Cass. pen., sez. II, 11/11/2025 (ud. 11/11/2025, dep. 4/12/2025), n. 39177 (Pres. Agostinacchio, Rel. Sgadari)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando vada affermata la giurisdizione italiana nel caso di ricettazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in sede di rinvio della Corte di Cassazione, riteneva l’imputato colpevole del reato di ricettazione di libri di interesse storico, così diversamente qualificata l’originaria imputazione di concorso in peculato di cui al capo B, dichiarando di non doversi procedere
in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen. perché estinto per prescrizione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale partenopea ritenuto sussistente la giurisdizione italiana rispetto al reato di ricettazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale va affermata la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione interna in un caso nel quale il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. era stato preceduto dalla commissione in Italia di un’attività preparatoria, consistita nel reperimento di un acquirente della refurtiva e nella spedizione della stessa nello Stato estero, ove era poi stata portata a compimento la programmata ricettazione) (Sez. 5, n. 570 del 08/11/2016).
I risvolti applicativi
In tema di ricettazione, la giurisdizione italiana sussiste quando anche un frammento della condotta si realizza nel territorio dello Stato e risulta oggettivamente apprezzabile, pur privo dei requisiti del tentativo, in modo da collegarsi alla parte del reato consumata all’estero.







