screenshot” della conversazione “WhatsApp” richiamato in sentenza attesterebbe esclusivamente l’esistenza di una situazione conflittuale tra le parti e non il fatto oggetto di addebito; contestano, inoltre, la valenza confermativa, rispetto alle dichiarazioni della parte civile, di quelle rese da F. M., posto che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito se la testimone avesse effettivamente assistito ai fatti oppure se li avesse appresi dalla persona offesa. Eccepiscono, pertanto, l’illegittimità anche delle statuizioni civili, perché il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la questione relativa alla concreta esistenza di un danno risarcibile.
3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
4. Tramite PEC in data 10 settembre 2026 il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita ha fatto pervenire memoria conclusiva corredata da nota spese.
5. I ricorsi sono stati trattati all’odierna pubblica udienza come da richiesta tempestivamente avanzata dal difensore dei ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.
1. Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, omissis, Rv. 275557 – 01).
Da ciò consegue che il terzo motivo di ricorso non può essere esaminato, perché deduce un vizio non consentito nel presente giudizio di legittimità.
2. Il primo motivo è inammissibile perché generico.
Il giudice di merito, diversamente da quanto eccepito dai ricorrenti, ha ritenuto che la frase rivolta a R.M. «Ti faccio chiudere il negozio. Io ho il potere di farti chiudere» fosse volta a prospettare alla parte civile un male ingiusto e, come tale, integrasse il delitto di minaccia, dopo averla valutata in relazione al contesto in cui era stata pronunciata. Ha, infatti, evidenziato che la dimostrazione dell’atteggiamento univocamente minaccioso tenuto da E. C. e da U. R. nei confronti di R.M. era offerta dal lineare narrato della persona offesa, riscontrato dallo “screenshot” di una conversazione “WhatsApp” e dalle dichiarazioni di F. M.. A fronte di tale apprezzamento della concreta idoneità intimidatoria dell’espressione richiamata, compiuto in maniera né incompleta né manifestamente illogica, sarebbe stato onere dei ricorrenti allegare e documentare le specifiche evidenze fattuali, acquisite al processo, atte a comprovare, senza alcun margine di opinabilità, che la frase pronunciata nei confronti della parte civile costituisse soltanto la manifestazione dell’intenzione di porre rimedio alla situazione di irregolarità in cui versava l’attività commerciale di R.M. o dell’esasperazione per il disagio da questa arrecato. Poiché tale onere non è stato assolto, anche il motivo in esame non può essere scrutinato in questa sede.
3. Il secondo motivo è, invece, fondato.
Il Tribunale, per giustificare la sussistenza del delitto di percosse, ascritto alla sola E. C. e da lei realizzato lanciando all’indirizzo di R.M. un flaconcino di liquido che lo colpiva al volto, ha valorizzato la contestualità di tale condotta e di quella di minaccia, nonché il clima di violenza determinato dall’agire congiunto dei due imputati.
Così argomentando, il giudice censurato ha eluso il tema della prova dell’elemento oggettivo del delitto di percosse, caratterizzato dall’idoneità della condotta di violenta manomissione dell’altrui persona fisica a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, omissis, Rv. 271122 – 01). Né la contestualità del lancio del flaconcino di liquido e dell’aggressione verbale congiunta in danno della parte civile, né il clima di violenza in tal modo venutosi a creare danno conto dell’unico e ineludibile profilo da provare ai fini del riconoscimento della sussistenza del delitto di cui all’art. 581 cod. pen.: ossia, che il lancio di quell’oggetto, neppure descritto con riferimento alla grandezza e al peso, fosse potenzialmente idoneo a suscitare in colui che ne era stato attinto un’apprezzabile sensazione di dolore.
Poiché, dunque, secondo la costante interpretazione di questa Corte, non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma soltanto quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioè a cagionare altrui male entro i predetti limiti di sofferenza (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971, omissis, Rv. 118073 – 01), la motivazione resa nella sentenza impugnata in relazione al delitto di cui al capo A) deve ritenersi apparente. Tale vizio integra una violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692 – 01) ed è, pertanto, scrutinabile nel presente giudizio.
Il rilievo del vizio indicato impone l’annullamento del capo relativo al reato di percosse, affinché il giudice del rinvio rinnovi l’esame del punto oggetto di sindacato alla luce dei principi di diritto enunciati.
4. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di E. C., limitatamente al reato di percosse, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Il ricorso di E. C. deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di U. R. deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla deve disporsi per le spese di parte civile, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, omissis, Rv. 286581 – 03).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di E. C. limitatamente al reato di percosse con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso di E. C. nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di U. R. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 02/10/2026.






