Quando sorge l’obbligo per l’ufficio giudiziario di notificare gli avvisi al difensore nominato?

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Cass. pen., sez. I, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37213 (Pres. Mancuso, Rel. Aliffi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’ufficio giudiziario abbia l’obbligo di procedere agli avvisi al difensore nominato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di Appello di Roma revocava un beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due sentenze del Tribunale di Terni.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

In particolare, secondo il legale, il provvedimento impugnato era stato emesso in esito a procedimento in cui il condannato era stato assistito da un difensore di ufficio nonostante costui avesse nominato un difensore di fiducia prima della fissazione dell’udienza di trattazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, soltanto in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste o dall’art. 123 cod. proc. pen. o dall’art. 96 cod. proc. pen. o comunque in presenza di elementi fattuali univocamente sintomatici dell’esistenza di una nomina fiduciaria, l’ufficio giudiziario ha l’obbligo di procedere agli avvisi al difensore nominato (Sez. 3, n. 37817 del 12/06/2013).

I risvolti applicativi

L’obbligo dell’ufficio giudiziario di procedere agli avvisi nei confronti del difensore sorge esclusivamente in presenza di una nomina effettuata secondo le forme previste dagli artt. 96[1] o 123[2] c.p.p., ovvero in presenza di elementi fattuali univocamente sintomatici dell’esistenza di una designazione fiduciaria.

[1]Ai sensi del quale: “1. L’imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2”.

[2]Secondo cui: “1. L’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. 2. Quando l’imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l’immediata trasmissione all’autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria. 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 37213 Anno 2026

Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO

Relatore: ALIFFI FRANCESCO

Data Udienza: 15/09/2026

Data Deposito: 22/10/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

T. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 16/04/2026 della Corte d’assise d’appello di Roma;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;

lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. A. T., per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di Assise di appello di Roma ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due sentenze del Tribunale di Terni, emesse rispettivamente in data 11 maggio 2017 e ed in data 21 luglio 2017.

2. T. ha articolato un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

Lamenta che il provvedimento impugnato è stato emesso in esito a procedimento in cui il condannato è stato assistito da un difensore di ufficio nonostante avesse nominato un difensore di fiducia prima della fissazione dell’udienza di trattazione.

T., infatti, in data 27 marzo 2026 aveva fatto pervenire, inviandola dal carcere in cui si trovava ristretto, al difensore di fiducia, avv. D. K., nomina, sia pure contenente una indicazione erronea sull’autorità giudiziaria procedente. Tale errore ha impedito al professionista, pur regolarmente nominato, di essere tempestivamente informato sulla data dell’udienza camerale celebrata il 16 aprile 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, per la sua manifesta infondatezza.

1. La nomina del difensore di fiducia deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull’individuazione della persona incaricata dell’ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta.

In questo senso depone il chiaro testo dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., a mente del quale la “nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi negli ultimi anni, la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., è valida in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per “facta

concludentia” (più di recente Sez. 1, n. 36527 del 26/06/2024, omissis, Rv. 287331 – 01; Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, omissis, Rv. 278815 – 02).

Peculiare è la disciplina dettata dal codice di rito per la nomina del difensore di fiducia da parte dei soggetti in stato detentivo.

Secondo l’art. 123 cod. proc. pen., le impugnazioni, dichiarazioni e richieste dell’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza “sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’autorità giudiziaria”.

In altri termini, la nomina del difensore da parte dell’imputato o dell’indagato detenuto, con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario, ha effetto immediato, come se fosse ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria; né l’eventuale, differita trasmissione, riferibile a colui che per negligenza ha ritardato l’inoltro della comunicazione a detta autorità, può spostare a un momento successivo l’efficacia dell’atto.

In conclusione, soltanto in presenza di nomina effettuata secondo le forme previste o dall’art. 123 cod. proc. pen. o dall’art. 96 cod. proc. pen. o comunque in presenza di elementi fattuali univocamente sintomatici dell’esistenza di una nomina fiduciaria, l’ufficio giudiziario ha l’obbligo di procedere agli avvisi al difensore nominato (Sez. 3, n. 37817 del 12/06/2013, omissis Rv. 256531 -01).

2. Nel caso in esame è pacifico ed incontestato che l’odierno ricorrente ha nominato, nella procedura esecutiva definita dall’ordinanza impugnata, il difensore di fiducia, avv. D. K., con atto scritto inviato solo al professionista designato senza il rispetto delle forme previste per i soggetti in stato detentivo e, per di più, con indicazioni erronee sull’autorità giudiziaria presso il quale il procedimento era incardinato.

In tale situazione la Corte di assise di appello non aveva alcun obbligo di instaurare il contraddittorio coinvolgendo l’avv. K., della cui nomina non aveva alcuna conoscenza, né legale ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. né di fatto, sicché correttamente ha nominato un difensore di ufficio al quale ha notificato l’avviso di fissazione dell’udienza e, in assenza di quest’ultimo, un sostituto di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare alla Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 15/09/2026

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