Cass. pen., sez. I, 28/06/2024 (ud. 28/06/2024, dep. 17/10/2024), n. 38213 (Pres. De Marzo, Rel. Filocamo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in sede di incidente di esecuzione, può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di nullità del decreto di latitanza, che avrebbe consentito al richiedente, previa restituzione nel termine, di impugnare la sentenza resa nel giudizio di primo grado.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 296, comma 2, 666 e 670 cod. proc. pen. e omessa e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla denegata richiesta di nullità del decreto di latitanza e delle notifiche degli estratti contumaciali di primo e secondo grado.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in sede di incidente di esecuzione, può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza all’esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale e, conseguentemente, l’avvenuta formazione del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 25943 del 05/03/2024).
I risvolti applicativi
In sede di incidente di esecuzione, è possibile sollevare la questione della validità del decreto di latitanza solo per contestare la validità della notifica dell’estratto contumaciale e, di conseguenza, la formazione del titolo esecutivo.







