Cass. pen., sez. III, 19/11/2025 (ud. 19/11/2025, dep. 27/11/2025), n. 38429 (Pres. Liberati, Rel. Macrì)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se ricorre il bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Latina, con il rito abbreviato, aveva condannato l’imputato alle pene di legge per i reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norme processuali e vizio di motivazione per divieto di bis in idem rispetto alla condanna per bancarotta documentale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale va escluso il bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l’impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda – caratterizzata dalla volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la lesione degli interessi creditori, rapportata all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta (così: Sez. 5, n. 7054 del 05/02/2025).
I risvolti applicativi
Va esclusa la ricorrenza del bis in idem tra la condanna per occultamento o distruzione di documenti contabili e quella per bancarotta fraudolenta documentale specifica, essendo diverse le fattispecie posto che, se la prima attiene all’impossibilità di accertare il risultato economico delle operazioni riferibili ai documenti sottratti, la seconda, viceversa, implica la lesione degli interessi dei creditori sull’intero patrimonio documentale ed è connotata dal dolo di profitto o di pregiudizio.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38429 Anno 2025
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: MACRI’ UBALDA
Data Udienza: 19/11/2025
Data Deposito: 27/11/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
Andrea Gentili
Alberto Galanti
Ubalda Macrì
SENTENZA
sul ricorso di D. C. A., nato a … il …,
avverso la sentenza in data 03/03/2025 della Corte di appello di Roma,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo,
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Stefano Di Pietro, anche per delega dell’avv. S. P., che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 3 marzo 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 5 maggio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Latina che, con il rito abbreviato, aveva condannato A. D. C. alle pene di legge per i reati degli art. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Il ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione per divieto di bis in idem rispetto alla condanna per bancarotta documentale (primo motivo), la violazione di legge e il vizio di motivazione in difetto di accertamento del dolo di evasione (secondo motivo), la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Come evidenziato anche nella sentenza impugnata, il tema del concorso tra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all’art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso il bis in idem qualora alla condanna per illecito tributario di occultamento e distruzione di documenti contabili faccia seguito quella per bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, stante la diversità delle fattispecie incriminatrici, richiedendo, la prima, l’impossibilità di accertare il
risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta, mentre la seconda – caratterizzata dalla volontà dell’agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori – la lesione degli interessi creditori, rapportata all’intero corredo documentale, indipendentemente dall’obbligo normativo della relativa tenuta (così Sez. 5, n. 7054 del 05/02/2025, omissis, Rv. 287617-01). La conclusione non muta, come condivisibilmente affermato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, nel caso opposto – che qui interessa – in cui la prima pronuncia è quella relativa alla bancarotta, di cui alla sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, e la seconda, oggetto del presente procedimento, è relativa all’occultamento o distruzione delle scritture contabili, fattispecie tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell’oggetto materiale, del soggetto attivo, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo delle condotte di reato. La sola, affermata, identità delle scritture contabili oggetto delle due contestazioni non esaurisce la verifica dell’identità fattuale (si veda Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, omissis, Rv. 286557 – 01).
Il secondo motivo, sul dolo di evasione, rispetto al reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è generico. Nell’atto di appello, l’imputato ha richiamato alcune sentenze di questa Sezione sulla prova del dolo di evasione, e cioè la sentenza Sez. 3, n. 16469 del 28/02/2020, omissis, Rv. 278966 – 01, secondo cui esso può desumersi anche dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate, in quanto dimostrativo della volontà preordinata di non presentare la dichiarazione; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022 – 01, secondo cui lo stesso può desumersi dall’entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell’esatto ammontare dell’imposta dovuta; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, omissis, Rv. 265087 – 01, secondo cui la prova non deriva dalla semplice violazione dell’obbligo dichiarativo né da una “culpa in vigilando” sull’operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l’atteggiamento antidoveroso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi della dolosa preordinazione all’evasione dell’imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale. Nonostante questi riferimenti, però, l’imputato ha sostenuto che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, non perché voleva evadere le imposte, bensì perché era stato travolto dall’improvvisa crisi d’impresa. A fronte di tale doglianza, la Corte di appello ha risposto, in modo puntale, che l’imputato avrebbe potuto affidarsi a professionisti specializzati in grado di assolvere agli adempimenti previsti dalla legge e ha aggiunto che proprio la condizione di crisi costituiva la circostanza rilevante ai fini del dolo specifico perché l’imputato aveva
omesso gli adempimenti degli oneri fiscali per non disperdere risorse indispensabili ai fini della sopravvivenza della società. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica argomentazione, ma ha ripetuto nella censura articolata in questa sede la questione teorica del dolo di evasione.
Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è del pari inconsistente. Ben ero nella sentenza di appello non vi è motivazione sul punto, ma nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva negato che l’imputato meritasse dette circostanze attenuanti non essendo emerso alcun elemento da valutare positivamente. A fronte di tale osservazione, con l’atto di appello si è limitato a richiederle nuovamente senza attaccare la motivazione del primo grado se non per il fatto che si trattava di una motivazione formale.
Quando il motivo in appello è generico, anche se il giudice non ne abbia pronunciato l’inammissibilità, non ne è possibile un recupero in sede di legittimità (si veda tra le più recenti, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, omissis, Rv. 283808 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 19 novembre 2025







