Cass. pen., sez. I, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37220 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni possa essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino, in un procedimento di prevenzione, confermava un decreto emesso dal locale Tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, col quale era stata disposta la confisca, ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di un autoveicolo.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del formale intestatario della predetta automobile, il quale deduceva violazione dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n.159 e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015).
I risvolti applicativi
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva sulla legittima provenienza dei beni non è assolto dalla mera indicazione di una provvista sufficiente all’acquisto, occorrendo l’indicazione di elementi fattuali che consentano al giudice di escluderne l’origine illecita o l’acquisto tramite esborsi sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37220 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 16/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. C., nato a … il …,
avverso il decreto del 12/02/2026 della Corte d’appello di Torino.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte Fabrizio Vanorio, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, nel procedimento di prevenzione a carico di A. G. e M. B., confermava il decreto del Tribunale di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, col quale era stata disposta, per quanto di interesse in questa sede, la confisca, ai sensi dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dell’autoveicolo … tg. …, acquistato nel luglio … al prezzo di euro …, formalmente intestato a C. C., ma ricondotto ai summenzionati genitori e in particolare alla madre A. G..
2. Avverso il decreto della suddetta Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, C. C., deducendo violazione dell’art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n.159 e vizio di motivazione.
Si duole la difesa che i Giudici della prevenzione in sede di appello abbiano valorizzato, appiattendosi sulle argomentazioni del Tribunale, i controlli di polizia in occasione dei quali la G. e il marito, in soli due mesi (dal dicembre 2023 al febbraio 2024), erano sorpresi a bordo del veicolo e C. a bordo di altro veicolo, …, ritenuto nella sua disponibilità in quanto individuato, in sole tre occasioni, anche nei pressi del suo luogo di lavoro; e che abbiano, in tal modo, trascurato che in quelle occasioni l’utilizzo della … era dovuto al fatto che la … si trovasse per delle riparazioni presso la carrozzeria L.. Rileva che parimenti viziata è la motivazione laddove vengono ritenute assorbite le ulteriori deduzioni difensive, mentre si sarebbero dovute valutare la documentata disponibilità economica di C., derivante da un’attività lavorativa stabile, nonché la conseguente capacità dello stesso di far fronte al finanziamento contratto per l’acquisto del veicolo. Insiste per l’annullamento del decreto impugnato per motivazione apparente e meramente assertiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema – dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.
Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10, comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
2. Nel caso in esame non può parlarsi di apparenza motivazionale nel senso appena specificato e il ricorso si risolve nel sollecitare, dolendosi in più punti di non deducibili vizi motivazionali, una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, riproponendo gli stessi rilievi sollevati con l’appello e non dimostrando in alcun modo la violazione dei principi giuridici in tema di confisca di prevenzione da parte del decreto impugnato.
Invero, la Corte di Appello ha puntualmente motivato sulla titolarità sostanziale della … in capo ai proposti A. G.-M. B. e in particolare alla prima (cfr. p. 16 e 17 decr.), facendo leva sulla pluralità di controlli – ben sei – in cui la stessa era stata rinvenuta alla guida o, comunque, a bordo del veicolo, in assenza del figlio, odierna ricorrente; e, nel contempo, ha dato atto delle ulteriori verifiche sulla disponibilità di una diversa automobile (…), da parte di C., spesso parcheggiata nelle immediate vicinanze del suo luogo di lavoro. Infine, ha ulteriormente dedotto sulle circostanze che l’acquisto del veicolo oggetto del ricorso era stato finanziato da parte della G.
con un’erogazione a beneficio del figlio e sull’interessamento diretto dei medesimi destinatari della misura di prevenzione in occasione di una riparazione del mezzo presso una carrozzeria (valorizzando il dato che le commesse di accettazione in data 11 gennaio 2024 dell’autovettura oggetto di confisca presso la carrozzeria L. in … recassero i recapiti dei soli coniugi G.-B., senza alcun riferimento a quello di C., intestatario formale del veicolo).
Orbene, in tema di misure di prevenzione patrimoniali l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015, omissis, Rv. 264461). Per i terzi intestatari operano, inoltre, presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell’ambito dell’unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, e, per quanto attiene al terzo estraneo all’ambito familiare, sull’accertamento di cui all’art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, omissis, Rv. 274988).
Nel caso in esame, in cui il terzo intestatario è il figlio dei proposti, corrette giuridicamente, anzi conformi a detta giurisprudenza di legittimità, risultano le argomentazioni della Corte di appello, che non evidenziano alcuna apparenza/assenza motivazionale.
Di contro il difensore, si limita a contestare l’iter argomentativo del decreto impugnato, del tutto conforme ai parametri fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame, e ad insistere sulle proprie allegazioni, con le quali la Corte di appello si è già confrontata.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 settembre 2026.





